Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
I A D S S O 0 A 3 L 1 T 3 L , . Aula 5 O T A B I : R H I A P N D ' S L I A L 3 T N E 7 : S G D 8 O IN NOM DEL PO6422 / 0 1 O I : P S A REPUBBLICA ITALIA N M N I D E È S E A , I G D O A G R E T T E O S L I T N T G E I S E A R *LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R L I Oggetto L D E O D SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13233/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Consigliere Cron. 14277 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Rep. CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 23/02/01 Dott. Natale Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG OL, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato avverso la sentenza n. 840/99 del Tribunale di NAPOLI, 2001 depositata il 23/02/99 R.G.N. 26489/92; 900 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 4 aprile 1987 LA TT, dipendente ' esponendo di avere prestato lavoro dell'ente Ferrovie dello Stato straordinario festivo e notturno e che l'Ente aveva remunerato tali . prestazioni in misura inferiore a quella dovuta prendendo a base di calcolo gli stipendi maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1979, il cui art. 17 stabiliva che i nuovi aumenti 'avessero effetto anche sui compensi per lavoro straordinario conveniva in giudizio davanti al Pretore di Napoli l'ente datore di lavoro chiedendone la condanna al pagamento delle indicate differenze ' determinate attraverso il riferimento diretto o indiretto al trattamento economico del primo dirigente e da quantificarsi , comunque , a mezzo di consulenza tecnica oltre interessi , rivalutazione e spese • Con sentenza in data 21 ottobre 1992 il Pretore accoglieva la domanda condannando l'ente datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di lire 3.711.080 oltre interessi rivalutazione e spese ' ' Con sentenza in data 13 gennaio / 23 febbraio 1999 il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto dal lavoratore per mancanza di interesse osservando che il primo giudice aveva recepito integralmente i conteggi esibiti dal TT e aveva , in conseguenza " condannato l'ente datore di lavoro al pagamento della somma risultante da tali conteggi . Peraltro, aggiungeva il Tribunale l'appello del lavoratore non concerneva l'avvenuto accoglimento della prescrizione atteso che i ' 1 conteggi prodotti dal TT erano stati redatti alla luce della sollevata eccezione Il giudice del gravame condannava il lavoratore alle spese del giudizio LA TT ricorre per cassazione con unico articolato motivo . L'ente intimato non si è costituito . MOTIVI DELLA DECISIONE Il proposto ricorso è inammissibile . Il Tribunale aveva dichiarato inammissibikle l'appello sul presupposto della mancanza d'interesse ad impugnare ex art. c.p.c. in quanto la ' domanda era stata accolta integralmente sulla base dei conteggi esibiti dallo stesso dipendente in riferimento alla complessiva somma di lire 3.711.080 Il TT così denuncia con il ricorso per cassazione il difetto di : "Parte ricorrente in 1° grado .....aveva provveduto a motivazione depositare nuovi conteggi ma senza rinunziare O ridurre l'importo richiesto a titolo di differenze per il lavoro straordinario espletato ". Tuttavia il ricorrente non precisa l'ammontare della somma richiesta in primo grado , con la conseguenza che il primo profilo di censura risulta inammissibile per mancanza di autosufficienza ex art. 366 primo comma n. nel senso che la Corte deve essere posta in condizioni di4 c.p.c. valutare la fondatezza del dedotto motivo senza la necessità di esaminare atti e documenti di causa • ' che per erronea applicazione dell'art. Il ricorrente si duole inoltre del4 del d.p.r.n. 1188 del 1977 e dell'art.17 della legge n. 42 1979, secondo quanto denunciato con l'atto di appello , il Tribunale non aveva considerato che il Pretore aveva determinato importi inferiori al dovuto • Anche in riferimento a tale doglianza il ricorrente incorre nella genericità del motivo ex art. 366 primo comma n. 4 c.p.c. e, quindi, nella mancanza di autosufficienza del ricorso • Infatti il ricorrente nella quantificazione della complessiva somma richiesta ha indicato in appello e in cassazione somme diverse dimostrando di non avere cognizione del credito al quale con precisione avrebbe diritto sulla base delle denunziate violazioni di legge • Il proposto ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile a causa della sua estrema genericità . essendosi Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non I 0 3 A D costituita la società intimata . 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , N A O ' A B S L
P.Q.M.
3 E L I 7 P E D - S D 8 I A - I N La Corte dichiara inammissibile il ricorso . T 1 S G S 1 N O O E P S E A I M G D I A Nulla per le spese del presente giudizio . G E A , E O D L O T R E T I T T A S R L I N I Così deciso in Roma il 23 febbraio 2001 L G E D . S E E E R Л огіно в торолиній O D IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Metale Cepitomis Depositato in Cancelleria 8 MAG oggi,. 3 IL CANCELLIERE R N O O G