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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19079 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NI nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2026 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – ha applicato ad AR NI la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il 5 giugno 2025, determinando altresì un aumento per la continuazione rispetto alla pena inflitta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna del 29 novembre 2024, n. 1939, e disponendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., e, con il secondo motivo, violazione degli artt. 29 e 81 cod. pen., per avere il giudice applicato la pena accessoria Penale Sent. Sez. 4 Num. 19079 Anno 2026 Presidente: OV AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base della pena complessiva risultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condanna irrevocabile del 29 novembre 2024, anziché con riferimento alla pena irrogata in concreto per il reato più grave. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata perpetua della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la stessa in anni cinque;
dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché non apparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementi idonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie, il ricorrente non indica specifiche risultanze processuali tali da rendere manifesta l’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in una contestazione meramente assertiva, priva di specificità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primo luogo, evidenziato che è deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di patteggiamento, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e che, in ogni caso, l'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 02: Fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito;
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, [...], Rv. 289033 – 01; Sez. 6, n. 21233 del 09/04/2025 Ud. Magnano San Lio, Rv. 288235 - 01, con riferimento al concordato in appello). L’illegalità della pena accessoria irrogata nel caso in esame è desumibile da due principi ermeneutici. 3 Secondo un primo principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante all’esito delle riduzioni connesse alla scelta del rito speciale, e non già alla pena astrattamente irrogabile o a quella risultante da operazioni di cumulo giuridico. È stato infatti chiarito che «ai fini dell’applicazione […] della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito» (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, [...], Rv. 210980 – 01; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, non mass. sul punto). A ciò si aggiunge l’ulteriore principio secondo il quale, nel caso in cui il giudice riconosca la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e fatti già definitivamente giudicati con sentenza irrevocabile, il suo potere decisorio è circoscritto alla determinazione del solo aumento di pena per il nuovo reato, restando preclusa qualsiasi rivalutazione delle conseguenze penali, principali o accessorie, della condanna già passata in giudicato. In tal senso, questa Corte ha affermato che il giudice che procede all’aumento per la continuazione «non può compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall’altro giudice con la decisione per la quale è intervenuto il giudicato, atteso l’ostacolo costituito da questo e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio» (Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992, [...], Rv. 189711). Il principio conserva piena validità anche nel caso – come quello in esame – in cui nella sentenza irrevocabile non sia stata applicata alcuna pena accessoria. Anche in tale ipotesi, infatti, l’assenza della pena accessoria costituisce effetto ormai definitivamente cristallizzato dal giudicato, che non può essere superato o modificato valorizzando ex post il risultato del cumulo per la continuazione. 3. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la sentenza impugnata ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici facendo riferimento alla pena complessiva risultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condanna irrevocabile del 29 novembre 2024, nella quale non era stata applicata alcuna pena accessoria. Così operando, il giudice ha erroneamente ancorato l’applicazione della pena accessoria alla pena risultante dal cumulo per la continuazione, in contrasto con i principi di cui sopra, attribuendo peraltro al riconoscimento della continuazione l’effetto di incidere retroattivamente sulla disciplina sanzionatoria della condanna irrevocabile, introducendo una pena accessoria che il giudice del precedente giudizio non aveva applicato e che, per effetto del giudicato, non era più suscettibile di valutazione. 4 4. Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che deve essere eliminata, restando ferme le restanti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici;
statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL OV
letta la requisitoria del Procuratore generale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – ha applicato ad AR NI la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il 5 giugno 2025, determinando altresì un aumento per la continuazione rispetto alla pena inflitta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna del 29 novembre 2024, n. 1939, e disponendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il primo motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., e, con il secondo motivo, violazione degli artt. 29 e 81 cod. pen., per avere il giudice applicato la pena accessoria Penale Sent. Sez. 4 Num. 19079 Anno 2026 Presidente: OV AL Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 22/04/2026 2 dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sulla base della pena complessiva risultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condanna irrevocabile del 29 novembre 2024, anziché con riferimento alla pena irrogata in concreto per il reato più grave. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla durata perpetua della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, rideterminando la stessa in anni cinque;
dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. risulta assolto anche mediante una motivazione sintetica, purché non apparente e coerente con il contenuto degli atti, quando non emergano elementi idonei a imporre una immediata declaratoria di proscioglimento. Nel caso di specie, il ricorrente non indica specifiche risultanze processuali tali da rendere manifesta l’esistenza di una causa di proscioglimento, sicché la doglianza si risolve in una contestazione meramente assertiva, priva di specificità. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, in primo luogo, evidenziato che è deducibile con ricorso per cassazione l'applicazione illegale, con sentenza emessa a seguito di patteggiamento, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e che, in ogni caso, l'illegalità della pena accessoria erroneamente applicata è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 02: Fattispecie relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione legale e alla sospensione della responsabilità genitoriale durante la pena, disposte avendo riguardo alla pena complessiva, quale risultante dall'aumento per la continuazione, piuttosto che alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esito della comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito;
Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, [...], Rv. 289033 – 01; Sez. 6, n. 21233 del 09/04/2025 Ud. Magnano San Lio, Rv. 288235 - 01, con riferimento al concordato in appello). L’illegalità della pena accessoria irrogata nel caso in esame è desumibile da due principi ermeneutici. 3 Secondo un primo principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici deve aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante all’esito delle riduzioni connesse alla scelta del rito speciale, e non già alla pena astrattamente irrogabile o a quella risultante da operazioni di cumulo giuridico. È stato infatti chiarito che «ai fini dell’applicazione […] della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito» (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, [...], Rv. 210980 – 01; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, non mass. sul punto). A ciò si aggiunge l’ulteriore principio secondo il quale, nel caso in cui il giudice riconosca la continuazione tra il reato oggetto del giudizio e fatti già definitivamente giudicati con sentenza irrevocabile, il suo potere decisorio è circoscritto alla determinazione del solo aumento di pena per il nuovo reato, restando preclusa qualsiasi rivalutazione delle conseguenze penali, principali o accessorie, della condanna già passata in giudicato. In tal senso, questa Corte ha affermato che il giudice che procede all’aumento per la continuazione «non può compiere una nuova valutazione circa l’applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall’altro giudice con la decisione per la quale è intervenuto il giudicato, atteso l’ostacolo costituito da questo e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio» (Sez. 1, n. 3744 del 30/01/1992, [...], Rv. 189711). Il principio conserva piena validità anche nel caso – come quello in esame – in cui nella sentenza irrevocabile non sia stata applicata alcuna pena accessoria. Anche in tale ipotesi, infatti, l’assenza della pena accessoria costituisce effetto ormai definitivamente cristallizzato dal giudicato, che non può essere superato o modificato valorizzando ex post il risultato del cumulo per la continuazione. 3. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la sentenza impugnata ha disposto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici facendo riferimento alla pena complessiva risultante dal cumulo giuridico per la continuazione con la condanna irrevocabile del 29 novembre 2024, nella quale non era stata applicata alcuna pena accessoria. Così operando, il giudice ha erroneamente ancorato l’applicazione della pena accessoria alla pena risultante dal cumulo per la continuazione, in contrasto con i principi di cui sopra, attribuendo peraltro al riconoscimento della continuazione l’effetto di incidere retroattivamente sulla disciplina sanzionatoria della condanna irrevocabile, introducendo una pena accessoria che il giudice del precedente giudizio non aveva applicato e che, per effetto del giudicato, non era più suscettibile di valutazione. 4 4. Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente al secondo motivo, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che deve essere eliminata, restando ferme le restanti statuizioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta interdizione perpetua dai pubblici uffici;
statuizione che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 22/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EUGENIA SERRAO AL OV