Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Il rinvio contenuto nell'art.315, comma terzo, cod. proc. pen., in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. In particolare sussiste piena compatibilità tra la disciplina che concerne la riparazione dell'errore giudiziario, in caso di morte del condannato, (art. 644 cod. proc. pen.) e la riparazione per l'ingiusta detenzione attesoché gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subì to l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti, pretesa che riveste carattere originario e non di "jure successionis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/1999, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLO FATTORI - Presidente - del 28/09/1999
1. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - N. 2825
3. Dott. FRANCESCO MALAGNINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RUGGERO GALBIATI - Consigliere - N. 46497/1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero del Tesoro a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Milano,
avverso la ordinanza della Corte di appello di quella sede in data 14/10/1998.
Visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. S. Bognanni, Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 14/10/1998 la Corte di appello di Milano, Sez. V pen., ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dai congiunti di AS AE, e cioè la vedova BA TA e i figli AS AM, AS PE e AS LE, ai quali (essendo essi stati riconosciuti titolari di un diritto maturato in capo al defunto e trasmesso per via successoria) è stata liquidata la complessiva somma di L. 100.000.000, di cui L. 40.000.000 alla prima e L20.000.000 a ciascuno dei secondi. Invero il congiunto, poi deceduto, era stato tratto in arresto in data 15/9/1994 siccome indagato per i delitti di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di spaccio di stupefacenti e rimaneva in carcere sino al 14/6/1996, data nella quale veniva sottoposto agli arresti domiciliari sino al 26/6/1996, quando cioè veniva mandato assolto dai reati ascritti, per non avere commesso il fatto.
AS AE successivamente decedeva in data 8/9/1996 per neoplasia avanzata.
Avverso la suindicata ordinanza il Ministero del Tesoro ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento, osservando che il diritto alla riparazione deriva ai prossimi congiunti da una posizione giuridica originaria e va così commisurato alle effettive ripercussioni negative intervenute nella sfera giuridica dei predetti in conseguenza dell'ingiusta detenzione patita dal defunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è fondata. Ed invero non v'ha dubbio che il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione patita si era consolidato in capo al diretto interessato, poi deceduto. Sicché alla sua morte sono stati proprio i prossimi congiunti, tra i quali gli eredi, oggi resistenti, per così dire a "subentrare", però in una certa misura, nella sua posizione giuridica, nel senso che il loro diritto scatta solo dopo la morte dell'interessato; e ciò per espressa indicazione della norma di cui all'art. 644, comma 1 cpp. Al riguardo anche questa Corte ha statuito che "il rinvio, contenuto nell'art. 315, comma terzo, cod. proc. pen. in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. (Nella specie la S.C. ha ritenuto la piena compatibilità della norma di cui all'art. 644 cod. proc. pen. - che disciplina la riparazione dell'errore giudiziario in caso di morte del condannato - con la riparazione per l'ingiusta detenzione, sul rilievo che gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subito l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti") (v. Sez. Unite SENT. 00028 del 20/ 94/95 (CC. 14/12/94), IMP. Libranti ed altri, Rv. 200511; v. anche SU. Rv. 191147). Tuttavia è da notare che quello che si consolida in capo ai prossimi congiunti è - come ritiene la dottrina - un diritto di carattere originario e non "iure succesionis". E che si tratti di un diritto proprio si ricava dal 2^ comma dell'articolo suindicato, in virtù del quale all istante non può essere assegnata una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto (può invece evidentemente essere assegnata una somma minore), e la stessa è ripartita equitativamente fra i vari istanti.
D'altra parte - e ne dà atto la stessa ordinanza impugnata - l'istanza di riparazione è stata presentata dalla BA e dagli altri congiunti pure sotto il profilo del diritto proprio, anche se poi la Corte ha erroneamente ritenuto che la riparazione spetti ai medesimi come eredi. L'ordinanza impugnata va perciò annullata per una nuova liquidazione che tenga conto dei principi sopra enunciati.
P. Q. M.
La Corte
Annulla l'impugnata ordinanza, e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano, alla quale riserva altresì la liquidazione delle spese di questo grado tra le parti. Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2000