Articolo 2043 del Codice civile
Articolo 2042Articolo 2044
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19 aprile 1942
Art. 2043.

(Risarcimento per fatto illecito).

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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