Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9409 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' INNOME DEL POPOLO ITALI0 99 4 0 9 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo Presidente GENGHINI R.G.N. 52/00 Consigliere 1501/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Cron. 25263 Dott. Alessandro DE RENZIS Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI Rep. Consigliere Ud. 02/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VALTELLINA S.P.A.; intimata e sul 2° ricorso n° 01601/00 proposto da:2002 del legale 1384 VALTELLINA S.P.A., in persona -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ALDO FERRETTI, che lo rappresenta FERRARI, difende unitamente all'avvocato ROBERTO giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato - avversO la sentenza n. 3154/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 15/07/99 R.G.N. 1685/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato FERRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Rimini, con sentenza del 20 maggio 1997, accoglieva il ricorso proposto dalla società AL s.p.a., succeduta per incorporazione alla CIGIESSE s.r.l., con il quale la società ricorrente, sostenendo che non era dovuta dalla CIGIESSE s.r.l. l'addizionale dell'8% prevista dall'art. 12 n.2 della legge n.164 del 1975 per il ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, in quanto l'autorizzata sospensione o riduzione di orario per i propri dipendenti dipendeva da fatti oggettivamente non evitabili, chiedeva la condanna dell'INPS al rimborso in favore della ricorrente della somma di £. 100.899.512, a titolo di restituzione di contributi pagati e non dovuti dalla GIESSE, relativi al periodo 1983/1992. Avverso la decisione di primo grado, l'INPS proponeva appello al Tribunale di Rimini che lo rigettava rilevando che l'attività della GIESSE si svolgeva strutturalmente e permanentemente all'aperto e presentava una radicale Catalo dipendenza dalle condizioni metereologiche;
con la conseguenza che il maltempo, non evitabile in sé e non rimediabile mediante accorgimenti di ordine pratico, veniva preso in considerazione sotto il profilo della causa di forza maggiore, pur essendo statisticamente una componente ineliminabile e non imprevedibile nel corso dell'anno, delle condizioni di esercizio del lavoro. Per la cassazione della sentenza del Tribunale l'INPS propone ricorso articolandolo in un unico motivo. La società AL s.p.a. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria e propone ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 n.2 della legge 20 maggio 1975 n.164, anche in relazione all'art. 2697 C.C. (art.360 n.3 c.p.c.), nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), l'INPS censura la sentenza impugnata per non aver il Tribunale correttamente applicato il principio secondo cui l'evento oggettivamente non evitabile implica l'assoluta estraneità dell'evento alla sfera psichica dell'imprenditore, sia sotto il profilo della imputabilità che sotto quello della prevedibilità, collocandosi, l'evento stesso, nell'ambito della forza maggiore, in quanto al di fuori e al di sopra di ogni possibile iniziativa contraria dell'imprenditore, anche sotto il profilo della preventiva adozione di opportuni rimedi. La ricorrente osserva che nel caso in esame il Tribunale aveva ritenuto in modo apodittico l'impossibilità di porre contromisure idonee per continuare CA l'attività all'asciutto omettendo del tutto di accertare la concreta possibilità per l'impresa di distribuire il rischio meteorologico su lavorazioni di rifugio, senza alcuna motivazione circa gli effetti della pioggia sui singoli lavori concretamente in atto, descrivendo lo stato effettivo del cantiere assoggetato alla sospensione;
deduceva infine che, ai sensi dell'art.5, 1° comma della legge n.164 del 1975, la prova sulla inevitabilità doveva ricadere anche sulla possibilità di differire la sospensione dell'attività. Il motivo è infondato. La problematica relativa all'individuazione del presupposto per l'esenzione dei datori di lavoro industriali dall'obbligo del pagamento del contributo addizionale alla Cassa integrazione guadagni nell'ipotesi in cui l'integrazione า stessa sia stata corrisposta per “sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili” (art.12 n.2 seconda proposizione della legge 20 maggio 1975 n.164) è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte e nelle relative decisioni è possibile ravvisare una linea interpretativa uniforme. Secondo tale giurisprudenza l'espressione “eventi oggettivamente non evitabili" designa un accadimento che è diverso-perché implicante un quid pluris – dagli eventi transitori e non - imputabili all'imprenditore 0 agli operai, giustificanti il ricorso all'integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1 n.1 lett.a) della stessa legge ed è riconducibile alla "forza maggiore", secondo una portata peculiare rispetto a quella rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Tale "inevitabilità”- la quale, più che agli eventi, attiene alle conseguenze da essi derivanti con riguardo alle concrete possibilità di proseguimento dell'attività aziendale deve essere provata non dall'INPS ma dall'imprenditore il quale, per essere esonerato dall'obbligo della quota addizionale, deve dimostrare che il tipo di attività Cotald aziendale espletata è tale, per le sue concrete modalità di svolgimento, che, in presenza di determinati eventi, non ne è possibile la normale prosecuzione avuto riguardo alla organizzazione aziendale e alla non utilizzabilità delle maestranze in lavorazioni diverse (v. Cass.1° marzo 1993 n.2506; 1° giugno 1990 n.5130; Seaz Un. 20 giugno 1987 n.5457; Cass.5 dicembre 1986 n.7240). Tale indagine deve essere condotta in concreto verificando la possibilità per l'impresa interessata di adottare delle ordinarie cautele tali da consentire la "normale" prosecuzione della propria attività anche in presenza di pioggia (Cass. 1° giugno 1990 n.5130) La sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta ai principi indicati 2 Il Tribunale ha infatti accertato che l'attività della società CIGIESSE, quale risultante dagli atti e dall'istruttoria svolta, si svolgeva "strutturalmente e permanentemente” all'aperto, mediante escavazioni, installazione di pali per linee telefoniche ed elettriche, montaggio di linee, presentando una radicale dipendenza dalle condizioni del tempo non rimediabile mediante accorgimenti di ordine pratico, sicchè non era possibile impedire l'incidenza in concreto dell'evento maltempo sulla specifica attività svolta dalla società CIGIESSE. Tali affermazioni sono tuttaltro che apodittiche e costituiscono le logiche conclusioni dell'indagine svolta dal Tribunale basata sugli specifici elementi probatori emersi dall'istruttoria in relazione alle concrete modalità di svolgimento delle attività dell'impresa, dalla quale è risultato che i lavori effettuati dalla società convenuta si svolgeva completamente e necessariamente all'aperto: in queste condizioni è il tipo di attività in sè che comporta l'impossibilità di porre, in concreto, contromisure idonee per continuare l'attività all'asciutto e distribuire il rischio meteorologico su CA lavorazioni di rifugio. Per gli stessi motivi nemmeno è ipotizzabile, come suggerito dall'Istituto ricorrente, la possibilità di differire la sospensione del lavoro, a meno di non esporre - ipotesi inammissibile - le maestranze agli effetti del maltempo. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Con il ricorso incidentale la società AL denuncia violazione di norme di diritto (artt.91 e 92 c.p.c.) ex art.360 c.p.c. n.3 e omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto della controversia relativo alla compensazione delle spese nella misura dei due terzi in primo grado e totale nel secondo grado. Nemmeno il ricorso incidentale può trovare accoglimento. Esula dal sindacato di legittimità e rientra ne poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall'art.91 c.p.c., di porre, anche parzialmente, le spese processuali a carico della parte vittoriosa o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea. Nel caso in esame le motivazioni a giustificazione della compensazione espresse dal Tribunale, pur contenendo considerazioni di ordine socio-politico, possono rientrare nella nozione lata di giusti motivi. Tenuto conto della soccombenza dell'INPS nel ricorso principale e della convenutà nel ricorso incidentale tardivo, appare giusto porre metà delle spese del giudizio di legittimità a carico dell'INPS, mentre l'altra metà viene compensata tra le parti
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna l'INPS al pagamento di metà delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 16/32,65 oltre euro 2.000 (duemila) per onorari;
dichiara compensate tra le parti la rimanente metà. Così deciso in Roma il 2 aprile 2002 RA CA вилични резвит IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE fearalle Pince IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 97810 2007 CANCELL F CANCELLIERE F 5 O C