Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10971 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Suc /01 REPUBBLICA ITALIANA 40.97.1 IN NOME DEL PO DACASSAZIONE CORTE SUPT EN L Oggetto A C giurisdizione A D SEZION UNITE CIVILI I , O R T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S I G E R - Primo Presidente f.f. Dott. Corrado CARNEVALE R.G.N. 6760/99 Cron.23591 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- ud.24/05/01 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere ConsigliereDott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTE NZ A sul ricorso proposto da: NO LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA MARIA CIALDINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente A contro •S.P.I. SOCIETA' PER LA PUBBLICITA' IN ITALIA S.R.L., 2001 270 in persona del legale rappresentante pro-tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAIAFA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 21779/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- Ritenuto che con sentenza dell'11 dicembre 1998 il Tribunale di Roma, in parziale riforma dell'impugnata decisione pretorile, dichiarava il diritto dell'appellata s.p.a. Società per la pubblicità in Italia (SIP), già datrice di lavoro, ad ottenere in restituzione dall'ex lavoratore UI AN una somma indebitamente pagata a titolo di retribuzione, oltre agli interessi legali;
che contro tale sentenza ricorre per cassazione l'AN e resiste con controricorso illustrato con memoria la società;
considerato che
con il quinto motivo l'unico ad essere ora esaminato da queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. - il ricorrente lamenta che il giudice d'appello abbia negato la propria giurisdizione ed abbia ritenuto quella delle commissioni tributarie in ordine alla domanda, proposta davanti al Pretore in via subordinata e riconvenzionale dallo stesso attuale ricorrente, di risarcimento del danno derivatole dal maggior prelievo fiscale sulle somme da restituire;
che il motivo inammissibile poiché la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione 3 in ordine alla detta domanda, con la conseguente titolarità, in capo all'attuale ricorrente, del solo interesse ad impugnarla per omessa pronuncia, un'inesistente declinatoria di ma non anche per giurisdizione;
che in ogni caso sul punto sussiste una preclusione da regiudicata (art. 324 cod. proc. civ.) poiché la declinatoria espressa di contenuta nella sentenza di primogiurisdizione, grado, non è stata impugnata con l'atto di appello (cfr. Sez. un. 30 giugno 1999 n.364); che la causa va rimessa alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso e trasmette gli atti alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi. Così deciso in Roma il 24 maggio 2001 _Il Presidente lower lamene Il Consigliere extensore: Federico Roselli Il Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria 9 AGO. 2009 Roma, lì IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ашия