Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
C 61242 6 8 9 1 . ITALIANA REPUBBLICA མ 4 T | : | : 1 U ཀ B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I ་ ག སྡུ D R T L 9 19 7 /01 B E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D A T I A S 1 I N 3 E SEZIONE QUINTA CIVILE R 1 S E . T N Composta dagli Ill.mi A Sigg.ri M M Presidente R.G. n. 16764/98 Dott. Giovanni Consigliere Cron. 21416 Dott. Enrico Papa Consigliere Rep. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 5 aprile 2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Aldo Ceccherini UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copisŁE DİORE dal Sig. per diritti L. 300 SENTENZA il 10 LUG. 2001 sul ricorso proposto il 3 ottobre 1998 da: IL CANCELLIERE 921 -Olearia Salentina OL.SA. S.r.l. in liq. con sede in Maglie - in - persona del liquidatore dr. Antonio Fitto rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rollo in virtù di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Pietro Aretino, n. 101, presso l'avv. Luigi Grassi ricorrente contro rap-Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore presentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente . N sez. IV avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale 0 proc. n. 16764/98 R.G. 8 7 - n. 3624/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 a- prile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Daniela Giacobbe Cordeschi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vicnenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Maglie, con avviso notificato il 19 dicembre 1981, accertava in L. 116..276.738 i redditi della OL.SA._Olearia Salentina · S.r.l. per l'esercizio 1975, a fronte della dichiarazione di una perdita di L. 4.427.479, ed applicava le conseguenti pene pecu- niarie per violazioni contabili ed infedele dichiarazione. Avverso l'avviso la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Lecce, la quale, con decisione del 14 mar- zo/29 settembre 1984 individuava l'utile netto tassabile per l'anno di riferimento in L. 53.718.32 e dichiarava applicabili alle infrazioni formali contestate la sanatoria prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 882. La pronuncia, appellata da entrambe le parti, era riformata il 16 no- vernbre 1985/11 ottobre 1986 dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Lecce, che, in parziale accoglimento del gravame della so- cietà, ritenuto illegittimo per la rettifica della dichiarazione l'utilizzo del metodo induttivo e della presunzione di una maggiore resa in olio delle sanse vergini lavorate ed in olio rettificato di quello lampante proc. n. 16764/98 R.G. 2 sottoposto a raffinazione, accertava un utile di esercizio di L.
6.757.329. La decisione era impugnata dall'ufficio delle imposte dirette con la richiesta di conferma dell'accertamento e delle sanzioni per infedele dichiarazione, nonché dalla contribuente, che insisteva nell'an- nullamento dell'avviso ovvero, in subordine nella conferma della pronuncia di secondo grado. La Commissione Tributaria Centrale con sentenza del 25 febbraio/4 luglio 1997, accoglieva il ricorso dell'Ufficio e riconosceva valida- mente adottati il criterio sintetico per la determinazione del reddito della società, l'uso della presunzione di maggiore resa dei lavorati, la sanzione per infedele dichiarazione ed i recuperi a reddito degli oneri e spese non deducibili elencati nell'avviso di accertamento. DSA Osservavano i giudici che l'impiego della presunzione era stato ade- guatamente giustificato con il richiamo alle concorrenti ipotesi previ- ste dall'art. 39, 1° co., lett. c) e 2° co., lett. b), d.p.r. n. 600/73, in ra- gione dell'incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indica- ti nella dichiarazione, risultanti da "atti e documenti in possesso dell'ufficio", quali, ad esempio, la delibera del C.P.P. di Lecce in te- ma di resa delle sanse, e della mancata allegazione del bilancio di e- sercizio alla dichiarazione dei redditi e che la sanzione per la riscon- trata infedele dichiarazione non rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 882/80. Soggiungevano, poi, che, mancando l'istituzione del registro dei beni ammortizzabili, non erano deducibili i costi di manutenzione, ripara- proc. n. 16764/98 R.G. 3 zione, ammodernamento e trasformazione dei beni stessi, che gli in- teressi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione di beni relativi all'impresa dovevano essere imputati, prima dell'utilizzazione dei beni stessi, in aggiunta al costo degli impianti, e non considerati co- me spese a carico dell'esercizio e che le spese di rappresentanza sa- rebbero state astrattamente deducibili solo per quote annuali imputa- bili a ciascun periodo di imposta. Contro la sentenza la OL.SA. S.r.l. proponeva ricorso per cassazione il 3 ottobe 1998 con tre motivi ed il Ministero delle Finanze resisteva con controricorso notificato il 4 novembre 1998. MOTIVI Precede la declaratoria dell'inammissibilità del terzo motivo, con il quale la ricorrente ha lamentato la nullità della decisione impugnata per violazione dell'art. 39, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che la sentenza avrebbe disapplicato la disciplina da esso dettata con una valutazione soggettiva ed immotivata, considerando inattendibili le scritture contabili esaminate in modo del tutto arbitrario, giacché le irregolarità ed imprecisioni riscontrate non avrebbero integrato que- gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti indispensabili per dedurre una sostanziale infedeltà della dichiarazione della contri- buente. All'esame della doglianza, che sotto l'apparente profilo della viola- zione di una norma sostanziale censura l'apprezzamento discreziona- le degli elementi posti a fondamento della decisione e denuncia in ri- ferimento ad esso la carenza e l'incongruenza argomentativa della proc. n. 16764/98 R.G. ND motivazione del provvedimento, ostano, invero, sia i limiti esterni all'impugnazione in sede di legittimità delle decisioni della Commis- sione Tributaria Centrale imposti dal ricorso straordinario previsto dall'art. 111, 2° co., cost., e sia la non consentita sindacabilità, ai sensi dell'art. 360, c.p.c., della valutazione dei fatti compiuta dal giu- dice di merito. L'impugnabilità con tale ricorso, e non con quello ordinario, delle decisioni rese da tale giudice nel regime del contenzioso tributario secondo il d.p.r. n. 636/72, comporta, infatti, la prospettabilità con l'impugnazione soltanto del vizio di violazione di legge, al quale è pur riconducibile la totale mancanza o l'apparenza della motivazione, ma non anche, come in specie, l'inadeguatezza della medesima. Alla declaratoria d'inammissibilità del terzo motivo consegue l'as- sorbimento del primo che denuncia la falsa applicazione dell'art. 2, 1. 22 dicembre 1980, n. 882, poiché il riferimento contenuto nella nor- ma stessa alle violazioni richiamate nella prima parte del terzo com- ma dell'articolo 55, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, negando l'operatività dell'invocata sanatoria alle violazioni che avessero dato luogo ad accertamenti in rettifica, importa che la definitività dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria esclude qualsiasi rilievo alla deduzione, peraltro generica, del carattere parziale e non globale dell'inattendibilità delle scritture contabili, all'eccezione del- la natura formale e non sostanziale di irregolarità, di cui la mancata specificazione nel ricorso non consente, in ogni caso, alcun vaglio, ed agli ipotizzati riflessi di tali carattere e natura su una dichiarazione proc. n. 16764/98 R.G. 5 dei redditi conclamatamente infedele. Inarnmissibile, infine, è il secondo motivo, con il quale è dedotta la falsa applicazione degli artt. 58, 68, 71 e 74, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, sul fondamento che natura meramente formale delle ir- regolarità nelle registrazioni non avrebbe consentito di escludere la deducibilità degli oneri e dei costi esposti nella dichiarazione, giac- ché lo stesso non contiene alcuna censura alle ragioni già menzionate che hanno indotto la Commissione Tributaria Centrale a denegare l'invocata deducibilità. All'inammissibilità del terzo motivo, all'assorbimento del primo ed all'inammissibilità del secondo seguono la dichiarazione di inammis- sibilità dell'intero ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione in favore del Ministero delle Finanze, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento di cassazione in favore del Mini- stero delle Finanze, che liquida in L. 4.150.000, di cui L. 150.000 per spese, oltre spese prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 aprile 2001. Il presidente Il consigliere est. doft Giovanni Olla dott. Massimo Oddo Frose. 180 IL CANCELLIERE 1 Heaneettiene DEPOSITATO IN CA LLERIA Oggi - 6 LUG. 2001. IL CANCELLIERE Amado Casano f old proc. n. 16764/98 R.G.