Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10677 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POP5 06 77/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR M. ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE POSSESSO- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REINTEGRAZIONE - Presidente R.G.N. 22353/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 28283 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 2209 Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 07/03/02 - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - SE N TE NZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diriti 4,55 22 LUG. 2002 IL ES, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA OTTAVIANO 91, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE D'OTTAVIO, che 10 difende unitamente all'avvocato ANTONIO PREITI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
DE RL OM;
- intimato avverso la sentenza n. 77/99 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 26/04/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 381 udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Ettore -1- Mm BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore VELARDI che ha concluso per Generale Dott. Maurizio l'accoglimento del ricorso. -2- Man SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza del 26 gennaio 1996 il Pretore Con di Vibo Valentia respinse la domanda di reinte- grazione nel possesso di una servitù di passag- gio, che era stata proposta da AN RI nei confronti di OM De RL. Adito in appello dal soccombente, con senten- za del 26 aprile 1999 il Tribunale di Vibo Valen- tia ha dichiarato inammissibile il gravame, in quanto tardivo. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN RI, in base a un motivo. OM De RL non ha partecipato al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato inammissibile l'appello che AN RI aveva proposto contro la sentenza di primo grado, avendo rilevato che la notificazione dell'atto di impugnazione era avvenuta il 27 marzo 1996, mentre quella del provvedimento impugnato, com- piuta per mezzo del servizio postale, risaliva al stesso anno: questa data,20 febbraio dello infatti, doveva considerarsi come quella di consegna del piego, ai sensi dell'art. 4 della 22353/1999 3 legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto era indicata nel bollo impresso dall'ufficio postale che aveva restituito l'avviso di ricevimento, dal quale non ne risultava una diversa, non potendosi riguardoavere all'annotazione ricevuto il 26.2.96», in quanto non era firmata e del resto contrastava con un'altra, recante la dizione «20.2.1996» e sottoscritta dalla «segretaria». A queste puntuali constatazioni in fatto (dalle quali correttamente si è fatta discendere, in diritto, la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 22 marzo 1996, poiché la norma citata dispone che «i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'uf- ficio postale che lo restituisce>>) il ricorrente nulla concretamente ha opposto, se non perentorie affermazioni contrarie, in parte vaghe e inconfe- renti, ma comunque prive di ogni riscontro negli atti, come: per come risulta dall'avviso di ricevimento, l'atto notificato al difensore del soccombente è pervenuto in sue mani in data 22353/1999 4 MM 26/2/96», «a nulla può valere il timbro postale di arrivo del 20/2/96 nel luogo di residenza del L L E D procuratore costituito in quanto i termini decor- 004 rono dalla consegna dell'atto nelle mani del A RATE M O R I procuratore della parte appellante che è avvenu- D ta, senza ombra di dubbio, in data 26/2/96 per come pure citato nell'impugnata sentenza», «la 149,77 data di ricevimento del 26/2/96 era regolarmenteo sottoscritta sotto la dicitura "firma del desti- natario">>. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudi- zio di legittimità, dato che l'intimato non vi ha partecipato. DISPOSITIVO Former Sectors La Corte rigetta il ricorso. Roma, 7 marzo 2002 ЯТ ОМ IL CANCELLIERE C1 Paolo Talance DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 109T129,11 Roma 2.2 LUG, 2002 456T 20,66 TOT.149,77 22353/1999 5