CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2023, n. 31176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31176 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN AB, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 1° marzo 2022, della Corte d'appello Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv.Amedeo Di Pietro, difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2022, la Corte d'appello di Napoli, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto(per quel che rileva in questa sede) NO NA responsabile del reato di bancarotta fraudo- lenta impropria da operazioni dolose, perché, nella sua qualità di presidente del Penale Sent. Sez. 5 Num. 31176 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 consiglio d'amministrazione della RN s.r.l. (dichiarata fallita 1'8 maggio 2013), avrebbe sottratto alla fallita la parte sana dell'azienda, rappresentata dall'attività di ristorazione presso il centro commerciale "Itaca", oggetto di un autonomo contratto di fitto d'azienda, non rinnovato con la RN, ma con la RN FO s.r.I., di nuova costituzione, ma con identica compagine sociale e organi ammini- strativi. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque mo- tivi di censura, afferenti al profilo della corretta formulazione del capo d'imputa- zione e alla sua corrispondenza con quanto ritenuto in sentenza, alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato e alla relativa qualifi- cazione giuridica, nonché, gli ultimi due, al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo, si deduce l'assoluta incompatibilità tra la contestazione in fatto, chiaramente riconducibile allo schema delineato nel secondo comma dell'art. 223 I. fall., e quella in diritto, in cui si fa riferimento, invece, al reato di cui agli artt. 216, 223, comma 1. E la conseguente incertezza che ne sarebbe derivata avrebbe influenzato la decisione assunta dai giudici di merito, i quali, ritenendo sussistente la bancarotta patrimoniale distrattiva,avrebbero condanna- to il ricorrente per un fatto diverso da quello contestato e così impedito il pieno esercizio del suo diritto di difesa. 2.2. Con il secondo si deduce, conseguentemente, l'errata qualificazione giuridica del fatto eil travisamento, per omissione, delle prove documentali ac- quisite agli atti del processo. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto configurabile un'efficacia distrattiva dell'operazione, pur a fronte di chiare evidenze contrarie. Sia con riferimento all'avviamento (intrinsecamente insuscettibile di distrazione, e, comunque, per esplicita previsione contrattuale, di pertinenza del centro commerciale), sia con riferimento al rinnovo contrattuale (in quanto la società RN, poi fallita, non sarebbe stata in grado di assumersi gli impegni economici necessari e la stessa concedente, comunque, alla luce dell'imponente debitoria, non l'avrebbe mai sottoscritto), sia con riferimento agli utili prodotti dalla nuova società (talmente esigui da essere sostanzialmente irrilevanti rispetto alla com- plessiva debitoria della RN). Cosicché, tenuto presente che alcun vantaggio di posizione potrebbe essere ricompreso nel rapporto trasferito;
che al momento del rinnovo era già maturata una complessiva debitoria che ne avrebbe impedito la prosecuzione;
che, quindi, alcun valore economico potrebbe essere ricondotto a tale operazione, alcuna de- rivazione eziologica potrebbe farsi discendere da essa, tanto meno in termini di causazione del fallimento e di fraudolenta preordinazione da parte del NA. Circostanze che, peraltro, sarebbero state totalmente pretermesse all'interno del 2 complessivo compendio motivazionale offerto dai giudici di merito. Tanto più che, anche priva della gestione della ristorazione presso il centro commerciale, la RN s.r.l. avrebbe continuato ad operare e sarebbe stata anche valutata 60.000 euro al momento del successivo trasferimento di proprietà. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, le prove documentali acquisite agli atti del processo darebbero atto delle trattative sostenute dall'imputato per definire le significative debitorie e del personale impegno economico profuso a tal fine. E, con ciò, dell'effettiva intenzione del NA, diretta a ripianare lo stato d'insolvenza e non già a cagionare il fallimento. 2.3. Il terzo motivo attiene alla prospettata qualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice. Sostiene la difesa che la corte territoriale avreb- be escluso tale qualificazione sulla sola asserita incompatibilità tra la bancarotta semplice e il dolo accertato nella condotta assunta dal ricorrente. Senza, però, considerare che la fattispecie di cui agli artt. 217 e 224 I. fall. ben potrebbe es- sere sorretta anche da tale forma di partecipazione soggettiva, laddove struttu- rata in termini di dolo eventuale. Tanto più che la qualificazione prospettata sa- rebbe coerente sia con quanto evidenziato dal curatore, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. (nella parte in cui avrebbe esplicitamente dichiarato che l'unico rilievo che potrebbe essere mosso al NA sarebbe quello di non aver rispettato gli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.), sia con il già evidenziato impegno profuso da quest'ultimo nel tentativo ristrutturare la complessiva debitoria. 2.4. Il quarto e il quinto motivo attengono al trattamento sanzionatorio e deducono: - (il quarto) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale avrebbe determinato la pena alla luce della gravità del fatto e del passivo complessivamente accertato. Laddove, il fatto non potrebbe ritenersi grave, alla luce degli esigui utili prodotti dalla nuova so- cietà (e, in ipotesi, sottratti alla fallita), e il passivo complessivamente accerta- to non sarebbe utilizzabile come metro ai fini della determinazione del danno, in quanto non riconducibile, neanche in ipotesi, alla condotta contestata;
- (il quinto) il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, quantificata nel massimo, senza alcuna specifica motivazione, pur a fronte di una pena principale e di una pena accessoria fallimentare determinata in misura inferiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il NA è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, I. fall., perché, nella sua già richiamata qualità, avrebbe cagionato, 3 per effetto di operazioni dolose, il fallimento della RN s.r.l. privando la società dell'unica fonte di profitto e, così, causandone il fallimento. In questi termini, nella sua formulazione sintattica, il capo d'imputazione evoca chiaramente, nonostante l'incoerenza dell'indicazione normativa, il diverso reato di cui al secondo comma dell'art. 223, nella sua specifica dimensione di bancarotta impropria per operazioni dolose. E rispetto ad una chiara e puntuale indicazione del fatto contestato, l'eventuale errata indicazione delle norme di legge violate diventa irrilevante, in quanto, in sé, non incide sul corretto eserci- zio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602) 2. Il secondo motivo è, invece, fondato nei termini che seguono, con conse- guente assorbimento degli altri. 2.1. Il reato contestato al NA, per come si è detto, è quello previsto dal secondo comma (n. 2) dell'art. 223 delle legge fallimentare. Un rea- to a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosser- vanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge e strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condot- ta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti fun- zionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed ezio- logicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è neces- saria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consa- pevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente peri- coloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta pre- vedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.). Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinse- camente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione an- che solo potenziale ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 4 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). 2.2. Ciò considerato, prima di passare alla valutazione delle censure sollevate dal ricorrente, appare opportuno ricostruire, sinteticamente, la com- plessiva vicenda economica oggetto dell'imputazione, così ricostruita, concorde- mente, dai giudici di merito. La società "RN s.r.l." veniva costituita il 6 aprile 1995, originariamente tra sette soci, tra i quali, appunto, NO NA, presidente del consiglio d'amministrazione. Pochi mesi dopo la sua costituzione, la "RN s.r.l." stipulava un contratto di affitto di ramo di azienda con la "CROS Città Mercato s.r.l." - società che ge- stiva il centro commerciale "Itaca" alle porte di FO. Contratto successiva- mente sciolto in via anticipata e nuovamente stipulato, con la medesima società, il 12 aprile 2002. In un'ottica di progressiva espansione commerciale, la RN stipulava un ulteriore contratto di affitto, avente per oggetto la gestione di un altro punto di ristoro, questa volta presso i locali del centro commerciale ex Euromercato, in Casoria. Contratto che, tuttavia, in ragione dell'elevato importo dei canoni e del progressivo svuotamento dello stesso centro commerciale ove era ubicato il pun- to di ristoro, avrebbe rappresentato, a differenza del primo, una significativa fon- te di perdite. Nel frattempo, in previsione della scadenza contrattuale del primo rapporto, riferito, per come si è detto, al centro commerciale "Itaca" di FO, il 5 marzo 2010, NA e altri cinque soci della RN costituivano una nuova società con oggetto sociale identico a quello della precedente affittuaria, nonché capitale sociale e denominazione analoga: la "RN FO s.r.l.". E, con scrittura privata del 19 marzo successivo, la neonata società stipulava con la concedente "Fital s.r.l." (nel frattempo subentrata alla "CROS Città Mercato s.r.l." nella gestione del centro commerciale "Itaca"), un contratto di affitto di quel ramo d'azienda condotto fino a quel momento dalla "RN s.r.l.", con decorrenza novennale a partire dal 10 aprile 2010 (data in cui scadeva il contratto sottoscritto nel 2002). 2.3. Ricostruiti in questi termini i fatti, il Tribunale ha ritenuto che l'operazione economica, così come delineata, fosse stata una concausa del falli- mento della RN, in quanto, impedendole di intraprendere le trattative per sti- pulare un nuovo contratto, avrebbe sottratto alla società la gestione di quel ramo d'azienda che, fino ad allora, aveva riscontrato risultati ampiamente favorevoli e, parallelamente, permesso ai loro soci (fra i quali il NA, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione) di mantenere in vita l'unica attività in grado di generare degli utili (proseguendo la gestione del ramo d'azienda at- 5 Il lieFe estensore traverso un nuovo e diverso soggetto giuridico, privo delle debitorie fino ad allo- ra accumulate. La Corte territoriale, invece, pur formalmente aderendo alla ricostruzione offerta in primo grado, ha costruito le sue argomentazioni evocando una valenza distrattiva della condotta. E tanto ha reso la motivazione incoerente con le pre- messe fatte proprie dalla stessa Corte, lasciando, in definitiva, con il ragiona- mento giustificativo condotto dai giudici del primo grado, prive di adeguata e corretta risposta le articolate doglianze prospettate dal ricorrente. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. 3. L'accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri, afferenti, per come si è detto, alla qualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice e al tratta- mento sanzionatorio irrogato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso 1'11 aprile 2023 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv.Amedeo Di Pietro, difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2022, la Corte d'appello di Napoli, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto(per quel che rileva in questa sede) NO NA responsabile del reato di bancarotta fraudo- lenta impropria da operazioni dolose, perché, nella sua qualità di presidente del Penale Sent. Sez. 5 Num. 31176 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/04/2023 consiglio d'amministrazione della RN s.r.l. (dichiarata fallita 1'8 maggio 2013), avrebbe sottratto alla fallita la parte sana dell'azienda, rappresentata dall'attività di ristorazione presso il centro commerciale "Itaca", oggetto di un autonomo contratto di fitto d'azienda, non rinnovato con la RN, ma con la RN FO s.r.I., di nuova costituzione, ma con identica compagine sociale e organi ammini- strativi. 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque mo- tivi di censura, afferenti al profilo della corretta formulazione del capo d'imputa- zione e alla sua corrispondenza con quanto ritenuto in sentenza, alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato e alla relativa qualifi- cazione giuridica, nonché, gli ultimi due, al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo, si deduce l'assoluta incompatibilità tra la contestazione in fatto, chiaramente riconducibile allo schema delineato nel secondo comma dell'art. 223 I. fall., e quella in diritto, in cui si fa riferimento, invece, al reato di cui agli artt. 216, 223, comma 1. E la conseguente incertezza che ne sarebbe derivata avrebbe influenzato la decisione assunta dai giudici di merito, i quali, ritenendo sussistente la bancarotta patrimoniale distrattiva,avrebbero condanna- to il ricorrente per un fatto diverso da quello contestato e così impedito il pieno esercizio del suo diritto di difesa. 2.2. Con il secondo si deduce, conseguentemente, l'errata qualificazione giuridica del fatto eil travisamento, per omissione, delle prove documentali ac- quisite agli atti del processo. La difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe ritenuto configurabile un'efficacia distrattiva dell'operazione, pur a fronte di chiare evidenze contrarie. Sia con riferimento all'avviamento (intrinsecamente insuscettibile di distrazione, e, comunque, per esplicita previsione contrattuale, di pertinenza del centro commerciale), sia con riferimento al rinnovo contrattuale (in quanto la società RN, poi fallita, non sarebbe stata in grado di assumersi gli impegni economici necessari e la stessa concedente, comunque, alla luce dell'imponente debitoria, non l'avrebbe mai sottoscritto), sia con riferimento agli utili prodotti dalla nuova società (talmente esigui da essere sostanzialmente irrilevanti rispetto alla com- plessiva debitoria della RN). Cosicché, tenuto presente che alcun vantaggio di posizione potrebbe essere ricompreso nel rapporto trasferito;
che al momento del rinnovo era già maturata una complessiva debitoria che ne avrebbe impedito la prosecuzione;
che, quindi, alcun valore economico potrebbe essere ricondotto a tale operazione, alcuna de- rivazione eziologica potrebbe farsi discendere da essa, tanto meno in termini di causazione del fallimento e di fraudolenta preordinazione da parte del NA. Circostanze che, peraltro, sarebbero state totalmente pretermesse all'interno del 2 complessivo compendio motivazionale offerto dai giudici di merito. Tanto più che, anche priva della gestione della ristorazione presso il centro commerciale, la RN s.r.l. avrebbe continuato ad operare e sarebbe stata anche valutata 60.000 euro al momento del successivo trasferimento di proprietà. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, le prove documentali acquisite agli atti del processo darebbero atto delle trattative sostenute dall'imputato per definire le significative debitorie e del personale impegno economico profuso a tal fine. E, con ciò, dell'effettiva intenzione del NA, diretta a ripianare lo stato d'insolvenza e non già a cagionare il fallimento. 2.3. Il terzo motivo attiene alla prospettata qualificazione dei fatti in termini di bancarotta semplice. Sostiene la difesa che la corte territoriale avreb- be escluso tale qualificazione sulla sola asserita incompatibilità tra la bancarotta semplice e il dolo accertato nella condotta assunta dal ricorrente. Senza, però, considerare che la fattispecie di cui agli artt. 217 e 224 I. fall. ben potrebbe es- sere sorretta anche da tale forma di partecipazione soggettiva, laddove struttu- rata in termini di dolo eventuale. Tanto più che la qualificazione prospettata sa- rebbe coerente sia con quanto evidenziato dal curatore, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. (nella parte in cui avrebbe esplicitamente dichiarato che l'unico rilievo che potrebbe essere mosso al NA sarebbe quello di non aver rispettato gli obblighi previsti dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.), sia con il già evidenziato impegno profuso da quest'ultimo nel tentativo ristrutturare la complessiva debitoria. 2.4. Il quarto e il quinto motivo attengono al trattamento sanzionatorio e deducono: - (il quarto) la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la corte territoriale avrebbe determinato la pena alla luce della gravità del fatto e del passivo complessivamente accertato. Laddove, il fatto non potrebbe ritenersi grave, alla luce degli esigui utili prodotti dalla nuova so- cietà (e, in ipotesi, sottratti alla fallita), e il passivo complessivamente accerta- to non sarebbe utilizzabile come metro ai fini della determinazione del danno, in quanto non riconducibile, neanche in ipotesi, alla condotta contestata;
- (il quinto) il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, quantificata nel massimo, senza alcuna specifica motivazione, pur a fronte di una pena principale e di una pena accessoria fallimentare determinata in misura inferiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il NA è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, I. fall., perché, nella sua già richiamata qualità, avrebbe cagionato, 3 per effetto di operazioni dolose, il fallimento della RN s.r.l. privando la società dell'unica fonte di profitto e, così, causandone il fallimento. In questi termini, nella sua formulazione sintattica, il capo d'imputazione evoca chiaramente, nonostante l'incoerenza dell'indicazione normativa, il diverso reato di cui al secondo comma dell'art. 223, nella sua specifica dimensione di bancarotta impropria per operazioni dolose. E rispetto ad una chiara e puntuale indicazione del fatto contestato, l'eventuale errata indicazione delle norme di legge violate diventa irrilevante, in quanto, in sé, non incide sul corretto eserci- zio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Rv. 276602) 2. Il secondo motivo è, invece, fondato nei termini che seguono, con conse- guente assorbimento degli altri. 2.1. Il reato contestato al NA, per come si è detto, è quello previsto dal secondo comma (n. 2) dell'art. 223 delle legge fallimentare. Un rea- to a forma libera, integrato da condotta attiva o omissiva, costituente inosser- vanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge e strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condot- ta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti fun- zionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed ezio- logicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società. Parallelamente, sotto il profilo soggettivo, la fattispecie normativa costruisce il reato come un delitto a dolo generico, dove il fallimento è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria. Non è neces- saria, quindi, una volontà diretta a provocare il dissesto: è sufficiente la consa- pevolezza di porre in essere un'operazione che, concretandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente peri- coloso per la salute economico finanziaria della società, determini l'astratta pre- vedibilità della decozione ( Sez. 5 n. n. 45672 del 1/10/2015, Rv. 265510; conf,. Sez. 5 n. 38728 del 3/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 17690/2010 cit.). Una sorta di bancarotta "preterintenzionale", dove ciò che rileva è il collegamento puramente causale con l'evento dipendente da una condotta volontaria intrinse- camente idonea alla causazione dell'evento, accettato nella sua dimensione an- che solo potenziale ( Sez. 5 n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5, n. 4 17690 del 18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Rv. 212613). 2.2. Ciò considerato, prima di passare alla valutazione delle censure sollevate dal ricorrente, appare opportuno ricostruire, sinteticamente, la com- plessiva vicenda economica oggetto dell'imputazione, così ricostruita, concorde- mente, dai giudici di merito. La società "RN s.r.l." veniva costituita il 6 aprile 1995, originariamente tra sette soci, tra i quali, appunto, NO NA, presidente del consiglio d'amministrazione. Pochi mesi dopo la sua costituzione, la "RN s.r.l." stipulava un contratto di affitto di ramo di azienda con la "CROS Città Mercato s.r.l." - società che ge- stiva il centro commerciale "Itaca" alle porte di FO. Contratto successiva- mente sciolto in via anticipata e nuovamente stipulato, con la medesima società, il 12 aprile 2002. In un'ottica di progressiva espansione commerciale, la RN stipulava un ulteriore contratto di affitto, avente per oggetto la gestione di un altro punto di ristoro, questa volta presso i locali del centro commerciale ex Euromercato, in Casoria. Contratto che, tuttavia, in ragione dell'elevato importo dei canoni e del progressivo svuotamento dello stesso centro commerciale ove era ubicato il pun- to di ristoro, avrebbe rappresentato, a differenza del primo, una significativa fon- te di perdite. Nel frattempo, in previsione della scadenza contrattuale del primo rapporto, riferito, per come si è detto, al centro commerciale "Itaca" di FO, il 5 marzo 2010, NA e altri cinque soci della RN costituivano una nuova società con oggetto sociale identico a quello della precedente affittuaria, nonché capitale sociale e denominazione analoga: la "RN FO s.r.l.". E, con scrittura privata del 19 marzo successivo, la neonata società stipulava con la concedente "Fital s.r.l." (nel frattempo subentrata alla "CROS Città Mercato s.r.l." nella gestione del centro commerciale "Itaca"), un contratto di affitto di quel ramo d'azienda condotto fino a quel momento dalla "RN s.r.l.", con decorrenza novennale a partire dal 10 aprile 2010 (data in cui scadeva il contratto sottoscritto nel 2002). 2.3. Ricostruiti in questi termini i fatti, il Tribunale ha ritenuto che l'operazione economica, così come delineata, fosse stata una concausa del falli- mento della RN, in quanto, impedendole di intraprendere le trattative per sti- pulare un nuovo contratto, avrebbe sottratto alla società la gestione di quel ramo d'azienda che, fino ad allora, aveva riscontrato risultati ampiamente favorevoli e, parallelamente, permesso ai loro soci (fra i quali il NA, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione) di mantenere in vita l'unica attività in grado di generare degli utili (proseguendo la gestione del ramo d'azienda at- 5 Il lieFe estensore traverso un nuovo e diverso soggetto giuridico, privo delle debitorie fino ad allo- ra accumulate. La Corte territoriale, invece, pur formalmente aderendo alla ricostruzione offerta in primo grado, ha costruito le sue argomentazioni evocando una valenza distrattiva della condotta. E tanto ha reso la motivazione incoerente con le pre- messe fatte proprie dalla stessa Corte, lasciando, in definitiva, con il ragiona- mento giustificativo condotto dai giudici del primo grado, prive di adeguata e corretta risposta le articolate doglianze prospettate dal ricorrente. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sul punto. 3. L'accoglimento del secondo motivo assorbe gli altri, afferenti, per come si è detto, alla qualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice e al tratta- mento sanzionatorio irrogato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso 1'11 aprile 2023 Il Presidente