Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
789 0/0 1 REPUBBLICA ITA NOME SUPREPREMA DI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SOCIETA SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA NULLITA - Dr BE UBERAZIOre Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18270/99 CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Corrado - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Cron. 18209 Consigliere Dott. Mario ADAMO 2786 Rep. Dott. EP Maria BERRUTI Consigliere Ud. 26/03/2001 MACIOCE - Consigliere Dott. Luigi ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio in persona del dal Sig. IL SOLE 24 ORE COOPERATIVA IL SESTANTE a r.l., 3000 per diritti L. Amministrazione pro Presidente del Consiglio di 12 GIU 2001 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor IN GI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE SCORZA e CANCELLERIA M ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente DE45571
contro
DO LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 72, presso l'avvocato ALDO SIMONCINI, 2001 che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 843 LEONARDO CAVALIERE, giusta procura a margine del 1 controricorso;
controricorrente 152/98 della Corte d'Appello diavverso la sentenza n. LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 29/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Cavaliere, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore b Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto 1 con- fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio 2 di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La cooperativa "Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la parte intimata con controricorso. Motivi della decisione dell'accertamento dell'ammissibilità del Ai fini ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza 5 maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- ce - sezione distaccata di Taranto con cui, nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti del socio EP Biz- zarro, stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- 3 "Ilnunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- le risultato pratico, dal momento che, in caso di suo accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- mento della proposizione del ricorso, rende quest'ultimo inammissibile. La ricorrente deve, quindi, essere condannata alle 4 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del- la parte controricorrente, delle spese del giudizio, di cassazione, liquidate in complessive lire 1.225.000, di cui lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore Corrado Carnevale lomar lamene CANCELLERIA CANCELLIERE QUI 2001 IN DEPOSITATA i Nuzzo Do IL Maria 12 D Oggi, IL CANCELLIERE o Ne Maria 40000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 29,0000 LUG. 2004 Serie Registrato in data Desate 155.47 an.1.0.23.06 6:00 (euro CENTOGANN VANTAGGNQUE/77806T 7 ,7 p onto Arça Servizi 55 (Does Graza CA FIOPROJ P arvizio A Giudiziar 1 0 4 8 S