Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Non sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. nel ricorso del P.M. volto ad ottenere l'esatta applicazione della legge, senza indicare come da tale rettificazione possa derivare per l'impugnante un risultato praticamente e concretamente favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di revoca del sequestro probatorio di una SIM telefonica, nel quale, pur dandosi atto dello svolgimento sulla stessa delle necessarie indagini, si denunciava la violazione dell'art. 262, comma primo cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2009, n. 14925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14925 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 416
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 25706/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Nuoro nel procedimento a carico di:
NT RI, n. a Nuoro il 14 agosto 1957;
avverso l'ordinanza del giorno 8 luglio 2008 del Tribunale di Nuoro;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Nuoro ha accolto la richiesta di riesame proposta da NT RI nei confronti del decreto di sequestro del P.m. a norma dell'art. 252 c.p.p di una scheda telefonica SIM utilizzata dal medesimo RI NT, Assessore del Comune di Nuoro dell'Ambiente, Energia e Parchi, con il telefono di servizio per commettere i reati di molestie a mezzo del telefono in danno di PI Morittu, già legata al predetto da una relazione affettiva, e di peculato: la Carta SIM era ritenuta corpo di reato.
Rilevava il Tribunale che le esigenze probatorie poste alla base del sequestro non apparivano adeguatamente motivate, non essendo sufficiente a tal fine l'argomento secondo cui la res costituisce corpo di reato, e non essendo comunque necessari accertamenti tecnici riguardanti il bene in sequestro o ulteriori verifiche, in quanto la carta telefonica era stata rinvenuta in sede di perquisizione della casa dell'indagato.
Disponeva l'annullamento del sequestro e la restituzione della carta all'interessato. Osservava infine che il dato di rilevanza investigativa circa il possesso della SIM Card era già acquisito agli atti a seguito del rinvenimento di essa nella casa dell'indagato a seguito di perquisizione.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero il quale deduce che, se era pur vero che le esigenze probatorie si erano esaurite con il rinvenimento del corpo del reato in sede di perquisizione, e che ogni necessario accertamento tecnico era già stato eseguito con l'analisi dei tabulati telefonici e l'esame della persona offesa, il vincolo di indisponibilità doveva essere fatto cessare ai sensi dell'art. 262 c.p.p., comma 1, che consente la restituzione delle cose sequestrate quando non è necessario mantenere il sequestro ai fini della prova:
dunque, il provvedimento doveva annullarsi con decreto del pubblico ministero e non attraverso l'annullamento del decreto di sequestro da parte del giudice del riesame, "così inficiandone la valenza probatoria...".
Premesso che la cosa sequestrata non era stata restituita dal P.m. al momento della proposizione del riesame, il ricorso è inammissibile, in quanto l'inquirente non ha interesse concreto all'annullamento del provvedimento impugnato, giacché egli stesso riconosce che sono cessate le esigenze probatorie, essendo stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che l'interesse alla esatta applicazione della legge non è sufficiente a legittimare l'impugnazione da parte del P.m. quando egli non abbia la possibilità di conseguire un risultato utile e favorevole in concreto.
Il provvedimento di annullamento (che correttamente va qualificato come provvedimento di revoca ex art. 324 c.p.p., comma 7) emesso dal Tribunale del riesame non inficia affatto la valenza probatoria del sequestro, i cui risultati sono acquisiti in atti, non essendo ormai più necessaria la cosa ai fini delle indagini e potendo quindi essere restituita all'avente diritto.
D'altra parte, la possibilità di richiedere il riesame del decreto di sequestro da parte del soggetto al quale le cose sono state sequestrate e della persona che avrebbe diritto alla loro restituzione è espressamente prevista dall'art. 257 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009