Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9340
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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La competenza giurisdizionale attribuita, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ordine al nuovo istituto del giudizio di ottemperanza nel processo tributario, alle commissioni tributarie provinciali e regionali di nuova istituzione deve essere estesa, sulla base dello stesso art. 70 citato e del complessivo sistema delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché in coerenza con la "intentio legis" (in assenza di una espressa disposizione di diritto intertemporale), anche relativamente alle decisioni delle soppresse commissioni tributarie di cui al previgente regime - comprese quelle della commissione tributaria centrale -, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo. La competenza delle nuove commissioni va distribuita tra commissioni provinciali e commissioni regionali a seconda che le decisioni oggetto del giudizio di ottemperanza siano, rispettivamente, decisioni di prime cure o di ultima istanza degli organi previgenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9340
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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