Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2001, n. 10094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10094 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
E 0 67592 N 6 O 9 I 9 1 Z / A 4 5 I / R . 6 T ITALIANA BBLICA R 2 IS N . A G .R T E .P U ME DEL POPOLO ITALIANO/ R . D B L 10094 01 I L L A E R A D D . T AZ TE B O A T SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. n. 1/2000 Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Cron. 22702 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Ud. 19 aprile 2001 Dott. Antonio Merone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Ass sul ricorso proposto il 14 dicembre 1999 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore -rap- - presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
MA EN - residente in [...] intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. XXXIII n. 70/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Daniel CAMPIONE CIVILE 1 1 N. 67592 9 proc. n. 1/2000 R.G. Giacobbe Cordeschi, che ha chiesto la cassazione della sentenza im- pugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott., Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA EN ricorreva il 29 novembre 1994 avverso l'iscrizione a ruolo di L.
1.503.000 per omesso versamento di una ritenuta in ac- conto di L. 180.000, nonché per sovrattasse ed interessi sui ritardati versamenti a mezzo posta delle ritenute alla fonte operate nell'anno 1988 e la Commissione Tributaria di 1° grado di Ariano Irpino - sez- I-con decisione n. 104/95 accoglieva il ricorso sul rilievo che tutti i versamenti erano stati eseguiti nel rispetto del termine di venti giorni 合 ۵۱۸ previsto dall'art. 3, d.m. 16 maggio 1985. L'appello dell'amministrazione finanziaria contro la pronuncia era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 18 maggio 1999 sul duplice fondamento che l'art. 3, d.m. 16 maggio 1985, non aveva fatto salvo il disposto dell'art. 7, 2° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale il termine di versamento delle ritenute a mezzo posta era anticipato di sei giorni rispetto a quello ordinario, e che non era stato contestato l'asserto del ricorren- te di avere posticipato il pagamento delle retribuzioni, sulle quali a- veva operato le ritenute, ai dieci giorni del mese successivo a quello di competenza. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ricorreva per cassazione il 26 maggio 2000 e l'intimato non si costituiva. proc. n. 1/2000 R.G. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente all'esame dell'unico motivo con il quale il ricorren- te ha denunciato la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, 2° co., d.p.r. n. 602/73, e dei dd.mm. 24 febbraio 1984 e 16 maggio 1992, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., va rilevato che non è provata l'avvenuta notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, giacché non risultano allegati agli atti gli avvisi di ricevimento dei relativi plichi raccomandati inviati il 14 di- cembre 1999 all'in-timato ed al suo difensore dall'ufficiale giudizia- rio. Tali avvisi, non esaurendosi la notifica per mezzo del servizio postale con la spedizione dell'atto, ma perfezionandosi con la sua consegna 201 al destinatario ovvero con l'esaurimento delle formalità della com- piuta giacenza, costituiscono i soli documenti idonei a provare sia la consegna e sia l'identità della persona a mani della quale la conse- gna è stata eseguita e ne consegue che, essendo stato adottato tale strumento per la notifica del ricorso, la mancata produzione degli av- visi comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notifica- zione, della quale, pertanto, non può essere neppure disposta la rin- novazione ai sensi dell'art. 291, c.p.c., e l'inammissibilità del ricorso medesimo (cfr.. Cass. civ., sez. I, sent. 4 febbraio 1999, n. 965). Non soccorrendo in senso contrario all'inesistenza della stessa alcun elemento desumibile dalla condotta dell'intimato, non essendosi lo stesso costituito nel giudizio, deve essere emessa, dunque, la corri- spondente declaratoria. proc. n. 1/2000 R.G. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 1 Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dott 201 Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 1/2000 R.G. 4 9 aprile 2001. Il presidente Alfio Finocchiaro DEP VANDELLERIA Oggi 25 LUG 2001. IL CANCELLIERE C1 E N O I 6 Z 8 9 A 5 1 R . / A T 4 I N S / I - R 6 2 G B A . E . T R R . L P U L . A B A D I . L B R E A T D T * * * *