Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/1999, n. 2825
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

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Il rinvio contenuto nell'art.315, comma terzo, cod. proc. pen., in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, all'applicazione delle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, non è limitato - ancorché la rubrica dell'articolo si riferisca al procedimento - alle sole norme procedimentali, ma riguarda tutte le disposizioni in tema di errore giudiziario, con l'unico limite della compatibilità. In particolare sussiste piena compatibilità tra la disciplina che concerne la riparazione dell'errore giudiziario, in caso di morte del condannato, (art. 644 cod. proc. pen.) e la riparazione per l'ingiusta detenzione attesoché gli effetti pregiudizievoli dell'ingiusta detenzione, così come quelli dell'errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell'ambito familiare, legittimando, nel caso di morte della persona che ha subì to l'ingiusto provvedimento, la pretesa riparatoria dei congiunti, pretesa che riveste carattere originario e non di "jure successionis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/1999, n. 2825
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2825
    Data del deposito : 28 settembre 1999

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