Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 689
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

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In tema di fallimento, al giudizio di insinuazione tardiva di crediti al passivo in grado di appello non è applicabile la disposizione di cui all'art. 98, comma terzo, della legge fallimentare (dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo in primo grado) nella parte in cui è fatto obbligo ai creditori di costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, atteso il mancato richiamo dell'art. 99, stessa legge (che detta una specifica disciplina per il giudizio di appello nella opposizione allo stato passivo) al precedente art. 98, comma terzo, citato, ed attesa altresì la peculiarità del procedimento di trattazione delle dichiarazioni tardive, costituita dalla possibilità di ammissione immediata del credito da parte del giudice delegato nella ipotesi di mancata contestazione da parte del curatore o dei creditori, ma destinata ad esaurirsi nella fase preliminare riservata alla cognizione del giudice delegato stesso e regolata dalla legge speciale, con conseguente applicabilità, nella fase successiva, delle disposizioni di cognizione ordinaria già nel processo di primo grado, secondo le regole del codice di rito.

In tema di fallimento, al giudizio di insinuazione tardiva di crediti al passivo in grado di appello non è applicabile la disposizione di cui all'art. 98, comma terzo, della legge fallimentare (dettata per il giudizio di opposizione allo stato passivo in primo grado) nella parte in cui è fatto obbligo ai creditori di costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, atteso il mancato richiamo dell'art. 99, stessa legge (che detta una specifica disciplina per il giudizio di appello nella opposizione allo stato passivo) al precedente art. 98, comma terzo, citato, ed attesa altresì la peculiarità del procedimento di trattazione delle dichiarazioni tardive, costituita dalla possibilità di ammissione immediata del credito da parte del giudice delegato nella ipotesi di mancata contestazione da parte del curatore o dei creditori, ma destinata ad esaurirsi nella fase preliminare riservata alla cognizione del giudice delegato stesso e regolata dalla legge speciale, con conseguente applicabilità, nella fase successiva, delle disposizioni di cognizione ordinaria già nel processo di primo grado, secondo le regole del codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2001, n. 689
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 689
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

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