Sentenza 9 febbraio 1993
Massime • 3
L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, nell'organizzazione del lavoro, non devono spingersi oltre certi ragionevoli limiti dettati dalla natura, dalla qualità del lavoro da eseguire. La ragionevolezza dei limiti significa che i responsabili destinino anzitutto all'esecuzione del lavoro, tenuto conto della sua particolarità e delicatezza, persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso; ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, soprattutto, nel caso che i disagi, quali per esempio l'ora notturna, possano compromettere la felice realizzazione del lavoro, ne prevedano l'esecuzione da un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente quei disagi. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).
Irresponsabili dell'organizzazione del lavoro, qualora predispongano nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l'esecuzione dello stesso, hanno motivo per contare sull'esatto adempimento dell' obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l'uso della normale diligenza nell'eseguire l'operazione. Ed infatti, se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il corrispondente diritto di attendersi, una volta compiuto quanto gli spetta, che il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull'esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere. (Fattispecie in tema di incendio colposo e di omicidio colposo plurimo).
L'imprenditore può allargare o circoscrivere le competenze del preposto ma, qualora la limitazione dei poteri sia "ex post" ritenuta tale da incidere negativamente sul corretto e puntuale svolgimento del lavoro, responsabile degli eventuali effetti della non corretta e non puntuale esecuzione dei lavori deve essere considerato colui che quei poteri ha circoscritto, e non già colui al quale tali poteri sono stati sottratti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/1993, n. 5064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5064 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1993 |
Testo completo
M 4 R 6 е A 0 5 ITALIAN) REPUBBLICA Udienza pubblica del 2-2 93 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 SEZIONE W PENALE SENTENZA
N. 360 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Ferruccio Scorzelli Dott. Presidente
Mario Iarossi 1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
» » N. 27345/9 GA Sartorio D'Analista 2.
Bruno Capurzo 3." >>> >>>
Mariano Battisti 4. Relatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIC
->>
UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Rilasciata copia stuc a! SIG. COTTI SENTENZA per diritti L. Ab00. Generale il 20-5-93 sul ricorso proposto da Procuratore IL CANCELLIER presso la Corte di Appello di Napoli: GI
LO n. a Torre Annunziata il 24/5/1952: De VI
IO n. a Napoli il il 17/9/1929; OL Gaetano n. a Napoli il 5/6/1940: IN RA n.
a Napoli il 23/7/1944: AL IO n. a Napot
2. 25-5-1943; wienia MO :
avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli del 20/5/1992:
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
dott. Mario Persiani
Generale
il rigetto dei ricorsi;
che ha concluso per
... che hanno concluso per il Udit i difensor rigetto del ricorso del Procuratore Generale e per l'accoglimento dei ricorsi degli imputati;
SVOI GIMENTO DEL PROCESSO
1 Il Tribunale di Napoli. con sentenza
!
LL8/7/1991. affermava la penale responsabilità
di AR IO, AL ZO, ZA I-
gnazio, IN RA. AL IO in ordine ai reati di incendio colposo e di omicidio colposo 3
plurimo condannandoli alle pene di legge e assol veva dalle stesse imputazioni GI LO, De
VI IO e OL GA.
Avverso la sentenza proponevano appello il P.M.
che insorgeva contro le assoluzioni, e gli imputat ti condannati che chiedevano di essere assolti 2 - La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 20/5/1992, in riforma della sentenza del Irit bunale, affermava la penals responsabilità del Giordano, del De VI e del OL, assolveva il AR, il AL e l'ZA e confermava
nel resto.
La Corte di merito accertava. quanto segue.
Verso le ore 5 del 21/12/1985, nel deposito CO-
stiero LLAgip, nella zona orientale di Napoli
si verificata una violenta esplosione, valuta-
ta pari a quella di 10-15 tonnellate di tritolo, a seguito della quale si era sprigionato un incendio di vastissime proporzioni che aveva interessato
parte LLarea del deposito medesimo e che gran cagionato notevolissimi danni a persone aveva
* cose in una ampia zona del territorio napoletano.
Avevano perso la vita due dipendenti della so-
cietà, tali UT IO e EC RO ad- detti al turno di notte per le operazioni di sca-
rico della benzina "super" dalla nave cisterna A-
e quattro donne abitanti in case vici- gip-Gela -
ne interessate dall'onda d'urto.
Disposta una perizia, mentre divampava ancora l'incendio, il collegio dei periti aveva indivi-
duato con certezza la dinamica del sinistro.
Avevano rilevato i periti che le derivazioni di adduzione della benzina "super" ai serbatoi di stoccaggio erano state ritrovate in un assetto di-
verso da quello che le stesse avrebbero dovuto a-
vere, secondo il programma di riempimento presta-
bilito dai responsabili alle ore 5,12 del
21/12/1985, ora in cui si ora verificata l'esplo sione.
Erano state, infatti, rinvenute aperte entrambe le linee di alimentazione ai serbatoi n. 17 e
18 e siffatta situazione, stando al programma, si sarebbe dovuta verificare solo per un arco di tem
po delladi una decina di minuti, intorno alle 3
stessa notte, ora in cui i due operai tankisti
UT e EC avrebbero dovuto aprire la linea di adduzione al serbatoio n. 18 e chiudere, dopo qualche minuto, quella al serbatoio n. 17.
Questa operazione, però, non era stata compiu- ta, sicché, nelle due ore successive, nella linea di alimentazione al serbatoio n. 17 aveva conti-
nuato ad affluire la benzina che, ad un certo pun-
i periti avevanoto, aveva preso a tracimare stabilito che ne era tracimato circa un milione e a cadere, dalla sommità del serba- di litri -
toio, sita ad oltre quindici metri di altezza dal
suolo, ai piedi dello stesso serbatoio, in una vasta superficie. accu-Si era prodotta, quindi, una intensissima mulazione di vapori di benzina: una causa di inne- SCO non individuata ne aveva provocato l'improvvi-
sa accensione e la violenta deflagrazione. 3- Era stato iniziato procedimento penale a cari-
co del AR, direttore responsabile del de-
posito, AL ZO,” responsabile tecnico 0-
perativo, ZA NA, responsabile di esercizio,
GI LO, tecnico analista, IN RA e
AL IO, guardie giurate dell'istituto
"La Vigilante", De VI IO e OL Gaeta-
addetti al controllo LLoleodotto esternono,
al deposito.
All'esito della formale istruzione, su richieste parzialmente difformi del P.M., il quale aveva
5 chiesto il proscioglimento del AR, del :
AL e LLZA, il G. I. aveva disposto il
proscioglimento del GI ed il rinvio a giudi- :
zio di tutti gli altri imputati.
Su appello del P.M., la Sezione Istruttoria
presso la Corte di Appello di Napoli aveva rinvia-
to a giudizio anche il GI. 4 Rilevava la Corte di merito che il Tribunale,
nell'assolvere il GI, il De VI e il Cozzo-
lino per non aver commesso il fatto, aveva posto in risalto che la condotta degli imputati, pur es-
sendo stata, nella notte in cui si era verificato il sinistro, certamente negligente in quanto il
-
GI non aveva effettuato con cadenza oraria i prelievi dai serbatoi per analizzare la benzina e l
gli altri due non avevano eseguito le ispezioni non poteva porsi, tuttavia, inLLoleodotto
rapporto di causalità con l'evento, in quanto non
v'era la prova che il GI, il De VI e il regolarmente OL, se avessero adempiuto compiti ad essi assegnati, avrebbero potuto con-
cretamente rendersi conto della tracimazione della benzina ed evitare l'evento. Gli addetti alla vigilanza, IN e Allocco, invece, se avessero controllato tutta l'area del deposito, come loro imposto anche con l'obbligo di marcare ogni ora gli appositi orologi, avrebbero certamente avvertito il pericolo e dato l'allarme. Per il Tribunale; infine, il AR, l'ZA
e il AL erano stati non poco negligenti nell'organizzare l'attività e i turni nel deposi- to, avendo permesso l'instaurarsi di un clima di
lassismo che aveva reso possibili i concomitanti negligenti di colorocomportamenti che avevàno
causato il disastro e non avendo predisposto un coordinatore responsabile di tutti gli addetti al turno di notte perché li controllasse.
5 La Corte di merito, nell'esaminare i motivi di gravame, osservava che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale potevano essere condivise soltanto per il IN e l'AL.
siPer il GI, il De VI e il OL
imponeva, infatti, come aveva chiesto il P.M.
nella sua impugnazione, l'affermazione della pena-1
le responsabilità, mentre il AR, l'ZA e il AL dovevano essere assolti per non aver commesso il fatto.
Era certo affermava la Corte di merito che,
카 salt oltre al IN e all'AL, anche il Giorda-
il De VI e il OL non avevano fatto il no,
loro dovere, non essendosi recato il GI a:
prelevare la benzina dai serbatoi in fase di riem-
pimento, non avendo perlustrato gli ultimi due all'esterno del deposito: se i tre l'oleodotto fossero stati presenti, a cadenza oraria, là dove dovevano, si sarebbero accorti, anch'esssi, da una certa ora in poi, che la benzina stava rumorosa-
mente tracimando, sicché avrebbero potuto dare l'allarme e impedire l'evento, i cui primi e sicu- ri responsabili, peraltro, erano stati i due tankisti" deceduti, UT e EC.
Nulla, invece, poteva essere rimproverato al
AR, all'ZA e al AL, i quali aveva no fatto tutto ciò che, d'accordo con la direzione e le organizzazioni Sindacali, erano soliti fare in quelle circostanze. 6 Ricorrono per cassazione il P.G. presso la
Corte di Appello di Napoli, nei confronti del Mi-
gliardini, LLZA e del AL, e gli imputati dei quali è stata affermata la penale responsabi-
dellalità, instando, tutti, per l'annullamento sentenza.
8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il secondo motivo il Procuratore Generale
denuncia la nullità della sentenza per omessa mo-
tivazione in ordine a circostanze decisive.
perSostiene il ricorrente che la "la Corte,
stabilire quali fossero le reali mansioni dei tre
imputati, AR, ZA e AL, e, in par-
ticolare, quali fossero i loro doveri relativi al-
la sicurezza connessi alle loro funzioni di diri-
genti, rifiuta immotivatamente l'esame di un car-
teggio processuale ampio e discusso in una lunga istruttoria e in due gradi di giudizio per ancora-
re la propria decisione ad una documentazione for-
nita forse da una parte sicuramente interessata a i propri dirigenti e, quindi, la pro-proteggere pria immagine".
- assume il ricorrente "Detta documentazione non risulta essere stata acquisita al processo e
sulla stessa questo ufficio non ha potuto interlo-
quire nella propria requisitoria orale".
"La Corte
- prosegue ha attribuito a ciò che ella definisce 'difesa scritta' un valore probato-
rio, mentre la discussione, sia orale che scritta,
altro valore non può avere se non quello di illu-
д strare, chiarire gli atti processuali esistenti e
di esporre o confutare tesi giuridiche".
"E" proprio in base a tale errore che la Corte
finisce per ritenere erroneamente il AR,
il AL e l'ZA quasi come tre inutili passa-
carte, come tre impiegati d'ordine privi di qual-
Day siasi potere decisionale".
"Tanto che, secondo la Corte, nonostante la pre-
senza in loco di tre dirigenti, 'i turni di lavo-
ro, i compiti e le mansioni degli addetti ai depo-
siti erano decisi nella sede centrale, concordan-
doli con il responsabile di ciascun deposito e con le organizzazioni sindacali'".
"Completamente diversa la posizione dei detti
dirigenti argomenta il ricorrente -se esaminata,
non attraverso la c.d. difesa scritta, ma attra-
verso i documenti che la Corte immotivatamente non ha preso in esame".
"Come emerge con chiarezza dai documenti vol.
VI pag. 433), acquisiti in sede istruttoria, il deposito costiero LLAgip 'costituisce dal punto di vista organizzativo una unità periferica in sé
definita, che fa capo ad un responsabile che ne
costituisce il vertice, nel caso di specie il Mi-
gliardini".
10. "Il detto responsabile ha il compito di assicu-
rare che tutti gli impianti e quanto altro di per-
tinenza del deposito siano rettamente impiegati,
allo stesso spetta, altresì, il compito di far 05-
servare le norme di legge e le disposizioni di 0-
gni altra natura dirette ad evitare l'inquinamen-
to, nonché far osservare le norme di legge e le
altre misure relative alla sicurezza del lavoro".
"Per l'ZA conclude il ricorrente - è previ-
svolgi-sto il compito di assicurare l'economico assicuraremento delle attività del DECO, nonché
una efficiente organizzazione del lavoro e il ri-
spetto delle norme antinquinamento e sicurezza E
per il AL il compito di coordinare il perso-
nale di esercizio e manutenzione".
Il motivo è infondato.
E' da premettere che questo motivo viene esami-
nato per primo perché dalla soluzione del problema della posizione, del ruolo, in seno al Deposito
Costieri, dei tre imputati, del problema dei loro
rapporti con la sede centrale LLAgip e, quindi,
degli spazi, LLambito della loro autonomia, di-
pende la corretta soluzione del problema dei loro
poteri e, pertanto, di quel che avrebbero 0 non avrebbero potuto e dovuto fare nella notte in cui
11 si sono verificati i fatti di causa.
Ebbene, l'affermazione di fondo del motivo, se-
completamente condo la quale, come si è visto, “è
diversa la posizione dei detti dirigenti se esami-
nata, non attraverso la c.d. difesa scritta, ma
attraverso i documenti che la Corte immotivatamen-
(vol. Jay te non ha preso in esame, emergendo con chiarezza
dai documenti acquisiti in sede istruttoria
VI, pag 433)
.", ecc., risulta del tutto priva
Ap- di pregio sol che si rifletta che la Corte di pello, allorché inizia l' esame della posizione degli imputati nel Deposito Costieri, cita la stessa documentazione alla quale rimanda il ricor- rente e la cita proprio nelle pagine - vol. VI,
pag. 433 e segg. da quest'ultimo richiamate.-
"Per poter vagliare attentamente la sussistenza degli elementi di colpa generica e specifica indi- viduati a loro carico così la Corte a pag. 30/31
occorre premettere quelle che erano le funzioni loro spettanti nell'ambito LLorganizzazione del deposito costiero LLAgip/Petroli di Napoli,
emerge dalla documentazione quale fornita dalla sede di Roma (v. fogl. 433 e ssgg. fasc. n. 6) ed esibita, quale difesa scritta, nel corso della di-
scussione odierna".
12 Secondo la Corte, dunque, le fonti, dalle quali ha attinto per venire a capo della organizzazione.
deposito e delle funzioni dei tre imputati, del sono costituite dalla "documentazione, agli atti,
la stessa alla quale si riferisce il ricorrente
fornita dalla sede di Roma" e da. uno scritto.
della difesa a commento, a chiarimento di quella scritto più che legittimo preve-documentazione,
dendo, come è noto, l'art. 145 del codice abro-
gato che le parti e i loro difensori "in ogni sta-
to e grado del processo hanno facoltà di presenta-
al giudice o al pubblico ministero memorie re istanze scritte, mediante deposito nella cancelle-
ria o segreteria, senza obbligo di comunicarle al-
le altre parti, salvo che la legge disponga altri-
menti".
Ciò che distingue, ciò che divide la Corte di merito dal ricorrente non è, dunque, la fonte, ma
la interpretazione di quella fonte, cioè la inter-
pretazione di quella documentazione, che la Corte
di appello ha inteso, ha "letto", in un certo mo-
do, avvalendosi legittimamente anche dello scritto e che il ricorrente ha "letto" in Undifensivo,
modo completamente diverso.
Se ciò è esatto, se è esatto che la Corte di Ap-
13 pello non ha trascurato quella documentazione e
che, dopo averla esaminata, l'ha interpretata come le sembrava dovesse esserlo, non può non esseret richiamato e applicato il principio, proprio della÷
giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo-i-l-
quale la interpretazione degli atti - in questo
_dei documenti - che altro non è che un a- caso,
spetto della valutazione della prova, rientra trai i poteri del giudice di merito e sfugge al con-
trollo di legittimità, a meno che quel giudice non-
incorra in errori logico/giuridici.
E' corollario, altrettanto noto, di questo-
principio che quella valutazione e quella inter-
pretazione, se condotte correttamente, conservano-
tutto il loro valore anche se alle stesse potesse- -
to opporsone altre di pari dignità logico/giuri-
dica.
Si può obiettare, peraltro, che, ove si esamini
in con cura, a fondo, il motivo, è da mettere nonostante che la sentenza e il ricorso- forse
- citino la stessa documentazione, nelle stesse pa-
gine o, addirittura, da negare che la documen-
tazione presa in esame dalla Corte di merito e
quella presa-in-considerazione dal ricorrente sia-
་
no la stessa cosa, avendo affermato il ricorrente,
14 come si è visto, che "detta documentazione quel-
la esaminata dal Tribunale non risulta essere
stata acquisita al processo e sulla stessa questo ufficio non ha potuto interloquire nella propria:
requisitoria orale".
Ma, l'obiezione non può non essere disattesa se
: si tiene conto che il ricorrente, per dimostrare che dalla documentazione in atti quella nota, in tesi, all'ufficio si deducevano ben altre fun-
zioni, ben altri poteri che non quelli attribui-
ti agli imputati dalla Corte di merito, ne ha tra-
-
scritto il passo - dianzi riportato in cui si legge che "il deposito costieri costituisce dal
punto di vista organizzativo una unità periferica in sé definita che fa capo ad un responsabile che ne costituisce il vertice, con determinati compiti anche in ordine alla sicurezza del lavoro".
Invero, questo passo è quasi del tutto identi diffuso,Co lo si vedrà tra poco a quello più
riportato nel foglio 10 pag. 384 dei motivi di
appello dei tre imputati, dal che si deduce, anco ra una volta, che gli imputati appellanti, la Cor
te di merito, che ha accolto quei motivi,
ricorrente si sono confrontati con la stessa fon-
te, salvo darne una lettura contrapposta.
15 !
. E', poi, da aggiungere che nei motivi di appel-
lo, per dimostrare l'assunto degli scarsi margini di discrezionalità del AR e degli altri
due quanto ad interventi controlli sull'atti-
vità dei tankisti, addetti di notte alle operazio-
ni di scarico della benzina, viene citata pur la perizia e. in particolare, vengono citate le di-
'organizzazione dei deposi-rettive contenute nell ti costieri" che si dicono essere state esaminate dai periti e che, negli stessi motivi di appello,
vengono trascritte in riassunto
Ciò significa che la Corte, per interpretare,
per 'Teggere' quella documentazione, si e valsa,
oltre che del testo della stessa e delle deluci-1.
dazioni scritte della difesa. della perizia, di quanto da quest'ultima era stato sottolineato.
Quel riassunto", inoltre, e espresso a fo.
glio 9 del motivi - nei sequenti termini:
"L'Ufficio RG (Organizzazione) predispone gli attribuendo a ciascun funzionario organigrammi mansioni e compiti specifici compatibili con la qualifica e il grado di preparazione e indica alla
Direzione del Personale ed alla Direzione Logisti-
che ha il controllo diretto dei depositi Co- ca,
stieri, il numero dei dipendenti da destinare a
16 ciascun settore con rigida previsione degli orari
di lavoro, dei turni di presenza e di reperibi-
lità, delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario".
proseguono i mo- "Sulla base di tali direttive
- tivi di appello riportando il testo che si è detto ri- essere pressoché identico a quello citato nel corso la Direzione del Personale e la Direzione
Logistica provvedono alla organizzazione dei depo-
siti costieri ai cui responsabili viene assegnata,
- è questo il con ordine di servizio. la funzione di assicurare il razionale ed economico testo svolgimento delle attività di movimentazione dei prodotti assegnati al Deposito, nonché delle ope fiscali, razioni doganali,
amministrativo/contabili e di natura valutaria
connesse; assicurare il corretto impiego e la ma-
nutenzione degli impianti ed automezzi, nonché
l'adozione ed il rispetto delle normative di legge l'an- e delle disposizioni aziendali riguardanti tinquinamento e la sicurezza del lavoro;
provvede-
ove previsto. allo svolgimento di attività di re,
collegamento con raffinerie e depositi di terzi' (ordine di servizio della Direzione logisti-
ca n. 310 LL8/3/1985)".
17 "Funzioni pressoché analoghe, oltre che di coor-
dinamento delle strutture Esercizio, Laboratorio,
Manutenzione e Magazzino, vengono delegate al Re-
sponsabile Tecnico Operativo“.
"Al Responsabile del settore Esercizio viene,
invece, richiesto solo di 'assicurare l'economico svolgimento delle attività operative del Deposito
con riferimento ai settori della movimentazione dei carburanti e combustibili, nonché le attività
di controllo quantitativo e qualitativo connesse%;B
assicurare, in particolare, l'efficiente organiz-
zazione del lavoro, il rispetto delle norme vigen-
ti in materi di sicurezza e antinquinamento, la
programmazione delle attività e il coordinamento del settore di competenza con quelli della manu-
tenzione e della distribuzione"".
"Per l'espletamento di tali funzioni Direzione
del deposito, Responsabile esercizio, Responsabile
tecnico operativo dalle Direzioni Orga, Logisti-
ca e Personale è stato previsto, negli organigram-
mi, così concludono i motivi di appello - il so-
·lo turno di lavoro diurno con obbligo di reperibi- lità a rotazione nei giorni in cui sono in corso
operazioni anche di discarica notturna".
"Ne segue che nessuno degli appellanti avrebbe
18 mai potuto, di propria iniziativa e nell'ambito
delle rispettive competenze, assumere nuovo perso-
nale ovvero destinare al controllo delle operazio-
ni di discarica notturna se stessi o altri che, in base agli organigrammi delle Direzioni Centrali,
non fossero già stati assegnati alla struttura ad-
detta ale operazioni notturne".
"Ne segue, altresì, che né il AR, né
l'ZA, né il AL avevano alcun obbligo o do-
vere di sorvegliare le operazioni notturne affida-
te a tankisti, analisti, sorveglianti alle dipen-
denze LLazienda e di altra società privata".
-vero questo il senso di queste ultime af- E '
fermazioni - che i tre imputati avevano le funzio-
ni descritte nella documentazione, negli ordini di servizio;
però, è anche vero che, per l'espleta-
mento, in concreto, di quelle funzioni, dalle Di-
rezioni era stato previsto, negli organigrammi,
per i tre dirigenti o preposti, il solo turno di
lavoro diurno, con l'impossibilità, per gli stes-
si, di destinare altri o se stessi al controllo delle operazioni di discarica notturna.
La Corte di Appello ha fatto propria, come si
diceva, questa interpretazione delle funzioni dei
tre e l'ha fatta propria ritenendo che rispondesse
19 al vero che le Direzioni Orga Logistica a Perso
nale avessero impartito determinate. disposizioni quanto ai turni di lavoro escludendo la previsione di un controllo notturno da parte degli!
imputati così la Corte, subito _dopo_ "I turni di lavoro.
precisato che si stava. appunto. attenendo_. aver alla documentazione aqli atti i compiti le degli addetti ai depositi, la struttura. mansioni di ogni unità operativa, il numero dei _componenti
delle varie posizioni ecc. erano decisi dalla Se-
de Centrale, concordandoli con il responsabile di..
ciascun deposito e con le organizzazioni sindaca-
li".
"Non era previsto un obbligo per il responsabile del deposito di Napoli di essere presente durante
la notte alle operazioni di discarica, né gli era
consentito delegare a terzi privati la sovrinten-___
denza delle operazioni"
"I'Agip-petroli, all'interno LLarea, come in
altri depositi, era solito concedere in locazione una abitazione ad un responsabile della propria
Struttura per rendere più immediata la possibilità-
di presenza in caso di necessità fuori LLorario
normale di lavoro".
20 "Era, poi, garantita sempre la reperibilità di uno dei dirigenti. mediante un turno di dieci giorni al mese. turno che era affisso nella guar diola a inizio mese"- La Corte è ritornata sull'argomento dopo aver dimostrato che, stando alla perizia, era da esclu dere categoricamente che se lassismo viera stato nel costieri di Napoli. il MI e gli altri due fossero rimasti inerti dinanzi allo stesso;
così com'era da escludere. sempre-stando alla pe-
rizia, che il costieri di Napoli non fosse tecno logicamente adequate e che il personale utilizzato
-non fosse tecnicamente all'altezza dei delicati compiti allo stesso affidati.
La Corte, dopo aver offerto questa dimostrazione-
per porre in evidenza che per l'appunto, non teva rimproverarsi agli imputati di aver fatto ma-
turare, nel lassismo, 1' humus, il terreno, nel
quale si sarebbe innestato il comportamento per nulla diligente di quella notte, ha aggiunto:
disposto della norma ex art. 4 D.P.R. 547/1955- -a- S..
giudizio della Corte non può ritenersi violato dal responsabile del deposito e dai suoi delegati,
quali, dopo aver predisposto un turno di lavoro di notte adeguato per numero di persone addette,
21 specificità delle finzioni, possibilità di con
trollo e di sostituzione reciproca, non avevano e
non potevano assumersi l'onere di effettuare, sia
pure saltuariamente. come si ritiene dal Tribuna-
le, dei controlli personali nelle ore notturne".
"Era stato regolarmente osservato l'obbligo del-
la reperibilità per turni di dieci giorni al mese,
disposto dalla sede centrale a decorrere dall'i
marzo 1983 (v. nota n. 3 allegata ai motivi di ap-
pello), regolarmente comunicato ai dipendenti me-
diante affissione nella guardiola del deposito".
"Inoltre, quale ulteriore garanzia di fatto, era reperibile, anche nella notte in cui ebbe a veri-
ficarsi il sinistro, il responsabile tecnico ope-
rativo, il AL. che aveva il proprio alloggio nell'area del deposito".
"Tale obbligo di repetibilità, quindi, non può
ritenersi "nebuloso e poco concreto , secondo Ta
valutazione fattane dai primi giudici, dal momento che 'reperibilità' vuol dire mettersi nelle condi-
zioni di essere rintracciato prontamente per poter
-
presenza intervenire in caso di necessità e non continua o saltuaria sul posto di lavoro"-
La Corte, infine, ha insistito un'ultima volta SU questo tema allorquando ha confutato a tesi
22 che sarebbe spettato agli imputati un controllore e un sorvegliante LLattività altrui.
"Un ufficio apposito (Orga) centralizzato predi-
sponeva gli organigrammi attribuendo a ciascun funzionario mansioni e' compiti specifici e indica-
va alla Direzione del Personale e alla Direzione
Logistica, avente il controllo diretto sui deposi-
ti costieri. il numero dei dipendenti da destinare a ciascun settore. con rigida previsione degli 0-
rari di lavoro. turni di presenza. eventuali pre-
stazioni di straordinario".
"Né tanto meno ali appellanti avrebbero potuto non essendo esigibile un provvedere personalmente tale comportamento".
La Corte. come si può notare. si soffermata non poco sul problema ed è pervenuta alle conclu-
sioni, appena viste, dopo aver tenuto conto di tutto e dopo essersi convinta che le Direzioni,
dalle quali il deposito dipendeva. avevano affida-
to al dirigente MI e aqli altri due im-
putati determinati, circoscritti. poteri, inseren-
nell'organigramma soltanto in un certo modo,doli not- senza prevedere la possibilità che i tre, di te, facessero "lo straordinario" per controllare
coloro che stavano curando lo scarico della benzi-
23 Ina dalla nave cisterna.
A -tutto ciò è evidente -non si può opporre,
come oppone il ricorrente, che i poteri e le fun--
zioni dei tre erano diversi. ben più penetranti:
siffatta tesi in tanto avrebbe potuto trovare in-
gresso in quanto si fosse dimostrato che quegli organigrammi, disposti dalle Direzioni, erano, in realtà, inesistenti o che gli stessi non potevano
essere intesi. nel modo più assoluto. sul piano logico, nei termini sposati dalla Corte di merito. hay Nel ricorso non v'è nulla di tutto ciò, ma la semplice, pressoché apodittica, affermazione che i tre non erano dei passacarte".
Si è appena detto che. se il AR e gli due non avevano la possibilità di allonta- altri dall'organigramma. ne discende, secondo la narsi
Corte di merito. che il loro essere "preposti"
determinato aveva, per volontà dei superiori, un
- per le più sva- contenuto, che non contemplava riate ragioni, non ultime quelle, economiche, di
non consentire un aggravio del bilancio con il pa-
gamento di straordinari undila possibilità
particolare controllo nel corso del lavoro nottur-
no.
Ebbene, non v'è dubbio che l'imprenditore possa
24 allargare o circoscrivere le competenze del prepo-
sto, con la conseguenza, però, che, nel caso. la
limitazione dei poteri sia, ex post, ritenuta ta-
le da incidere negativamente sul corretto e pun- tuale svolgimento del lavoro, responsabile degli eventuali effetti della non corretta e non puntua-
le esecuzione dei lavori deve essere considerato
_di. colui che quei poteri ha ritenuto di limitare,
circoscrivere. _e_non_colui al quale quei poteri sono stati sottratti.
se, dunque tutto ciò che ha posto in luce la
Corte di Appello è esatto e non vi sono ragioni logico/giuridiche per ritenerlo inesatto - e_se_si_
è, d'altra parte. convinti, come si dice convinto il ricorrente il quale affronta il problema, ex professo. nel primo motivo - che quell'organi-
gramma avrebbe dovuto prevedere un controllo sulle operazioni di scarico che si protraevano nelle
ore notturne, non può non dedursene che l'eventua-
le responsabilità di quel che è accaduto per man-
canza di controlli va attribuita all'autore o agli 1
autori di quell'organigramma e non a coloro che
dall'organigramma sono stati ridimensionati nelle loro funzioni. nei loro poteri.
25 Con il primo motivo il ricorrente. deducendo-
l'omessa motivazione in relazione ad una serie di circostanze ritenute decisive. propone_ex_profes-
50, come si diceva. il tema del controllo notturno delle operazioni di scarico. ponendo l'accento sul fatto che gli imputati erano "i diretti responsa-
bili di uno dei maggiori depositi di carburante-
esistenti in Italia. collocato al centro di -uno dei quartieri più popolati e popolosi di_ Napoli",
osservando che "la Corte avrebbe ignorato. che.
l'attività in questione è tra quelle catalogate—a più alto rischio" e che "nessun rilievo è stato
dato alla circostanza che le dette operazioni si svolgevano in orario notturno. quando la visibi-
lità è molto scarsa. la presenza di personale.
ridotta e 'quando il rischio sonno degli addetti”
diventa una ulteriore stabile componente aggiunta al rischio ordinario".
Il motivo è infondato.
Dopo quanto si è osservato esaminando il secondo.
motivo, ogni ulteriore rilievo, eventualmente sug-
gerito dal primo e dal terzo motivo, può apparire superfluo.
Senonché, se le censure del secondo motivo hanno offerto l'occasione per constatare che l'organiz-
26 zazione del lavoro da altri imnosta secondo โล
sentenza impugnata. non lasciava spazio per pre-
vedere controlli notturni le censure. contenute nel primo motivo. consentono di andare più in pro-
fondità e di porsi il problema se sia proprio ve-
ro, come vorrebbe il ricorrente. che l'imprendito-
re o. nel nostro caso. i dirigenti e i preposti,
dopo aver fatto tutto quel che debbono ai fini di un certo. delicato lavoro. debbano sempre e in 0=
gni caso prevedere e svolgere controlli. seguire l'esecuzione del lavoro.
nelE' senz'altro innegabile. come si sostiene ricorso, che quanto più gravi sono i prevedibili effetti di un certo evento. connesso alla non per-
fetta esecuzione di un lavoro. tanto. più pene-
trante. tanto più attenta alla cura di tutti i
particolari deve essere l'organizzazione del lavo-
ro stesso onde. evitare quell'evento.
Però. per quanto devastanti possano prevedersi quegli effetti, non può pretendersi che l'impren'
" ditore. il dirigente e i preposti si spingano,
nell'organizzare del lavoro. oltre certi ragione-
voli limiti dettati dalla natura. dalla "qua-
lità" del lavoro da esequire.
E, a ben vedere. la ragionevolezza dei limiti
27 altro non significa se non che quei responsabili destinino, anzitutto, alla esecuzione di quel
(particolare lavoro persone che siano senza riserve all'altezza dello stesso;
ribadiscano, in secondo luogo, nonostante la collaudata esperienza degli addetti, le dovute istruzioni sul perfetto modo di eseguirlo e, infine e soprattutto, nel caso che I
disagi - l'ora notturna, ad esempio possano com-.
promettere la felice esecuzione del lavoro, ne l'esecuzione da un numero di addetti
-prevedano-
qualificati tale da consentire di superare age-
volmente quei disagi.
Ebbene, riflettendo sul caso di specie, è indi-
scutibile. stando alle due sentenze di merito,
che il UT e il EC, i due tankisti, fosse-‹
ro, senza riserve. all'altezza del compito
( svolgere, così come è soprattutto indiscutibile e viene in gioco la natura, la "qualità" del lavo-
ro che in tutta quella notte i tankisti avrebbe-
una sola cosa di rilevante o, -ad- ro dovuto fare dirittura, una sola cosa, chiudere, cioè, il rubi netto di adduzione della benzina al serbatoio n.
17 e aprire il rubinetto di adduzione al serbatoio n. 18.
E' certo. poi. che per questa operazione di
28 nessuna difficoltà i tankisti erano stati previ-
sti, appunto, in numero di due, il che avrebbe consentito ad entrambi di ripartirsi, se mai, i compiti per far fronte agevolmente all'ora-nottur-
na, alla quale, peraltro, era loro dovere giungere psicologicamente e fisicamente preparati, com-era-
dovere dei responsabili LLorganizzazione fare-
in modo che vi giungessero nelle migliori condi-
zioni psicologiche e fisiche.
E-non-v'è dubbio che il AR, l'ZA-e-il
AL, nel disporre che il UT e il EC-
interrompessero il lavoro alle 12 e 10 riprendes-
sero alle 20, abbiano dato ai due-operai la possi-
bilità di ritemprarsi e di iniziare il lavoro not-
turno nelle migliori condizioni.
Se è vero, dunque. che i responsabili LLor-
ganizzazione avevano predisposto le operazioni,
che, peraltro, erano di routine, nel migliore dei modi, non può non affermarsi che quei responsabili avevano ogni ragione per contare sull'esatto adem-
pimento della obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori, avevano tutti i motivi per attender-
si, da queali onerai specializzati, non il dispie-
go-di una particolare diligenza sibbene l'uso'
della normale diligenza nell'esequire l'operazione
29 clou di quel lavoro, operazione, come si diceva,
di assoluta semplicità e tale da richiedere l'im-
pegno di pochissime energie.
IT dovere di diligenza
- è noto è proprio di
rapporto di lavoro pubblico e privato ed è ogni anche noto che il lavoratore, ove manchi a questo dovere, risponde, nei confronti LLimprendito-
re, sia disciplinarmente, sia, in sede civile,
per il risarcimento dei danni che siano derivati dalla violazione di quel dovere, oltre che, even-
tualmente, in sede penale e nei confronti dei ter-
Si vuol dire, in altri termini, che, se il lavo- ratore ha il diritto di aspettarsi che il datore
वर lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha il corrispondente diritto di attendersi, una volta che ha fatto tut-
to quanto gli spetta, che il lavoratore faccia quel che deve, ha diritto di fare affidamento sull'esatto adempimento, da parte del lavoratore,
del proprio dovere.
Come è noto, uno dei temi che, in ordine alla
colpa, viene agitato concerne, appunto, il prin-
cipio LLaffidamento, in base al quale la sem-
plice circostanza di prevedere o poter prevedere
30 che una nostra condotta nel caso in esame. l'a-
ver il AR. l'ZA e il AL incaricato inil UT e il EC di svolgere quel lavoro ora notturna aqevola il comportamento colposo di un'altra persona non è ancora sufficiente a farci incorrere in responsabilità.
Come si esprime autorevole dottrina, "proprio degli standars di diligenza secondol'orientarsi la misura di agenti-modello. ricostruiti alla stregua delle cerchie sociali di appartenenza, su-
scita un'aspettativa sociale che va sotto il nome di principio LLaffidamento: ogni consociato in questo caso i tre responsabili LLorganizza-
zione del lavoro nel deposito può e deve confi-
- i lavoratori UT e EC dare che ciascuno si comportino adottando le regole precauzionali
-
normalmente riferibili al. modello di agente pro- 20
prio LLattività che di volta in volta viene in
questione". si'Il rispetto del principio LLaffidamento
aggiunge è, del resto, imposto dalla esigenza di
-
circoscrivere l'ambito del dovere obiettivo di di-
ligenza incombente su ciascuno entro limiti il più
possibile compatibili con il carattere "personale"
della responsabilità penale: in altri termini, se
31 in-si presuppone in ciascun individuo, capace di e di volere, l'attitudine ad una autode- tendere terminazione responsabile, ne consegue che ognuno dalladeve evitare soltanto i pericoli scaturenti propria condotta, mentre non si ha l'obbligo di
impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte respon-
sabili".
Aggiunge, peraltro, la stessa dottrina che, nei
l'ese- lavori eseguiti in "equipe", in cui, cioè,
cuzione di un lavoro vede l'intervento di più
persone, ciascuna delle quali con una particolare funzione, lo stabilire se sussista anche un obbli-
go di controllo e di sorveglianza LLoperato al- trui dipende, da un lato, dalla posizione gerar-
chica che ciascun partecipante occupa in seno al-
l'equipe e, dall'altro, dall'esistenza di ragioni oggettive e soggettive che fanno dubitare del fat-
to che il terzo tenga un comportamento conforme a
diligenza.
Orbene, nella specie. se la posizione gerar-
chica del AR, LLZA e del Galieni
era tale, in astratto, da consentire la sorve-
glianza LLoperato del UT e del EC, non sussistevano davvero ragioni soggettive o ogget-
32 tive che facessero dubitare che il UT e il
EC avrebbero fatto il loro dovere.
eranoI due operai, infatti, lo si è detto altamente specializzati ed erano stati posti nelle condizioni migliori, anche con riguardo al numero,
per svolgere il loro lavoro, che sarebbe consisti-
to, nel suo momento più delicato, in una operazio-
ne di nessuna difficoltà.
I responsabili LLorganizzazione, dunque, fa-
cendo leva sul principio LLaffidamento, non a-
vevano alcuna valido motivo per sospettare che quei lavoratori, dotati di particolare competenza,
sarebbero venuti meno all'elementare dovere di stare svegli nel momento della esecuzione di quella tutt'altro che difficile manovra di chiusu-
ra di un rubinetto e di apertura di un altro rubi-
netto.
Con il terzo motivo, infine, si denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza perché quest'ultima si obietta mentre afferma che il AR, l'ZA e il AL non erano tenuti, dato l'organigramma di lavoro disposto da
altri, ad intervenire quella notte, aggiunge am-
mettendo, quindi, che quei tre sarebbero potuti
33 intervenire che, se si fossero portati là dove stavano il UT e il EC, ne sarebbero stati
Hallontanati dalla Guardia di Finanza che non a-
vrebbe fatto entrare chi non era inserito
'nell'ordine di servizio.
Il motivo è infondato.
E' vero che la Corte di Appello ha detto che la
Guardia di Finanza non avrebbe consentito l'in-
gresso nel deposito al AR, all'ZA e al
AL.
Ma, ove si mediti su tutto quello che la Corte
di merito ha precisato in ordine all'organigramma da altri le varie Direzioni - predisposto, l'e-
ventuale opposizione della Guardia di Finanza,
posta in rilievo dalla sentenza impugnata, acqui- sta tutto il suo logico. e non contraddittorio, valore: non prevedendo l'organigramma, 'da altri.
voluto, il controllo notturno conseguentemente, non essendo quest'ultimo contemplato dall'ordine.
di servizio da valere per quella notte, la Guardia,
di Finanza, che sapeva che soltanto certe persone
sarebbero state presenti quella notte per le ope-
razioni di scarico, non avrebbe consentito a nes-
sun altro l'ingresso nel deposito.
34 Il De VI e il OL, che articolano il 2 -
ricorso in sei motivi, affrontano, nel III loro motivo, il cuore del problema denunziando l'erro-
nea applicazione LLart. 40, cpv., c.p..
Questo problema, poi, è trattato anche nel ri-
corso del GI sia là dove si richiama, facen- dola propria, la sentenza del Tribunale, sia là dove si scrive, a pag. 3, che "altro rilievo ri___
flette la scelta LLinterpretazione sia dottri-
naria, sia giurisprudenziale in ordine all'accer-
tamento del nesso causale", ché "per il reato 0-
missivo bisogna individuare la regola della con-
dotta violata".
Il De VI e il OL hanno scritto, tra l'altro, che, "se, secondo l'art. 40 cpv., non im-
pedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, la condizione im-
prescindibile della parificazione tra azione ed
omissione è la violazione di un certo e non di un qualsiasi obbligo giuridico e qualsiasi obbligo giuridico è reso certo dal suo contenuto".
"Nel caso in esame si aggiunge - il contenuto
LLobbligo giuridico imposto a De VI e Cozzo-
lino era la verifica dello stato della condotta esterna, non dei serbatoi, per impedire perdite da
35 Equella, non tracimazioni da questi".
"Ancora una volta va sottolineata, quindi, la
1 confusione fra gli eventi causanti (fuoriuscita di
| carburante dalla condotta, tracimazione dai serba-
toi), il cui impedimento è affidato alla responsa-
bilità singola dei vari operatori, in funzione
della loro qualificazione professionale, e gli e venti causati (lo scoppio, l'incendio) che possono certo essere cagionati dalla violazione d'uno.
qualsiasi di detti eventi causanti, ma che possono.
essere causalmente ricondotti, ai sensi LLart. 40 cpv., solo alla specifica condotta omissiva di chi proprio quell'evento causante doveva — preveni-
re"
Il motivo è fondato_
La Corte di merito, parlando del GI, così
si è espressa: "Se il GI si fosse realmente.
recato presso il serbatoio n. 18-per effettuare il prelievo non avrebbe potuto non rendersi conto che!
il carico non era iniziato e la valvola era chiusa ed avrebbe tempestivamente avvisato, svegliandoli,
gli operai addetti, dando l'allarme".
"L'omissione del GI- il -non essersi quest'ultimo recato ad effettuare i prelievi - in-
tegra certamente una negligenza gravissima ed una
36 Especifica violazione della norma di cui all'art. 2104 e deve porsi in relazione causale con l'even--
to dannoso"-
"Che il comportamento LLanalista, che- venne
meno ai suoi specifici compiti nel corso di quella
-notte, sia stato gravemente negligente, non
Lessere oggetto di discussione ed stato apertamente riconosciuto dal Tribunale".
"Rimane soltanto il quesito circa il rapporto di
-causalità tra detta condotta colposa e l'evento".
"Ci si deve chiedere se, ove in luogo della missione, l'imputato avesse tenuto-il-comportamen-
to dovuto in base ai canoni della normale diligen-
za, l'evento si sarebbe verificato ugualmente"-
"La risposta non può che essere negativa, ché,:
se il GI avesse espletato le sue mansioni in maniera normale, recandosi con cadenza oraria sot-
to il serbatoio in fase di riempimento, non avreb-
be potuto non rendersi conto della situazione- di pericolo e certamente avrebbe provveduto ad elimi narla".
Simili le osservazioni della Corte di merito nei del De VI e del OL:confronti "Dubitare-
del nesse causale tra la condotta omissiva e l'e-
vento dei due appellanti non appare possibile".
37 dalleSe i due imputati si fossero soffermati quattro del mattino in poi nel luogo più delicato
affidato alla loro sorveglianza, cioè nel punto di innesto LLoleodotto nel deposito, trovandosi in linea d'aria soltanto a qualche metro di distanza
dal serbatoio n. 17, anche se la visuale era impe-
dita dalla scarpata, non potevano non sentire il rumore della tracimazione della benzina che doveva suonare come uno scroscio“. Secondo la Corte di Appello, dunque, sicura
l'omissione, la condotta omissiva dei tre imputa-
ti, i quali, invece di recarsi a fare quel che do-
vevano, hanno pensato bene di andare a dormire,
così come è sicuro il rapporto di causalità tra la condotta Omissiva e l'evento; è certa, poi, Ta
greve negligenza, l'essersi cioè astenuti dal fare quel che avrebbero dovuto fare.
tre Ebbene, volendo dare per scontato che, se i imputati si fossero comportati come avrebbero do-
vuto, recandos1 11 GI ad effettuare prelievi e il De VI e il OL a controllare la condotta esterna al deposito, avrebbero perce- pito, da una certa ora in pol. 11 rumore della
tracimazione e l'immancabile odore del copiosissi-
mo quantitativo di benzina tracimato, sicché a-
38 vrebbero dato l'allarme impedendo il verificarsi
LLevento, non per questo possono essere ritenu-
ti responsabili dei reati ad essi ascritti.
E' noto, invero, che in tema di reato omissivo
disciplinato dall'art. 40, II comma,improprio,
C.p. perché il mancato impedimento di un evento "
causazione i possa considerarsi equivalente alla dell'evento stesso e, quindi, penalmente rilevan-
te, non basta accertare il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento, ma occorre, come
esige la norma appena citata, che il soggetto che ha posto in essere quella condotta omissiva abbia
l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
Come si è notato in dottrina, nessun cittadino semplice:può essere chiamato a rispondere per il
. fatto che un suo possibile intervento soccorritore avrebbe scongiurato la lesione di beni giuridici altrui, ché, ove ciò si pretendesse, sarebbe gra-
vemente sacrificata la libertà di movimento di
Ciascuno -
Ne deriva, allora, che il dovere di impedire e venti lesivi a carico di beni altrui non può che si rappresentare un'eccezione e tale eccezione ritiene ammissibile in presenza, appunto, di un obbligo giuridico".
39 Si è, poi, aggiunto che a fondamento del mecca-
nismo di responsabilità in esame sta la necessità,
riconosciuta dall'ordinamento, di assicurare a de-
terminati beni una tutela rafforzata, stante l'in-
capacità dei loro rispettivi titolari a protegger-
adeguatamente, donde l'attribuzione a talunili diversi dai rispettivi titolari, della soggetti,
speciale posizione di garanti LLintegrità dei
beni che si ha interesse a salvaguardarą".
Si precisa, allora, che "il principio di equiva-
lenza tra l'omissione non impeditiva e l'azione causale presuppone non già un semplice obbligo giuridico di attivarsi, ma una posizione di garan-
zia nei confronti del bene protetto, la quale è
definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determi-
nato dall'incapacità del titolare a proteggerlo'
autonomamente".
ga-Si puntualizza, infine, che le posizioni di ranzia si distinguono in posizione di protezione e posizione di controllo, avendo la prima lo scopo di preservare determinati beni giuridici da tutti
i pericoli che possono minacciarne l'integrità e avendo la seconda lo scopo di neutralizzare deter- minate fonti di pericolo, in modo da garantire
40 $
L'integrità di tutti i beni giuridici che ne- pos sono essere minacciati".
Se questi sono i principi, non è difficile, an
rendersi conto che, nel caso in esame,zitutto,
si trattava di neutralizzare determinate fonti di pericolo, sicché la posizione di garanzia era "po-
sizione di controllo".
Non è difficile, in secondo luogo, cogliere che questa posizione di garanzia gravava, e gravava-
soltanto, sul EC e sul UT-
Costoro, e soltanto costoro, infatti, erano ad-
detti, quella notte, al travaso della benzina dal-
nave-cisterna ai serbatoi e soltanto costoro, la avrebbero dovutoi una certa ora della notte, ad chiudere il rubinetto del serbatoio n. 17 e aprire il rubinetto del serbatoio n. 18, chiusura ed a-
• pertura che, se non effettuate, avrebbero. potuto l mettere in moto quel processo che è passato dal
riempimento del serbatoio n. 17 alla abbondante.
tracimazione e, per l'intervento di una sconosciu-
ta causa df innesco, alla violentissima esplosione
LA con tutte le note conseguenze.
I soli UT e EC erano, dunque, i desti-
natari LLobbligo giuridico di impedire l'even-
to, perché l'ordine di servizio esclusivamente ad
41 Lessi aveva affidato il compito di _controllare i
serbatoi e di effettuare quelle operazioni - chiu-
sura ed apertura dei rubinetti che, se omesse,
come sono state omesse, avrebbero potuto metter a
repentaglio beni che, invece, dovevano essere ga-
rantiti.
Il GI, il De VI e il OL non ave-
vano, di contro, l'obbligo giuridico di impedire
quell'evento, per la semplice ragione che non era-
no stati affidati ad essi i serbatoi e il compi-
mento di quelle due manovre indispensabili perché
non si verificasse un certo evento.
Questi tre imputati avevano ricevuto_ben. altro.
il con- incarico. che nulla aveva a che fare con pericolo,trollo diretto e dovuto della fonte di dovendo il GI prelevare dal serbatoio n. 18.
della benzina per analizzarlare dovendo il De VI
il OL controllare la perfetta tenuta.
LLoleodotto all'esterno del deposito.
Il GI e gli altri due avrebbero risposto,
perché giuridicamente obbligati, solo se si fosse- ro risolte in altrettante fonti di pericolo quel settore del deposito e quella parte del serbatoio affidati al loro controllo.
Non v'è dubbio che i lavoratori debbono usare,
42 -ai- sensi LLart. 2104 c.C., Ta diligenza ri-
chiesta dalla natura della prestazione dovuta e
dall'interesse LLimpresa", ed è, altresi, in-
negabile che, ai sensi LLart. 6, lett. c), del
d.p.r. 27/4/1955 n. 547 debbono segnalare al dato-
re di lavoro, oltre che le deficienze dei disposi-
tivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, le altre eventuali condizioni di pericolo di cui ve- nissero a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza e nell'ambito delle loro compe-
tenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli".
Ma, appare incontestabile che la diligenza r1-
chiesta non può essere spinta sino a far nascere
un obbligo giuridico di impedire l'evento che non
sia espressamente previsto tra i compiti del lavo-
ratore, il quale deve sapere con chiarezza ciò che comportamenti che da lui si esige, quali sono i indefettibilmente deve porre in essere, quali, e
ventualmente, le fonti di pericolo affidate al suo specifico, e non generico, controllo.
L'art. 6, lett. c), poi, non fonda davvero un
obbligo giuridico di impedire l'evento, non costi-
tuisce davvero il lavoratore garante, controllo-
re di tutte le possibili fonti di pericolo, timi-
43 tandosi a prevedere che il lavoratore il quale garanzia 000 essere investito della posizione di
Prispetto a determinate fonti di pericolo ve venga a conoscenza di eventuali, altre, condizio-
ni di pericolo deve denunciarle immediatamente.
Si può dire, al più, che, in base a questa nor-
ma, il lavoratore è costituito garante, controllo-
della fonte soltanto a partire dal momento in re cui viene a conoscenza del pericolo, perché in quel momento e da quel momento gli è fatto l'ob=
bligo di denuncia e di attivarsi personalmente per eliminare o ridurre i pericoli.
L'obbligo giuridico di impedire l'evento nasce,
in altre parole, dalla conoscenza effettiva, dal
trovarsi il lavoratore nelle condizioni di cono- conoscere,scere e non dalla mera possibilità di dal fatto che il lavoratore si sarebbe potuto tro vare nella possibilità di conoscere.
Di questa possibilità risponde, infatti, colui
che è investito incondizionatamente della posizio-
ne di controllo nel caso di specie, il UT e fr EC e non colui o coloro il GI, il
De VI e il OL che sono, erano, garanti occasionali.
Certo, 11 GI, il De VI e il OL
44 risponderanno in sede disciplinare della loro man-
cata presenza sul posto di lavoro e del non esser- sl posti, così, nelle condizioni di essere dili-
genti e di prevenire l'evento, ma non in sede pe-
nale, non essendo stati costituiti garanti di ¯de-
terminati beni, controllori di quella fonte di pe-
ricolo.
L'accoglimento di questo motivo rende superflu0
esame degli altri motivi.
AL IO con il primo motivo ripropo-
ne due censure di ordine processuale, che la Cor-
te di Appello ha ritenuto infondate.
Sostiene, anzitutto, il ricorrente che "sussi-
ste la nullità LListruttoria e dei conseguenti giudizi di I e di II grado per avere il P.M., pro-
cedente all'istruttoria sommaria, interrogato imputato AL come teste quando già sussiste-
vano indizi sufficienti per la sua imputazione e
comunque, era sospettato di furto". ཁོད
Assume, inoltre, il ricorrente che "il P.M. ha disposto violato i diritti della difesa quando ha perizia tecnica senza dare alcun avviso né al pre-
venuto, né al suo difensore'
Il motivo è infondato.
45 La Corte di merito ha posto in evidenza, in fat-
to, che "il P.M., dato il pericolo di dispersione delle prove a causa LLincendio ancora in corso,
conferì l'incarico peritale il 24 dicembre 1985
avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 304 ter,
ultimo comma, c.p.p. abrogato, quando, essendo an-
cora del tutto sconosciute le cause del sinistro,
l'AL e gli altri due imputati non potevano ritenersi indiziati di reato ed erano stati escus-
si come semplici testimoni".
La Corte di merito, dunque, ha escluso motivata-
mente e nel ricorso nulla si oppone a siffatta esclusione
- che l'AL potesse essere conside-
inrato imputato o indiziato di reato nel momento cui, subito dopo i fatti, è stato interrogato come testimone e nel momento in cui, sempre immediata-
mente dopo i fatti, è stato conferito l'incarico peritale (21 dicembre l'esplosione, 24 dicembre
l'affidamento LLincarico peritale). che,Ha precisato, inoltre, la Corte di Appello
“inviata," successivamente, regolare comunicazione
giudiziaria, del deposito della relazione venne dato avviso ai difensori di fiducia nel frattempo
| nominati".
"Nessuna nullità Ma ha concluso la Corte - doveva
46 ritenersi sussistente già in riferimento alla pri-
ma perizia".
"Comunque, il G.I., nel corso della formale i-
struzione, rilevando che gli imputati non avevano ricevuto l'avviso per il conferimento LLincari-
co ai periti, dispose un nuovo atto, impropriamen-
denominato 'supplemento di perizia', ma- che te concretò, invece, una nuova perizia, con la quale furono posti al collegio degli esperti non soltan-
to tutti i quesiti originari, ma furono richiesti anche ulteriori accertamenti finalizzati alla com parazione degli impianti AGIP di Napoli con-quelli di altre città ed in relazione alla possibilità di installare apparecchiature di controllo a distan-
za".
"Al conferimento di tale secondo incarico fu presente, tra gli altri, il difensore LLAlloc-
сек che fu messo in condizione, quindi, di porre quesiti e nominare un consulente di parte".
"Si trattò, dunque, di una nuova, completa peri-
zia, del tutto regolare e nessuna nullità del pro-
_cedimento o della sentenza è ravvisabile sotto-
questo profilo".
La Corte ha accertato, quanto al cosiddetto
"supplemento di perizia", essersi trattato di una
47 vera e propria nuova perizia, relativamente alla
quale il diritto LLimputato di esserne informa-
to e di assistervi è stato salvaguardato, sicché-
non hanno aleun valore le generiche affermazioni-
di segno opposto che si leggono nel ricorso, come
già nei motivi di appello.
Il IN, con I'unico, articolato motivo,
1'AL con il secondo motivo denunciano, anzi
tutto, il difetto di motivazione della sentenza in ordine ai compiti, che, in base al contratto sti-
pulato dalla "La Vigilante", della quale i due ri-
correnti erano dipendenti, avrebbero dovuto-svol-
gere-
Sostengono i ricorrenti che "basta leggere il contratto per rendersi conto che la sorveglianza-
Caffidata ai due era finalizzata ad evitare furti e ad evitare l'ingresso nell'area di estranei"-e-non anche, come ha affermato la Corte di Appello,
permettere il continuo controllo di qualsiasi si tuazione di pericolo o anomalia riguardanti gli
-
impianti".
IL motivo è, su questo punto,
-fondato.
La Corte di Appello ha fatto l'affermazione, so pra riportata e contestata nel motivo, limitandosi
48 ad aggiungere, a conferma del ben più penetrante contenuto di quegli obblighi, che 'tali obblighi
erano specificamente indicati nel contratto stipu-
lato con l'Istituto dal quale l'AL e il Mes-
sina dipendevano .
Ebbene, se è principio costante della giurispru- denza di questo Supremo Collegio che al spetta giudice di merito la valutazione delle prove e la interpretazione degli atti e documenti, con la conseguenza che la valutazione e la interpretazio-
ne sfuggono al sindacato di legittimità a meno che quel giudice non incorra in errori logico-
giuridici, è, peraltro, indubbio che il giudice di merito, specialmente se una certa valutazione e una certa interpretazione sono ritenute assoluta- mente inaccettabili nei motivi di appello, deve
che consentire questo controllo logico/giuridico,
che diventa impossibile se Si limita ad affermare
nel "tali obblighi erano specificamente indicati di- contratto stipulato con l'Istituto dal quale pendevano"-
Nei motivi di appello 'AL aveva sostenuto
stipulato tra che, risulta dal contratto Come
1'AGIP ela agenzia di vigilanza, le guardie giu-
rate di sorveglianza avevano solo il compito di
49 sorvegliare le entrate e le uscite di persone e cose e la regolare presenza degli operai e, infi ne, che non avvenissero furti o altri reati;
ave- va sostenuto, cioè, che le clausole contrattuali
avevano previsto solo alcuni limitati compiti, che nulla avevano a che fare con il controllo di qual-
siasi situazione di pericolo.
La risposta della Corte, allora, doveva vedere
quest'ultima impegnata nella discussione di quelle clausole e nella dimostrazione, testo alla mano,
che dalle stesse doveva logicamente dedursi che il controllo che spettava ai dipendenti della "la Vi-
gilante andava molto più in là di quanto ritenuto dagli stessi.
La risposta della Corte si è, invece, risolta in petizione di principio, che è quell'errore di una
Togica per il quale ciò che si deve dimostrare
11 contratto aveva un determinato contenuto SI!
pone come fondamento della dimostrazione - perché
"ė certo che il contratto aveva quel contenuto' Questa petizione di principio andava tanto più
evitata quando si consideri che la Corte di Appel-
lo ha sostanzialmente affermato, senza indicare in modo specifico da dove lo deduceva, che da quelle clausole si argomentava che queiimprecisate due
50 dipendenti, in virtù del contratto, erano stati costituiti in una posizione. di garanzia di con-
trollo di tutte le possibili fonti di pericolo e-
mergenti dal deposito e, quindi, che erano desti-
natari LLobbligo giuridico di impedire gli e-
venti collegati a quelle fonti.
Può ben darsi che il contratto possa e debba es- :
sere interpretato in questo modo;
ma, anche per le che ne derivano, la motivazione checonseguenze conduce a quella interpretazione deve evitare ac-
curatamente di essere apodittica, di risolversi,
appunto, in una petizione di principio.
Day delNella seconda parte del motivo del ricorso
IN si assume che, volendo ammettere che il
contratto avesse quel contenuto, imponesse all'Al-
locco e al IN di controllare il deposito in
modo tale da accertare qualsiasi fonte di perico-
•
è tutto da dimostrare il nesso di causalità 10, tra la condotta contestata l'omesso controllo e l'evento, è tutto da dimostrare che, se l'Alloc-
co e il IN avessero effettuato i loro giri di perlustrazione, l'evento non si sarebbe verifi-
cato.
L'esplosione è avvenuta qualche minuto dopo le
51 cinque alle cinque e dodici dal che si dedu- "
ce, secondo il ricorrente, che, se l'AL e il
IN avessero effettuato un giro prima delle
quattro, non avrebbero notato nulla di strano quat-perché la tracimazione è iniziata verso le tro, mentre, se avessero ripetuto il loro giro verso le cinque, nulla, ormai, avrebbero potuto fare, "essendosi instaurate le condizioni (ampiez-
za del bacino di raccolta ai piedi del serbatoio, mancanza di ventilazione, vaporizzazione e crea-
zione della nube infiammabile) per l'innesco della sequenza che portavano e portarono inesorabilmente alle esplosioni".
Anche questo aspetto del motivo è fondato.
ap-Il problema è stato trattato nei motivi di pello negli stessi termini in cui è stato ripro-
posto nel ricorso e invano nella sentenza impugna-
ta se ne cercherebbe una adeguata soluzione.
La Corte di merito, infatti, si è limitata a 05-
servare che, 'secondo il convincimento dei periti, che va condiviso, se qualunque operatore avesse
diligentemente . espletato le proprie mansioni, a-
vrebbe certamente avvertito l'odore prorompente dei vapori di benzina ed il rumore della tracima-
zione del liquido in caduta da oltre 15 metri di
52 altezza".
_segna=__ "Le guardie giurate avevano l'obbligo di lare qualunque anomalia: se avessero perlustrato tutta l'area del deposito, come era loro imposto,
si sarebbero rese conto del pericolo fin dalla fa-
se iniziale della tracimazione, avvisando gli ope=-
ratori addetti".
Appare chiaro come il problema, sollevato nei motivi di appello, non possa ritenersi risolto con queste proposizioni, ché, dato per scontato.
che i due dipendenti della "La Vigilante" dovesse:
effettuare giri di ispezione con cadenza__ora- ro ria, ancora non si dimostra perché quella "caden' za oraria" sarebbe dovuta "cadere" dopo le quat-
a tracimazione iniziata, e non, piuttosto, itro,
prima delle quattro, quando la tracimazione non
•
era ancora incominciata e il IN ha afferma-
to, nei motivi di appello e nel ricorso. di aver
effettuato l'ultimo giro alle 3, 30, seguito, in
questo, dal Tribunale e ancora non si dimostra
che ib successivo giro delle cinque, quando la
tracimazione era certamente constatabile, ma quan-
avrebbe do, ormai, l'esplosione era prossima,
permesso di segnalare in tempo il pericolo e di evitare l'evento.
53 4 Tutto ciò premesso, la sentenza impugnata va confronti annullata con rinvio nei confronti del IN e
☐ senza rinvio nei confronti del LLAL e vitaGI, del De VI e del OL per non aver questi ultimi commesso il fatto: l'appello del P.G. nei confronti del AR, LLZA e del AL va rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla
هدا la sentenza impugnata nei confronti di IN.
RA e AL IO e rinvia
per nuovo esame ad altra sezione della stessa Cor-
te di Appello di Napoli;
annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti
di GI LO, De VI IO e OL
GA per non aver commesso il fatto;
rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di AR
IO, ZA NA e AL ZO.
Così deciso in Roma il 9/2/1995
Il Consigliere Estensore Il Presidente еве Mariens hettistic 54 e t
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