Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell'erroneo rilievo di una difformità tra l'imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2014, n. 7377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7377 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA P. - rel. Presidente - del 06/02/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 227
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 7471/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nei confronti di:
BE MA N. IL 11/04/1989;
avverso la sentenza n. 4578/2012 TRIBUNALE di TORINO, del 02/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Presidente Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento con il quale il Tribunale di Torino, in data 2 novembre 2012, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di BE UE, in accoglimento di una eccezione formulata dal sostituto di udienza, il quale aveva rilevato che non vi era conformità tra le circostanze di cui all'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. e la contestazione di cui al detto decreto.
Deduce che il provvedimento adottato dal Giudice sarebbe abnorme perché, in difetto di nullità del decreto di citazione, aveva provocato un regresso ingiustificato del procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E in vero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 26 marzo 2009, n. 25957, hanno fornito vincolanti indicazioni in ordine all'individuazione del così detto provvedimento abnorme che, per tale sua qualità, è ricorribile in cassazione anche al di fuori del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 cod. proc. pen.. Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, da un verso, e abnormità così detta funzionale, dall'altro: le Sezioni unite hanno precisato, a tal fine, che nel primo caso si configura l'ipotesi di esercizio di un potere da parte del Giudice non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto: abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione); mentre nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo.
Nella su indicata decisione, si è inoltre chiarito che uno dei casi di "paralisi" del processo è configurabile nel regresso ingiustificato del procedimento che, altresì, comporti per il pubblico ministero l'esecuzione di un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento. In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento, in fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice non equivoco dell'abnormità dell'atto; e che, in particolare, l'atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell'ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall'ordinamento, pur se i presupposti che ne legittimano l'emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato, e se il pubblico ministero possa sempre rinnovare l'atto senza incorrere in alcuna nullità: in tal caso, si avrebbe, infatti, un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme. Ebbene, nel caso di specie, il Giudice monocratico del Tribunale di Torino ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell'esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio, e ancorché il suo atto fosse erroneo, si sarebbe verificata una regressione del procedimento che però non determina abnormità atteso che l'incombente richiesto al pubblico ministero con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. Ne consegue che il detto provvedimento del Tribunale non presenta profili di abnormità, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014