CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2023, n. 27301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27301 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LE VA IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE PI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Tommaso Bendinelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con allegata richiesta di liquidazione degli onorari. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, VA IO LE impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubbnco ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27301 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 06/06/2023 Con un unico motivo di ricorso, egli deduce la nullità della sentenza, per non aver mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, trovandosi in detenzione domiciliare in luogo diverso dal domicilio eletto, e per essere stata quella notifica effettuata al difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza attendere il previo esperimento infruttuoso della procedura di notificazione personale al domicilio eletto. Inoltre, egli si duole dell'assenza di motivazione, da parte della sentenza impugnata, su tale eccezione di nullità, sollevata dal suo difensore con istanza scritta e trasmessa telematicamente in cancelleria il giorno prima dell'udienza. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto, negli atti del procedimento d'appello, è contenuta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, datata 4 maggio 2022 e sottoscritta personalmente dall'imputato, nella quale si rinviene l'espresso riferimento all'udienza di trattazione del processo d'appello (fissata per il 10 maggio seguente ed effettivamente tenutasi in tale data), che dunque era a lui nota: con la conseguenza che l'eventuale nullità della notifica del relativo avviso di citazione, in quanto a regime intermedio, deve comunque intendersi sanata. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento, con allegata richiesta dì liquidazione degli onorari, trattandosi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione dell'irrituale notificazione contestuale al difensore del decreto di citazione a giudizio in appello, in proprio e per l'imputato, non è fondata. Il difensore tace, infatti, della domiciliazione dell'imputato presso il suo studio, effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata prima di quelle notifiche. E poco importa che tale domiciliazione sia stata ivi rassegnata con la clausola «solo ai fini della presente istanza»: l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161, cod. proc, pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (così, tra molte altre, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501). 2 Ragione per cui, la notificazione di quel decreto all'imputato presso il suo difensore non è avvenuta a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì ai sensi del comma 1 della stessa norma, ben potendo, dunque, essere effettuata contestualmente. 2. Ciò non di meno, tale notificazione all'imputato non può dirsi ritualmente eseguita, sebbene per una diversa ragione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione: anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, anche in caso di imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Nel caso specifico, dunque, la Corte d'appello sapeva - o per lo meno avrebbe dovuto sapere - che l'imputato, al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, era sottoposto a detenzione domiciliare (evidentemente in luogo diverso dallo studio del suo difensore, ove aveva eletto domicilio), perché tale circostanza le era stata comunicata dal difensore con istanza ritualmente trasmessa in cancelleria a mezzo pec il giorno prima dell'udienza: per cui, considerata l'irregolarità di una tale notifica, quella Corte avrebbe dovuto disporne la rinnovazione, rinviando la trattazione del processo ad una successiva udienza. Non può condurre a diverse conclusioni la circostanza - posta in risalto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - per cui nell'istanza di ammissione al patrocinio statale, personalmente sottoscritta dall'imputato, fosse specificamente indicata la data dell'udienza d'appello, che deve dunque ritenersi fosse a quegli nota. La conoscenza dell'udienza, comunque ottenuta dall'imputato, non surroga, infatti, la necessità di una notificazione regolare del relativo atto introduttivo del giudizio e non consente, dunque, di procedere al giudizio in sua assenza, qualora una tale notifica non sia regolarmente avvenuta. Tale principio - attualmente ricavabile in modo inequivoco dalla combinata lettura degli artt. 420, comma 2-bis, e 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dal cligs. n. 150 del 2022, c.d. "riforma Cartabia" - era già espresso anche dalla disciplina previgente ed applicabile ratione temporis all'ipotesi in rassegna. L'art. 420, comma 2, cod. proc. pen., infatti, nella sua precedente formulazione, imponeva al giudice, prima di procedere in assenza dell'imputato, di accertare la regolare costituzione delle parti processuali, ordinando la rinnovazione delle notificazioni nulle: e tale certamente è, quanto 3 In cancelleria meno "a regime intermedio", quella effettuata all'imputato detenuto non nel luogo in cui è ristretto, bensì presso il diverso domicilio da lui dichiarato od eletto. Più precisamente, con la già citata sentenza n. 12778 del 2020, le Sezioni unite - peraltro richiamando sul punto propri arresti precedenti: n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - hanno specificato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.. Peraltro, nel caso di specie, nessuna sanatoria si è verificata, poiché né l'imputato né il suo difensore hanno preso parte al dibattimento - tenutosi secondo il rito c.d. "cartolare", senza che il difensore abbia formulato conclusioni - e quest'ultimo ha per di più tempestivamente eccepito la nullità della notifica prim'ancora dell'udienza, con la già ricordata nota trasmessa per via telematica in cancelleria. 3. La sentenza impugnata - che peraltro ha completamente omesso di motivare sul punto - dev'essere, dunque, annullata, con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio. 4. Non deve provvedersi alla richiesta di liquidazione degli onorari avanzata dal difensore dell'imputato, trattandosi di atto di competenza dei giudice di rinvio o (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002). jR ts•-•4
P.Q.M.
CD a o z1-. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione c-4 2 della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023. Ce"
letti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi aggiunti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE PI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. Tommaso Bendinelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con allegata richiesta di liquidazione degli onorari. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, VA IO LE impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni a pubbnco ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27301 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 06/06/2023 Con un unico motivo di ricorso, egli deduce la nullità della sentenza, per non aver mai ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello, trovandosi in detenzione domiciliare in luogo diverso dal domicilio eletto, e per essere stata quella notifica effettuata al difensore di fiducia, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza attendere il previo esperimento infruttuoso della procedura di notificazione personale al domicilio eletto. Inoltre, egli si duole dell'assenza di motivazione, da parte della sentenza impugnata, su tale eccezione di nullità, sollevata dal suo difensore con istanza scritta e trasmessa telematicamente in cancelleria il giorno prima dell'udienza. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso, in quanto, negli atti del procedimento d'appello, è contenuta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, datata 4 maggio 2022 e sottoscritta personalmente dall'imputato, nella quale si rinviene l'espresso riferimento all'udienza di trattazione del processo d'appello (fissata per il 10 maggio seguente ed effettivamente tenutasi in tale data), che dunque era a lui nota: con la conseguenza che l'eventuale nullità della notifica del relativo avviso di citazione, in quanto a regime intermedio, deve comunque intendersi sanata. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, ribadendo i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento, con allegata richiesta dì liquidazione degli onorari, trattandosi di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione dell'irrituale notificazione contestuale al difensore del decreto di citazione a giudizio in appello, in proprio e per l'imputato, non è fondata. Il difensore tace, infatti, della domiciliazione dell'imputato presso il suo studio, effettuata con la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata prima di quelle notifiche. E poco importa che tale domiciliazione sia stata ivi rassegnata con la clausola «solo ai fini della presente istanza»: l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161, cod. proc, pen., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento (così, tra molte altre, Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv. 272246; Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501). 2 Ragione per cui, la notificazione di quel decreto all'imputato presso il suo difensore non è avvenuta a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., bensì ai sensi del comma 1 della stessa norma, ben potendo, dunque, essere effettuata contestualmente. 2. Ciò non di meno, tale notificazione all'imputato non può dirsi ritualmente eseguita, sebbene per una diversa ragione. Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione: anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, anche in caso di imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto per altra causa (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869). Nel caso specifico, dunque, la Corte d'appello sapeva - o per lo meno avrebbe dovuto sapere - che l'imputato, al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, era sottoposto a detenzione domiciliare (evidentemente in luogo diverso dallo studio del suo difensore, ove aveva eletto domicilio), perché tale circostanza le era stata comunicata dal difensore con istanza ritualmente trasmessa in cancelleria a mezzo pec il giorno prima dell'udienza: per cui, considerata l'irregolarità di una tale notifica, quella Corte avrebbe dovuto disporne la rinnovazione, rinviando la trattazione del processo ad una successiva udienza. Non può condurre a diverse conclusioni la circostanza - posta in risalto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta - per cui nell'istanza di ammissione al patrocinio statale, personalmente sottoscritta dall'imputato, fosse specificamente indicata la data dell'udienza d'appello, che deve dunque ritenersi fosse a quegli nota. La conoscenza dell'udienza, comunque ottenuta dall'imputato, non surroga, infatti, la necessità di una notificazione regolare del relativo atto introduttivo del giudizio e non consente, dunque, di procedere al giudizio in sua assenza, qualora una tale notifica non sia regolarmente avvenuta. Tale principio - attualmente ricavabile in modo inequivoco dalla combinata lettura degli artt. 420, comma 2-bis, e 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dal cligs. n. 150 del 2022, c.d. "riforma Cartabia" - era già espresso anche dalla disciplina previgente ed applicabile ratione temporis all'ipotesi in rassegna. L'art. 420, comma 2, cod. proc. pen., infatti, nella sua precedente formulazione, imponeva al giudice, prima di procedere in assenza dell'imputato, di accertare la regolare costituzione delle parti processuali, ordinando la rinnovazione delle notificazioni nulle: e tale certamente è, quanto 3 In cancelleria meno "a regime intermedio", quella effettuata all'imputato detenuto non nel luogo in cui è ristretto, bensì presso il diverso domicilio da lui dichiarato od eletto. Più precisamente, con la già citata sentenza n. 12778 del 2020, le Sezioni unite - peraltro richiamando sul punto propri arresti precedenti: n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - hanno specificato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179, cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.. Peraltro, nel caso di specie, nessuna sanatoria si è verificata, poiché né l'imputato né il suo difensore hanno preso parte al dibattimento - tenutosi secondo il rito c.d. "cartolare", senza che il difensore abbia formulato conclusioni - e quest'ultimo ha per di più tempestivamente eccepito la nullità della notifica prim'ancora dell'udienza, con la già ricordata nota trasmessa per via telematica in cancelleria. 3. La sentenza impugnata - che peraltro ha completamente omesso di motivare sul punto - dev'essere, dunque, annullata, con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio. 4. Non deve provvedersi alla richiesta di liquidazione degli onorari avanzata dal difensore dell'imputato, trattandosi di atto di competenza dei giudice di rinvio o (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002). jR ts•-•4
P.Q.M.
CD a o z1-. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione c-4 2 della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023. Ce"