Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
La dichiarazione di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza è legittima, in deroga al principio del contraddittorio, soltanto laddove la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, oppure appaia manifestamente infondata (sempre che la manifesta infondatezza, dovuta alla mancanza dei requisiti minimi di legge, non implichi un apprezzamento discrezionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2005, n. 23101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23101 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2108
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 000028/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV ES N. IL 28/12/1977;
avverso ORDINANZA del 29/09/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto.
OSSERVA
Con decreto del 29.9.2004, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 del D.P.R. n. 309 del 1990 presentata da IN CO, rilevando che l'istanza doveva considerarsi manifestamente infondata per il fatto che non risultava adeguatamente documentata l'esistenza di uno stato attuale di tossicodipendenza.
Il condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento sull'assunto che la decisione non poteva essere adottata senza esaminare la documentazione prodotta. Il ricorso è fondato.
Va rilevato che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 c.p.p. e che il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell'udienza in Camera di consiglio con la partecipazione delle parti: tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, è adottata "de plano", sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte sono state precisate le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di consiglio stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge, con la precisazione che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 2001, Cari;
Cass., Sez. 1^, 13 gennaio 2000, Angemi;
Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 1996, Villa). Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p., atteso che la valutazione della certificazione della tossicodipendenza costituisce un giudizio attinente al merito, che non può giustificare l'emissione, "de plano", del provvedimento presidenziale di inammissibilità per manifesta infondatezza.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Catania per la trattazione dell'istanza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per l'esame dell'istanza. Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2005