Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 2
In tema di fallimento, al giudizio di insinuazione tardiva di crediti al passivo in grado di appello non è applicabile la disposizione di cui all'art. 98, comma terzo, della legge fallimentare (dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo in primo grado) nella parte in cui è fatto obbligo ai creditori di costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, atteso il mancato richiamo dell'art. 99, stessa legge (che detta una specifica disciplina per il giudizio di appello nella opposizione allo stato passivo) al precedente art. 98, comma terzo, citato, ed attesa altresì la peculiarità del procedimento di trattazione delle dichiarazioni tardive, costituita dalla possibilità di ammissione immediata del credito da parte del giudice delegato nella ipotesi di mancata contestazione da parte del curatore o dei creditori, ma destinata ad esaurirsi nella fase preliminare riservata alla cognizione del giudice delegato stesso e regolata dalla legge speciale, con conseguente applicabilità, nella fase successiva, delle disposizioni di cognizione ordinaria già nel processo di primo grado, secondo le regole del codice di rito.
In tema di fallimento, al giudizio di insinuazione tardiva di crediti al passivo in grado di appello non è applicabile la disposizione di cui all'art. 98, comma terzo, della legge fallimentare (dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo in primo grado) nella parte in cui è fatto obbligo ai creditori di costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, atteso il mancato richiamo dell'art. 99, stessa legge (che detta una specifica disciplina per il giudizio di appello nella opposizione allo stato passivo) al precedente art. 98, comma terzo, citato, ed attesa altresì la peculiarità del procedimento di trattazione delle dichiarazioni tardive, costituita dalla possibilità di ammissione immediata del credito da parte del giudice delegato nella ipotesi di mancata contestazione da parte del curatore o dei creditori, ma destinata ad esaurirsi nella fase preliminare riservata alla cognizione del giudice delegato stesso e regolata dalla legge speciale, con conseguente applicabilità, nella fase successiva, delle disposizioni di cognizione ordinaria già nel processo di primo grado, secondo le regole del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
TE SUPREMA DI CASSAZIONE OLLO C E ZION ) 3 E N. C REGISTRA A 1, 9 P 19 I L D 1- 1 E 1- A IC 2 D L. D CI LE SEZIONE T 39 IU ESEN E G 6 E 4 T.N T. "Composta dagli Ill.mi Sic.ri gistrati: T Oggetto R S A A CARNEVALE Presidente e RelatoreDott. Corrado RINUNCIA Dott. Giovanni LOSAVIO -· Consigliere R.G.N. 1762/99 Dott. Massimo BONOMO - Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Cron. 15013 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. ha pronunciato la seguente ☐ Ud. 12/04/2001ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL SpA, in persona dell'Institore e Capo della Divisione Distribuzione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LECCE J REGINALDO, giusta delega a margine del ricorso;
-ricorrente
contro
GAETANO TERESA;
intimata avverso la sentenza n. 2344/97 del Giudice di pace di CATANZARO, depositata il 13/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 213 udienza del 12/04/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia. La Corte ritenuto che con atto regolarmente sottoscritto e depositato nella cancelleria prima della fissazione dell'udienza la parte ricorrente ha dichiarato di ri- nunciare al ricorso ritualmente notificato e deposita- to;
che l'altra parte non ha notificato controricorso;
che, conseguentemente, il giudizio deve essere dichia- rato estinto senza che debba emettersi alcuna pronuncia sulle spese;
4 O 7 visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. L ) 3 L . E O N B C , E A 1 dichiara 9 P E 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E l'estinzione del giudizio. - A 1 C R I 2 T . S D I L U G Così deciso in Roma nella camera di consiglio del I 9 E 3 G R E A E 6 D N 12 aprile 2001. 4 . E . T T T S N T E R S A Il Presidente estensore Corrado Carnevale lou IL CANCELLIERE DEPOSITAT CANCELLER Maria Di ZZ 15 MAG. 200T Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di ZZMarija пизо