Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19079
CASS
Sentenza 26 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione artt. 29 e 81 cod. pen.

    Il giudice ha erroneamente ancorato l'applicazione della pena accessoria alla pena risultante dal cumulo per la continuazione, in contrasto con i principi che richiedono di considerare la pena principale irrogata in concreto e che precludono al giudice che riconosce la continuazione di rivalutare le conseguenze penali della condanna già passata in giudicato.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

    Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente non indica specifiche risultanze processuali tali da rendere manifesta l'esistenza di una causa di proscioglimento, risolvendosi in una contestazione meramente assertiva e priva di specificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19079
    Data del deposito : 26 maggio 2026

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