Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
La competenza giurisdizionale attribuita, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine al nuovo istituto del giudizio di ottemperanza nel processo tributario, alle commissioni tributarie provinciali e regionali di nuova istituzione deve essere estesa, sulla base dello stesso art. 70 citato e del complessivo sistema delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché in coerenza con la "intentio legis" (in assenza di una espressa disposizione di diritto intertemporale), anche relativamente alle decisioni delle soppresse commissioni tributarie di cui al previgente regime - comprese quelle della commissione tributaria centrale -, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo. La competenza delle nuove commissioni va distribuita tra commissioni provinciali e commissioni regionali a seconda che le decisioni oggetto del giudizio di ottemperanza siano, rispettivamente, decisioni di prime cure o di ultima istanza degli organi previgenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9340 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GRAFICCOP SOC. COOP A R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LODOVICO NODARI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 77/00 della commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 11/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato GUIDA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, Antonio LIUZZI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnare, con l'odierno ricorso per cassazione, la sentenza in data 23 marzo 2000 della Commissione tributaria regionale di Trieste - emessa, su ricorso della Graficoop soc. coop. r.l., in sede di ottemperanza del giudicato relativo alla decisione, n. 4155/1998, della Commissione tributaria centrale (che aveva riconosciuto un credito della predetta società per rimborso IVA) - il Ministero delle Finanze ha denunciato, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice tributario (per asserita inerenza di quel giudizio di ottemperanza alla cognizione del Giudice amministrativo) e, in subordine, nel merito, violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2093 C.C., in relazione alla condanna, nei suoi confronti pronunziata, al pagamento anche di interessi anatocistici, eccedente rispetto al contenuto del pregresso giudicato.
Si è costituita la Cooperativa con contro ricorso illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - La questione di giurisdizione - prospettata con il primo motivo del ricorso del Ministero e sulla quale queste SS.UU. sono chiamate a pronunciarsi - involge la retta interpretazione dell'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introduttivo dello strumento del giudizio di ottemperanza nel processo tributario, per il profilo, in particolare, di diritto intertemporale, se tale nuova competenza del giudice tributario - attribuita, in particolare, "alla Commissione provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunziata ed alla Commissione regionale in ogni altro caso" - sia (come ritenuto dal giudice a quo) o non (come sostenuto dal Ministero) riferibile anche alle "decisioni" adottate dalla preesistente e poi soppressa Commissione tributaria centrale. Nella formulazione della proposta eccezione di difetto di giurisdizione della Commissione regionale di Trieste che ha statuito sul ricorso in ottemperanza ad una decisione, appunto, della CTC., l'amministrazione ricorrente ha motivato la propria opzione per la soluzione negativa del su riferito quesito sulla base soprattutto di elementi testuali del citato art. 70 (il collegamento del procedimento di ottemperanza a "sentenza", di una Commissione provinciale o regionale "vale a dire di uno degli organi istituiti con il d.l. 1992 n. 545") e della considerazione che il nuovo strumento del giudizio di ottemperanza nel processo tributario sia strettamente "correlato ai poteri attribuiti alle nuove Commissioni tributarie, tra cui il potere di condanna dell'Ufficio al rimborso" e sia stato, quindi, dal legislatore "inteso come una fase processuale complementare e di attuazione della pronuncia resa dal nuovo giudice e non come una procedura applicabile anche alle cause decise dalle commissioni tributarie soppresse".
2) - Ritiene, invece, il Collegio che la norma introduttiva del giudizio di ottemperanza allo interno del processo tributario vada interpretata, alla stregua dei canoni di ermeneutica della legge, nel senso opposto della sua riferibilità anche a decisione della C.T.C.. Com'è noto, nel precedente sistema processuale introdotto del d.P.R. 1972 n. 636, non essendoVi alcuna norma che disciplinasse le modalità attraverso le quali il contribuente potesse ottenere coattivamente l'esecuzione delle decisioni a lui favorevoli consolidate nel giudicato, la giurisprudenza aveva progressivamente applicato il giudizio di ottemperanza previsto per gli atti amministrativi, ed aveva individuato l'autorità competente a provvedervi rispettivamente, nel Consiglio di Stato (ex art. 27, co. 1^, n. 4 T.U. 1054/1924) e nel T.A.R. (ex art. 37, co. 1^, l., 1034/1971), a secondo che l'autorità chiamata a conformarsi avesse o non carattere nazionale o ultraregionale (cfr. Cons. Stato A.P. 22 dicembre 1990 n. 11). Tenendo appunto conto di tale evoluzione giurisprudenziale, il legislatore del 1991, con l'art. 30 della legge delega n. 413 del 30 dicembre, cui ha dato attuazione il d.lgs. n. 546 del 1992 sub art. 70 cit., anche per eliminare le antinomie di un sistema in cui il giudice amministrativo era chiamato ad occuparsi (sia pur indirettamente e successivamente alla decisione di merito) di una materia riservata alle Commissioni Tributarie, si è risolto ad introdurre lo stesso istituto del giudizio di ottemperanza nel giudizio tributario, attribuendone la competenza, per come già detto, alla Commissione provinciale ed a quella regionale, essendo questi i nuovi organi del processo tributario prefigurati e disciplinati dal coevo d.lgs. n. 545/92 attuativo della medesima norma di delega (art. 30 l. 413/91). È ben vero che il decreto n. 546 non contiene una espressa disposizione di diritto intertemporale che disciplini il caso delle "decisioni" (così denominate nel vigore del d.P.R. 636/72) adottate dalle Commissioni, come la soppressa Commissione centrale, istituite a suo tempo dal predetto d.P.R. del 1972. Ma (sia pur per implicito) dal contesto dello stesso art. 70 e comunque dal sistema delle disposizioni contermini del d.lgs. 546/92, è dato desumere, anche in coerenza alla intentio legis ed ai principi generali sulla efficacia temporale delle norme processuali, che la nuova disciplina del giudizio di ottemperanza, interna al processo tributario, vada (e non possa che essere) riferita anche ai giudicati formatisi in relazione a decisioni delle pregresse Commissioni.
Significativamente, infatti, l'art. 70 cit. contiene una clausola di salvezza limitata alla sola "esecuzione forzata delle sentenze di condanna previste dalle norme del codice di procedura civile", senza alcun riferimento al giudizio amministrativo di ottemperanza, che avrebbe dovuto, in tesi, farsi salvo per le "decisioni" delle Commissioni previgenti, ove a queste non risultasse applicabile la disciplina dell'ottemperanza nel processo tributario. Il meccanismo di tale disciplina, disegnato nel predetto art. 70, non prevede ne' presuppone, d'altra parte, che la pronuncia tributaria da eseguire debba essere stata necessariamente resa da uno dei nuovi organi di cui all'art. 1, all'esito del nuovo rito regolato dallo stesso decreto legislativo.
Depongono viceversa in senso contrario il fatto che il subingresso delle nuove Commissioni tributarie in luogo delle precedenti sia stato operato nel segno della continuità, come risulta delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 72 del d.lgs. 546 e dalla previsione, in particolare, di impugnabilità, innanzi alle nuove Commissioni tributarie regionali, delle decisioni, ancora appellabili, delle soppresse Commissioni di primo grado: previsione, questa, che, per logica coerenza, postula che analoga corrispondenza debba valere quando si tratti di assicurare non il riesame del merito ma l'esecuzione delle decisioni rese dai precedenti organi del processo tributario e divenute definitive.
La diversa interpretazione, cui il ricorrente vorrebbe flettere la normativa in esame, facendo salva la giurisdizione amministrativa per l'esecuzione dei giudicati delle previgenti Commissioni, implicherebbe del resto un differimento della piena esplicazione dei poteri delle nuove Commissioni e l'introduzione di notevoli elementi di complicazione, per il profilo del riparto di giurisdizione, in assoluta contraddizione con il disegno legislativo e con la linea di tendenza da esso espressa, nel senso - compiutamente da ultimo esplicitata sub art. 12 n. 2 della legge (finanziaria) 29 dicembre 2001 n. 148 - di attribuire, senza distinzioni, alla magistratura tributaria "tutte le controversie" aventi comunque ad oggetto tributi.
Conclusivamente deve, pertanto, ritenersi che anche per le decisioni assunte dalle Commissioni del previgente regime si radichi la competenza esecutiva delle nuove Commissione tributarie, la quale può distribuirsi tre la medesime, ai sensi del precitato art. 70 d.lgs. 546/92 tra Commissione provinciale e Commissione regionale,
secondo il criterio di corrispondenza, estraibile dalla disciplina transitoria, tra decisioni di prime cure o di ultima istanza degli organi previgenti alle sentenze, rispettivamente, pronunciate (a regime) dalle nuove Commissioni provinciali o regionali. 3) - Il primo motivo del ricorso del Ministero va pertanto respinto, dichiarandosi la giurisdizione della Commissione tributaria regionale, nella specie (correttamente quindi) adita, in ordine al giudizio di ottemperanza promosso dalla FI relativamente alla precedente decisione, divenute definitiva, in suo favore emessa dalla previgente C.T.C..
4) - Ai sensi dell'art. 142 disp. att. C.P.C., gli atti vanno, quindi, rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice, ai fini dell'esame dell'ulteriore doglianza del ricorrente e l'adozione dei provvedimenti consequenziali all'esito complessivo del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa a Sezione semplice, per l'esame del secondo motivo del ricorso e per i provvedimenti consequenziali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002