Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
Non è idonea a determinare la violazione di legge rilevante ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. la violazione di norme di legge aventi carattere procedurale. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta di un preside di un istituto scolastico che, nella ipotesi accusatoria, non si era attenuto ai criteri fissati dall'art. 3 D.P.R. N. 417 del 1974 circa le modalità per l'esercizio dei poteri attinenti alla formazione della classi, all'assegnazione ad esse dei docenti e alla determinazione dell'orario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/1999, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 1/3/1999
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni de ROBERTO " N. 418
3. " Giuseppe LA GRECA " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CONTI " N. 32087/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA GI, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 6.5.1998 della Corte di appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuseppe LA GRECA,
Udito, per la parte civile, l'Avv. Agostino DE CARO, anche in qualità di sostituto dell'Avv. Marco SENATORE.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo VERDEROSA, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non costituisce reato
Udito il difensore della imputata, Avv. Andrea Antonio DALIA. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6.5.1998 la Corte di appello di Salerno confermava la condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta a SC GI, ritenuta colpevole del reato di abuso di ufficio continuato per avere - nella sua qualità di preside del liceo scientifico statale "F. Severi" di Salerno arrecato danno alle insegnanti CR CO IA e Di Domenico SA assegnandole negli anni scolastici compresi tra il 1991-92 e il 1995-96 a classi appartenenti a tre o quattro distinti corsi, dislocati anche in plessi diversi.
La Corte individuava l'elemento costitutivo della violazione di legge nella inosservanza dell'art. 3, lett. d), del d.P.R. n.417/1974, e della violazione di regolamento nella inosservanza della tabella C) allegata al D.M. 1 dicembre 1952. L'art. 3 dispone che l'assegnazione dei docenti alle classi sia fatta sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del Collegio dei docenti;
la tabella C) stabilisce che nei licei scientifici per l'insegnamento di scienze naturali, chimica e geografia sia prevista una cattedra per le classi di due corsi e soltanto nei licei aventi un solo corso sia fatto obbligo di completamento in classi collaterali. Nella specie, la sentenza afferma che difetta la prova - il cui onere incombeva sull'imputata - dell'acquisizione del parere e della proposta prima delle assegnazioni fatte nell'anno scolastico 1992-93. Quanto agli anni successivi, gli organi scolastici avevano individuato i criteri generali nella continuità didattica, nell'anzianità in istituto e nell'anzianità di servizio, criteri dai quali la preside si era arbitrariamente e sistematicamente discostata.
La Corte individuava poi il danno procurato alle persone offese:
nei reiterati e frequenti spostamenti delle docenti da un corso all'altro, ubicati anche in plessi diversi, con i conseguenti disagi nel rispetto dell'orario di servizio;
nella perdita di autorità e di prestigio;
nella difficoltà di svolgere l'insegnamento utilizzando libri di testo adottati da altri docenti;
nella frustrazione derivante dal mancato riconoscimento delle proprie aspettative. Si aggiungeva che non è mancato l'intento di privilegiare gli interessi personali, familiari e anche patrimoniali del prof. TO, docente di scienze del corso B, desideroso di iscrivere le proprie figlie allo stesso corso, mantenendo la titolarità dello stesso con l'espediente di essere sollevato dall'insegnamento soltanto nelle classi delle figlie. Inoltre al prof. TO venivano riconosciute anche due ore di insegnamento in più, retribuite come lavoro straordinario, cui avrebbe avuto interesse e maggior diritto la prof.ssa CR CO.
2. Nell'interesse della SC ha proposto ricorso l'Avv. Andrea Antonio Dalia, il quale deduce i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta punibile. Non può essere ravvisata - si afferma - la violazione di legge. I criteri stabiliti dal consiglio di circolo e le proposte del collegio dei docenti sono obbligatori ma non vincolanti, ben potendo il preside discostarsene con provvedimento congruamente motivato che richiami i superiori interessi della istituzione scolastica. L'equivoco in cui è incorsa la Corte nasce dall'aver considerato gli atti richiamati "parzialmente vincolanti", mentre il provvedimento di assegnazione alle classi rientra nella discrezionalità del preside, una volta che siano stati acquisiti e considerati - come nella specie è avvenuto per gli anni 1993-94/1995-96 - i criteri e la proposta. Quanto poi alle assegnazioni dell'anno 1992-93, la sentenza opera una illogica inversione dell'onere della prova, censurando la mancata dimostrazione da parte dell'imputata di aver compiuto l'attività istruttoria prevista dalle norme;
b) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un danno ingiusto. Quello indicato dai giudici di merito è un danno meramente potenziale, che appare del tutto incompatibile con l'attuale formulazione dell'art. 323 c.p., il quale presuppone la prova della effettiva realizzazione del danno o del vantaggio. Per di più non è individuato il requisito dell'ingiustizia del danno;
c) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale. Detto vantaggio può rilevare solo in quanto sia prodotto sine iure, mentre la stessa sentenza afferma che la prof.ssa CR CO aveva un diritto "maggiore", ma non esclusivo, rispetto al prof. TO;
d) inutilizzabilità delle deposizioni dei testi OS, provveditore agli studi, e CR CO. I due testi si trovavano in una condizione di incompatibilità a testimoniare a norma dell'art. 197, lett. a) e b), c.p.p., dato che gli stessi erano stati denunciati dalla preside per avere il OS abusato del suo ufficio, su istigazione della CR CO, mediante una indebita ingerenza nelle prerogative del capo dell'istituto scolastico. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Viene in preliminare considerazione la doglianza con cui la ricorrente afferma l'inutilizzabilità delle deposizioni dei testi OS e CR. Si deve però osservare che di tale deduzione non è indicata la rilevanza, che di per sè non risulta chiara, dal momento che con l'impugnazione si contesta non la ricostruzione dei fatti, ma la loro qualificazione giuridica. Ci si può quindi astenere dal valutare la sussistenza delle denunciate incompatibilità dei testimoni, tenuto conto della loro irrilevanza ai fini della decisione.
2. Il ricorso merita tuttavia accoglimento in relazione ad altri motivi.
Sono fondati anzitutto i rilievi riguardanti ,insussistenza dell'elemento costitutivo del reato consistente nella violazione di legge o di regolamento.
L'elemento è stato ravvisato dai giudici di merito in relazione all'art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 417/1974 e alla tabella C) allegata al D.M. 1^ dicembre 1952. Deve osservarsi anzitutto che quest'ultimo atto, riguardante i criteri per il raggruppamento delle materie e delle cattedre, non è idoneo a determinare l'illiceità prevista dall'art. 323 c.p., dal momento che - come questa Corte ha già chiarito (Sez. VI, 2.10.1998, Tilesi e altri;
Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches) - ai fini della configurazione dell'elemento costitutivo in esame rileva soltanto la violazione di norme emanate con atti che abbiano i caratteri formali e il regime giuridico della legge o del regolamento: ciò che non può dirsi evidentemente di un decreto ministeriale. L'art. 3 d.P.R. n. 417/1974 - a sua volta - contiene disposizioni di carattere procedurale e disposizioni attinenti al merito della formazione delle classi, dell'assegnazione ad esse dei docenti e della formulazione dell'orario.
Le disposizioni procedurali prescrivono che l'esercizio delle attribuzioni sopra indicate deve essere preceduto da due atti presupposti ed autonomi: la formulazione dei criteri generali, dettati dal Consiglio di circolo o d'istituto, e la proposta del Collegio dei docenti.
La sentenza ha ravvisato la violazione di detta norma limitatamente alle assegnazioni disposte nell'anno scolastico 1992 - 93. La valutazione è fondata però sulla premessa che il fatto deve essere ritenuto certo, avendo l'interessata omesso di provare l'avvenuta presa in esame dei due atti. La premessa è palesemente erronea. Poiché la violazione di legge o di regolamento è un elemento costitutivo del reato, compete infatti all'accusa darne la prova;
decisivo è quindi - seppure in senso opposto a quello ritenuto in sentenza - il rilievo sul "difetto di prova" circa Ì indicata inosservanza.
Quanto al merito delle scelte del preside, l'art. 3 più volte richiamato dispone che le attribuzioni già indicate devono essere esercitate sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. Allo scopo di comprovare la responsabilità della ricorrente, la sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa, dalla quale peraltro risulta che il Consiglio di istituto o di circolo e il Collegio dei docenti hanno attribuzioni concretantesi in attività consultiva e propulsiva, nel senso che il preside non è privato del potere di apprezzamento, ma è tenuto ad esercitarlo all'interno dei criteri guida obbligatoriamente individuati dai ricordati organi collegiali, nel senso che senza la proposta del Collegio dei docenti non può esercitarsi il potere del preside.
Le disposizioni alle quali si è fatto riferimento tendono dunque a disciplinare l'esercizio della discrezionalità amministrativa nella formazione delle classi e nella utilizzazione degli insegnanti, mediante criteri e proposte provenienti da organi consultivi e propositivi.
Tutto ciò rende chiaro che nel caso, come quello di specie, in cui il preside abbia preventivamente acquisito i previsti deliberati, il provvedimento adottato può certamente risultare illegittimo nel suo eventuale discostarsi dai previsti pareri e proposte, ma solo se risulti essere avvenuta una deviazione rispetto all'interesse pubblico, per effetto di scelte fondate non su quel corretto apprezzamento della opportunità che è strumento e limite della discrezionalità amministrativa, ma su valutazioni che si collocano al di fuori del procedimento e dell'atto, configurando il tipico vizio dell'eccesso di potere.
La situazione considerata non può quindi considerarsi conforme al nuovo testo dell'art. 323 c.p., che per la sussistenza dell'abuso d'ufficio richiede la violazione di specifiche disposizioni di legge o di regolamento (Cass., Sez. II, 4 dicembre 1997, Tosches).
3. Ad avviso di questa Corte non può ravvisarsi neppure l'elemento costitutivo del danno ingiusto. Il problema rileva sotto un duplice aspetto.
Anzitutto, nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p. il danno attiene non più all'elemento psicologico ma all'elemento materiale. Esso deve quindi risultare accertato nella sua reale sussistenza e, in armonia con i principi generali del nostro ordinamento, deve consistere nella lesione di un interesse giuridicamente protetto, quali che siano il grado e la forma della protezione.
La Corte ritiene che in tale nozione non possano rientrare gli elementi ravvisati dai giudici di appello, ovvero: i "disagi" derivanti dagli spostamenti da un corso d'insegnamento all'altro; la "perdita di autorità e di prestigio" per l'allontanamento da alcune classi;
la difficoltà derivante dalla necessità di utilizzare libri di testo scelti da altri docenti;
la frustrazione dovuta alla delusione di aspettative ritenute fondate. Tutto ciò può giungere al più a configurare fastidi e contrarietà tali da non potersi considerare del tutto estranei neppure ad una normale situazione lavorativa o professionale.
Deve poi sottolinearsi che nella sentenza non è affrontato il problema del carattere ingiusto che deve avere il danno provocato. Tale carattere non consiste infatti in un mero riflesso della condotta illegittima, in quanto corrisponde ad una ipotesi di illiceità speciale e deve quindi potersi apprezzare in modo distinto dalla illiceità della condotta, come un risultato che è di per sè non conforme alla legge.
4. Nella sentenza si afferma che nella vicenda ha avuto un ruolo anche l'intento dell'imputata di arrecare vantaggi al prof. TO. Il ricorso contesta che l'ipotizzato vantaggio patrimoniale possa qualificarsi come ingiusto.
La tematica è estranea all'oggetto del giudizio. L'imputazione contestata alla SC fa riferimento soltanto all'intento di arrecare un danno ingiusto a due insegnanti. Del tutto ultronee sono dunque le considerazioni svolte sul punto dai giudici di merito.
5. L'accertato difetto di due elementi costitutivi del reato (violazione di legge o di regolamento;
causazione di un danno ingiusto) comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999