Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1993, n. 5064
CASS
Sentenza 9 febbraio 1993

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L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, nell'organizzazione del lavoro, non devono spingersi oltre certi ragionevoli limiti dettati dalla natura, dalla qualità del lavoro da eseguire. La ragionevolezza dei limiti significa che i responsabili destinino anzitutto all'esecuzione del lavoro, tenuto conto della sua particolarità e delicatezza, persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso; ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, soprattutto, nel caso che i disagi, quali per esempio l'ora notturna, possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, ne prevedano l'esecuzione da un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente quei disagi. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).

Irresponsabili dell'organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l'esecuzione dello stesso, hanno motivo per contare sull'esatto adempimento dell' obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l'uso della normale diligenza nell'eseguire l'operazione. Ed infatti, se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli spetta, che il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull'esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).

L'imprenditore può allargare o circoscrivere le competenze del preposto ma, qualora la limitazione dei poteri sia "ex post" ritenuta tale da incidere negativamente sul corretto e puntuale svolgimento del lavoro, responsabile degli eventuali effetti della non corretta e non puntuale esecuzione dei lavori deve essere considerato colui che quei poteri ha circoscritto, e non già colui al quale tali poteri sono stati sottratti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1993, n. 5064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5064
Data del deposito : 9 febbraio 1993

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