Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B ' 0 43 9 1 /0 1 ( REP UBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario De Musis Presidente R.G. 18149/98 " Giovanni Prestipino Consigliere Rel ". Cron. 3466 " Mario Putaturo Donati V. " Donato Figurelli " Rep. " Raffaele Foglia " Ud. 1/2/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del Ministro pro tempore,elett.dom. in Roma,via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa per legge;
RICORRENTE
CONTRO
ET OR, elett.dom. in Roma,viale Angelico n.38 presso l'avv. Giuseppina Sarcina, rappresentato e difeso dall'avv.Fernando Gonzalez,per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE th 547 1 per l'annullamento della sentenza del Pretore circondariale di Latina, sezione distaccata di Fondi, in data 11 ottobre 1997, n.68 (R.G.N.4496/1994); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 1/2/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Fernando Gonzalez;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del l'estiunione Francesco Mele che ha concluso per il rigetto Sost.Proc.Gen.Dr. del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO IO proponeva opposizione davanti al Pretore circondariale di Latina, sezione distaccata di Fondi, avverso il decreto 2 maggio 1994 emesso nei suoi confronti dal Ministero della Funzione pubblica che gli aveva contestato la violazione dell'art.3 dell'ordinanza del 2 giugno 1992 irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100.000,ai sensi dell'art.9 della legge n.146 del 1990 per avere aderito, quale insegnante presso l'Istituto tecnico industriale "Pacinotti" di Fondi, allo sciopero indetto da alcune associazioni sindacali,tra cui la GILDA, astenendosi il 12 giugno 1992 dalle attività concernenti gli scrutini finali. L'opponente chiedeva l'annullamento del decreto deducendo l'illegittimità dell'anzidetta ordinanza sul rilievo che la legge n.146 del 1990 ha come fine la regolazione del diritto di sciopero 2 R nei servizi pubblici essenziali il quale può essere esercitato nel misure dirette a consentire l'erogazione dellerispetto delle prestazioni indispensabili. Nella resistenza dell'opposto,il Pretore,con sentenza dell'll ottobre 1997, accoglieva l'opposizione e,per l'effetto, annullava il decreto del 2 maggio 1994. Osservava, in particolare,il Pretore che:il presupposto delle sanzioni irrogate con decreto, ex art.4 O.M. del 2 giugno 1992 e 9 ultimo comma legge n.146 del 1990, coincideva necessariamente con la sussistenza in concreto delle condizioni fissate per l'emanazione dello stesso provvedimento;
la condotta sanzionabile non poteva identificarsi nella mera adesione allo sciopero,in costanza delle operazioni di scrutinio O di esami finali;
l'opponente aveva rispettato il termine di preavviso prescritto per l'esercizio del diritto di sciopero e in concreto l'adesione alla astensione non aveva in alcun modo compromesso il rispetto delle date iniziali e finali degli scrutini per l'immediata sua sostizione con altro collega. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica,ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso il IO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lettera D,2,4,8 e 9 della legge n. 146 del 1990, ai sensi dell'art.360 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto illegittimo il decreto 3 Ph irrogativo della sanzione sul rilievo che la mera adesione allo sciopero non poteva costituire condotta sanzionabile, essendo stata preavvisata l'astensione ed essendosi svolti gli scrutini nei termini prefissati dal calendario scolastico. Al riguardo il Pretore avrebbe dovuto considerare che:l'ordinanza n.3 del 1992 era stata richiesta dall'allora Ministro per la Funzione Pubblica a causa delle massicce astensioni dalle oparazioni di scrutinio finale in atto in quel momento nelle scuole e negli scrutini di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale;
lo sciopero andava ad incidere, nell'ambito di un servizio pubblico, definito come essenziale dall'art.1 della legge n. 146,su prestazioni direttamente individuate dal legislatore e definite come indispensabili;
era quindi necessaria l'emanazione dell'ordinanza anzidetta dopo i ripetuti inviti a desistere indirizzati ai sindacati, per assicurare un equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti;
trattavasi nella specie di un illecito di tipo formale, suscettibile di essere sanzionato per il solo fatto di essersi verificato in considerazione del pericolo cagionato all'interesse tutelato e, quindi, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un'offesa all'interesse protetto. Ciò premesso, rileva il Collegio che la legge 11 aprile 2000, n.83 (modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n.146,in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), sopravvenuta nelle more del giudizio di legittimità, dispone all'art.16,quanto segue: "1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999. 2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1,commesse anteriormente al 31 dicembre 1999,pendenti,in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese.
4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni." Pertanto, poiché il ricorso per cassazione in esame, pendente alla data di entrata in vigore della legge n.83 del 2000, concerne una sentenza che ha deciso un giudizio di opposizione ad un atto comminativo di sanzione ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n.146 per violazione commessa anteriormente al 31 dicembre 1999,il Collegio, ai sensi del terzo comma del citato art.16, deve dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese dell'intero processo. Alla pronuncia di estinzione consegue la caducazione della impugnata sentenza di merito, essendo ciò coerente con la ratio dell'intera norma e,in particolare,con la previsione (del secondo comma dello stesso art.16) di estinzione delle sanzioni comminate prima del 31 dicembre 1999. 5 P La Corte,pronunciando giudizio e compensa le spese Roma, 1° febbraio 2001 Il Presidente Popinio be illuris full IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 MAR. 2001 Z IL CANCELL I O N E .Q.M. sul ricorso, dichiara estinto il dell'intero processo. Marco Predicto Do NV S. Il Consigliere est. I A D S , S O A 0 3 T 1 L 3 L , . 5 O A T S D . R E I P N A ' D S L I 3 A L N 7 E T - G S D 8 O O - I P 1 S A 1 N M D I E E S E A , I G D O A G R E T E T O S L I N T G E T I S E A R E R L I L D E O D 6