Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3325 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
. 9 L4 4 7 O .3 DENOME B E N 1, E N 9 ZIO 19 033 25 /0 1 1- UBBLICA ITALIANA DI PA A -1 R IST 1 2 . G E L E IC 9 R 3 A GIUD D E E 6 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 4 N Oggetto (IST.NE E T ES T Risarcimento R A SEZIONE TERZA CIVILE down de incidunte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale - Presidente Dott. Ugo FAVARA R.G.N. 17453/98 Cron.6875 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI - LO PIANO - Consigliere - Rep. Dott. Michele -Consigliere - Ud.14/11/00 Dott. OVi Battista PETTI AMATUCCI -Consigliere -Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. S-2 home SENTENZA per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE BB ON, elettivamente domiciliato in ROMA VLE LIEGI 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SCAPATO, difeso dall'avvocato LE PREZIUSO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ET LE, MEDIOLANUM ASSIC SPA, BB SANTANGELO MARA;
- intimati avverso la sentenza n. 57/98 del Giudice di pace di 2000 LUCERA, emessa il 27/05/98 e depositata il 28/05/98 1827 (R.G. 420/97); -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30 agosto 1997 FA UC Ritertimento dami esponeva che il 23 marzo 1996, in Lucera, percorreva via Bari de incidente stradale alla guida della propria Ford, quando aveva colliso contro la Fiat Panda condotta da IO AB, che, provenendo da via Cavour, s'era immesso in via Bari repentinamente. Pertanto, conveniva davanti al Giudice di pace del luogo il AB e la Compagnia Mediolanum s.p.a., che assicurava la Panda per la r.c.a., chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patiti, pari a lire 900.000, oltre Glucent accessori. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice di pace disponeva che il contraddittorio fosse integrato nei confronti di MA AB, quale proprietaria della Panda. Dopodiché, riservata la causa in decisione, riteneva la pari colpa concorrente dell'uno e dell'altro conducente ex art. 2054 co. 2 c.c., conseguentemente condannava convenuti e terzo chiamato pagare solidalmente al danneggiato la somma di lire 600.000, pari alla metà dei danni subiti. Per la cassazione della sentenza IO AB ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, denunciando omessa ovvero insufficiente motivazione, il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia attribuito al verbale di constatazione amichevole -nel quale risultava che il UC non aveva concesso la precedenza- l'efficacia di prova legale, in quanto confessione stragiudiziale resa alla parte ex art. 2735 c.c. Con il secondo mezzo, denunciando violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione, il medesimo ricorrente si duole che, agli effetti della precedenza, il Giudice di pace abbia ritenuto prevalente via Bari rispetto a via Cavour in ragione della natura stessa delle due vie (l'una più ampia e trafficata dell'altra): il quale principio di prevalenza, tranne limitatissime ipotesi previste Glucent dal codice stradale, comunque non ricorrenti nella specie, non ha diritto di cittadinanza nell'ordinamento. insufficienteCon il terzo mezzo, denunciando contraddittoria motivazione, falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente si duole che il Giudice di pace abbia tratto il proprio convincimento, sull'avere egli violato l'obbligo di precedenza, in base alla dichiarazione da lui resa in sede d'interrogatorio, dichiarazione che, in realtà, non poneva in evidenza alcuna sua colpa. Osserva il Collegio che il Giudice di pace ritenne in sentenza che, al di là delle risultanze del verbale di constatazione amichevole, non appariva superata la presunzione di colpa concorrente prevista dall'art. 2054 co. 2 c.c., dovendosi rimproverare al AB, che da via Cavour si immetteva in via Bari, di carreggiata quasi doppis e con un assai maggiore traffico della prima, e quindi con “prevalenza” [rispetto ad essa, di non avere rispettato "le limitazioni di fatto”, ossia di non avere osservato, “ritenendosi favorito, perché proveniente da destra, (...) le normali prescrizioni di prudenza e diligenza disposte dal codice stradale". In sostanza, quel giudice sembra avere ritenuto che ciò che determinava la precedenza fra le due strade in questione era l'essere l'una assai più ampia e frequentata da veicoli dell'altra. Ebbene, la natura equitativa dell'applicata regula juris. mentre rende inammissibili le censure contenute nel primo quecent nel terzo mezzo, volte a contestare il correlativo giudizio (di merito), appare motivatamente espressa. Cosicché deve anche dichiararsi l'inammissibilità della censura di vizio logico denunciata col secondo mezzo, essendo ius receptum che la sentenza secondo equità del Giudice di pace può essere impugnata con il ricorso per cassazione solo se -diversamente che nella specie- la motivazione sul criterio d'equità manchi del tutto o sia soltanto apparente (Cass. sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716). La medesima sanzione di inammissibilità non può non valere, infine, quanto alla doglianza -contenuta nel medesimo mezzo di violazione o falsa applicazione di norme del codice della strada, ove si consideri che la sentenza pronunciata 5 secondo equità è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione di norme costituzionali ovvero per violazione di norme comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie (v. la citata sentenza 716/1999). Così integralmente rigettato il ricorso, nessuna pronuncia occorre sulle spese, l'intimato non essendosi difeso in giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 14 novembre 2000. IL CONSICHERE EST. IL PRESIDENTE Ugo favara Phuts CANCELLIERE C1 OVi Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì #7 MAR 2001 4 ) 7 O L 3 E . L C O N IL CANCELLIERE , B A 1 E P 9 OV Giambattista I E 9 1 D N - O 1 E 1 I E Z T N - E O C R 1 A I O R 2 D T C . S U L I I 9 G G 3 E R E E A N 6 D . 4 T E . S T T I T ( N R E S A E