Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E UFFICIO COPIE N 6 ес 61515 8 O 5 9 I 1 . Z Richiesta copia studio / N 4 A IL SOLE 24 ORE / - R dal Sig 6 A T 2 I B per diritti L.3000 S . I . R R L . G L A 18 GEN. 2001 P . E A T R D . 0 0537/0 U L B CANCELLIERE E A B A I D REPUBBLICA ITALIAN D T R. G. N. 18859/98 R I A 1 S E T I 3 N T 1 E R N DEL PO OLO TALIANO S . E E I N S T A E CONSE SUPREMA DI CASSAZIONE A Rep. M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 05/10/2000 Егои раб Mario DELLI PRISCOLI - Presidente - - Consigliere - Enrico PAPA Mario CICALA -> Giuseppe FALCONE -> Antonino DI BLASI rel. >>>> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Dichiarazione integrativa ex art. 37 Legge sul ricorso n. 18859/98 proposto da n. 413/91. Definizione automatica - MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, Impossibilità. Accertamento ufficio. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Legittimità. Uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
- Ricorrente -
contro
BU TE ed AL AN rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Gaeta ed el.te domiciliati nel suo studio in Roma, Via Arco della Ciambella n. 6, Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 28/27/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli Sez. n.27 in data 9/10 – 6/11/1997 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1610%/20 CAMPIONE CIVILE N. 61515 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE C dal Sig. N Richiesta copia studio per diritti L. 3000 FI • il 23 GEN. 2001 dal Sig. per diritti L. 3000 IL CANCELLIERE 23 GEN. 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
IL CANCELLIERE il ricorrente, l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
uditoper udito per i controricorrenti l'Avv. Gaeta;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I sigg.ri NO TE ed IN AN, esercenti attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, impugnavano con ricorso CANCELLERIA giurisdizionale l'avviso emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Castellamare di Stabia, con cui veniva accertato a loro carico, relativamente all'anno 1988, un reddito, superiore del 50%, rispetto a quello risultante dal cumulo tra la dichiarazione originaria e quella integrativa di cui alla Legge n.413/91. La Commissione Tributaria di primo Grado di Napoli, con decisione n.454/21/94, dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n.413/91. L'Ufficio interponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 27/10/1998, chiede la cassazione della decisione di appello, denunciando violazione e falsa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE applicazione degli artt. 34, 36 e 37 della Legge 30/12/1991 n.413, nonché Al Sig. Avv. Gen. Stato motivazione erronea circa un punto decisivo della controversia, in relazione rilasciata copia all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. per notifican. Carta bollata L. 40.000 Gli intimati resistono, con controricorso notificato il 17/12/1998, " 12.000 Dir. Copia chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Totale L. 52000 Roma, 2.0 EEB. 2001. 2' IL CANCELLIER! MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo il Ministero delle Finanze denuncia l'erroneità dell'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione delle precitate norme, avuto riguardo al fatto che nel caso in esame non ricorrevano i presupposti per la definizione automatica della vertenza tributaria dal momento che i contribuenti avevano presentato la dichiarazione integrativa semplice prevista dall'art. 37 della Legge n. 413/1991 e non anche la richiesta di applicazione del c.d. condono "tombale" di cui al successivo art. 38 della stessa legge. In effetti, dal quadro normativo di riferimento si desume: a) che l'estinzione del giudizio, giusto il disposto dell'art. 34 comma 5 L. n. 413/91, è connesso alle ipotesi in cui i contribuenti hanno presentato una dichiarazione dei redditi relativa a periodi di imposta per i quali risulti notificato accertamento in rettifica o d'ufficio; b) che, nel diverso caso, in cui la dichiarazione integrativa afferisca a periodi di imposta diversi da quelli previsti dal precitato art. 34, cioè a dire per i quali non risulti notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la stessa può riguardare, o tutti i periodi di imposta per i quali alla data del 31/12/1991 non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento, nel qual caso, giusta previsione dell'art. 38 s.1., si ha la definizione automatica della pendenza fiscale, ovvero un determinato periodo di imposta, laddove l'ufficio ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 37 legge precitata, di procedere al controllo della dichiarazione ed alla conseguente rettifica ove il reddito imponibile 3 accertato superi del 50% quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa. nome controvers D'altronde, v ine che, nel caso, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione integrativa semplice di cui al precitato art. 37 (add ed s Legge n. 413/91 limitatamente all'anno 1988 Ve non anche la dichiarazione prevista dal successivo art. 38 che avrebbe realizzato la definizione automatica della pendenza fiscale. Ne deriva che a buon diritto l'Ufficio ha effettuato la verifica e che, legittimamente, una volta accertato che il reddito imponibile risultante, eccedeva di oltre il 50%, quello cumulativo risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, ha notificato l'avviso di rettifica impugnato. Erroneo si rivela, dunque l'operato dei giudici di merito che hanno ritenuto di riconnettere effetto estintivo alla dichiarazione integrativa, ex art. 37 L. n. 413/91, dovendo, invece, proseguire il giudizio al fine di accertare la debenza o meno della maggiore imposta dovuta in esito all'accertamento, naturalmente, limitata all'eccedenza rispetto alla imposta corrispondente al The cumulo degli imponibili dichiarati aumentati della franchigia di cui al medesimo art. 37. Risultando, pertanto fondate le censure, così come prospettate dall'Amministrazione il ricorso va accolto. Per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale deciderà uniformandosi ai sopra affermati principi e pronunciando anche sulle spese.
P. Q. M.
4 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 05/10/2000. Il Presidente Dott. Mario Delli Priscoli li Il Consigliere - Relatore - Estensore Dott. Antoning Blasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 16/1/2001 ר Nברוכוב 19 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AS IL CANCELLIERE C1 Osvaldo AS CORTE Me NOVA A I E 6 5 R 8 N 9 . ONE A 1 O N I / T Z 4 - / U A 6 B B R 2 . I T . L R S R L . I T A P . G . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 E S 1 N E T E . T S A N N I E M A S E 5