Sentenza 25 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2003, n. 10149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10149 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO % LA CORTE SUPREMA C SEZION 1/ NE Oggetto SECONDA49 SERVITU 0 1 IVILE i S g.ri Magistrati: Composta of li R.G.N. 12533/00 Presidente SPADONE Dott. Mario - Cron. 22495 - Consigliere SCHETTINO Dott. Olindo Rep. 2688 Consigliere | Dott. Carlo CIOFFI - Ud. 23/01/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO OS, elettivamente | CANTONE VITTORIO, in ROMA VIA GRAMSCI 16, presso lo studio domiciliati ANTONIO PUGLISI ALIBRANDI, difesi dagli dell'avvocato ALESSANDRO AUSIELLO, MARESCA, avvocati GRAZIELLA giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
FU GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso FRANCO IADANZA, PINO IADANZA, giusta dagli avvocati 2003 delega in atti;
- controricorrente -
131 -1- nonchè
contro
ILLUMINAZIONE SCALDAMEN, in persona COMP NAPOLETANA del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 1278/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 25/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 23/01/03 Consigliere Dott. Ettore dal udienza del BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- Mar SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 7 gennaio 1994 Giampa- olo NF, quale proprietario di un apparta- mento al primo piano del villino sito in via del giardino 17/A a Napoli e Camillo Guerra n. circostante l'edificio, citò davanti al Tribunale di quella città RI AN e AR Morro- ne, a loro volta proprietari di un appartamento al piano terreno del fabbricato, nonché la s.p.a. Compagnia napoletana di illuminazione e scalda- mento col gas, chiedendo che fossero condannati alla rimozione di un contatore e di una condotta per il metano che avevano installato nel muro di oltre che alla suddetto giardino, riduzione in pristino del manufatto e al risarci- cinta del mento dei danni. Tutti i convenuti si costituiro- no in giudizio: i primi due sostennero che il muro in questione aveva natura condominiale e ne lecito, mentre l'area era stato fatto un uso era stata occupata;
appartenente all'attore non la terza affermò che l'impianto era stato realiz- zato su autorizzazione scritta di RI TO ne, sicché agi in garanzia nei confronti di per il caso di costui e di AR MO, propria condanna. 12533/2000 3 All'esito dell'istruzione della causa, consi- stita nell'espletamento di una consulenza tecnica 21 marzo 1996 il con sentenza del di ufficio, tutte le domande proposte Tribunale respinse dall'attore. la decisione quest'ultimo, Impugnata da stata riformata dalla Corte di appello di Napoli, del 25 maggio 1999, previa che con sentenza dichiarazione di inammissibilità del gravame in quanto proposto nei confronti della s.p.a. Compa- gnia napoletana di illuminazione e scaldamento lo ha accolto parzialmente con riguardo agli altri due originari convenuti, condannandoli col gas, a rimuovere la tubatura in contestazione. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RI AN e AR Morro- ne, in base a due motivi. MP NF si è costituito con controricorso. La s.p.a. Compagnia napoletana di illuminazione e scaldamento col gas alla quale l'atto di impugnazione è stato pure non ha partecipato al giudizio di notificato legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso rubricato: «Art. 360 n. 3 del codice di procedura civile in 12533/2000 Mi codice relazione all'art. 345 dello stesso · RI TO violazione di norma di diritto>>> ne e AR MO sostengono che la Corte di - appello ha accolto una domanda che MP aveva proposto per NF, inammissibilmente, la prima volta in sede di gravame: in primo grado egli aveva sostenuto che la conduttura del gas insisteva all'interno del suo giardino e soltanto lamentato che gli originari in appello aveva la manutenzione dell'impianto, convenuti, per dovevano necessariamente attraversare l'area e che quindi si era dato luogo (come è stato rite- a una indebita nuto con la sentenza impugnata) servitù di passaggio. La doglianza non può essere accolta. L'interpretazione della domanda comporta va- lutazioni eminentemente di merito, che quindi non possono formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, salvo che sotto il profilo della о contraddittorietà omissione, insufficienza della motivazione (cfr., da ultimo, Cass. 20 n. 12259). Ma da tali vizi - che peraltro neppure sono stati denunciati dai ricor- agosto 2002 -renti la sentenza impugnata è immune, poiché la Corte di appello ha dato conto in maniera esau- 12533/2000 5 riente e logicamente coerente delle ragioni per cui non ha ritenuto "nuova" la domanda di cui si tratta, spiegando che «come si evince chiaramente dall'atto di citazione, l'NF ebbe specifi- installazione dell'im- a dolersi della camente "all'interno del giardino di proprietà esclusiva” e chiese la eliminazione dell'illegit- pianto tima servitù di gasdotto. Precisò che la tubazio- ne era stata posta nel muro di recinzione soltan- to al fine di individuare la esatta collocazione a ciò la causa petendi ma non limitò affatto desumibile, questa della domanda, chiaramente ultima, dall'assunto secondo cui con la realizza- zione dell'impianto era stata costituita una illegittima servitù di gasdotto "all'interno del giardino di proprietà esclusiva". Ciò posto, è evidente che se anche la tubazione è stata collo- del muro comune, l'impianto cata all'interno a carico del illegittima servitù configura una giardino, in quanto l'unico modo per accedere alle tubazioni è appunto quello di attraversare il giardino». A queste argomentate considerazioni null'altro in sostanza è stato opposto dai ricor- non la contraria affermazione che «la renti, se condivisibile, non comporta perché tesi non 6 12533/2000 iniziale, bensì, della richiesta un'estensione come detto, la sostituzione della stessa con altra diversamente strutturata in fatto». Con il secondo motivo di ricorso RI AN e AR MO, invocando l'«Art. 360, n. 5 del codice di procedura civile in relazione 4 dello stesso codice - omessa all'art. 132 n. lamentano che la tesi prospettata in appello da MP NF, circa la neces- motivazione»>, sità di attraversare ir suo giardino per la conduttura, è stata accolta manutenzione della prioritaria, «un' alternativa dalla nonostante Corte inopinatamente ignorata: quella cioè di accedere all'impianto dalle strade finitime al fabbricato». Anche questa censura va disattesa. a una circostanza suo attenere implicante peraltro la necessità di accertamen- Lo impone il ti di fatto e di apprezzamenti di merito - che esame da parte del non ha formato oggetto di giudice a quo, al quale neppure si deduce che sia stata prospettata. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. 12533/2000 DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 23 gennaio 2003 Дати Вастойز Spadone IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 25 GIU 2003 IL CANCELLERECT Frances Catania CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 43 -1388 At // il 1.1 GEN. 2013.... versate IL FUNZIONARIO se 12533/2000