Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/1997, n. 8049
CASS
Sentenza 24 giugno 1997

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In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui sia stato provocato uno sversamento di gasolio da insediamento sul suolo - nella specie a seguito di concorso di cause colpose indipendenti imputato a titolare di ristorante, che aveva riempito le cisterne oltre il consentito e aveva mantenuto su un serbatoio un tappo rotto che aveva permesso la fuoriuscita sul suolo e nel sottosuolo di novemila litri del combustibile, ed al titolare della ditta installatrice dell'impianto termico, che aveva male configurato l'impianto, omesso di apporre le indicazioni sui tubi e disegnato uno schema di funzionamento errato - si è nell'ambito dell'art.1 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 ed è irrilevante che non vi sia stato pericolo di inquinamento delle falde idriche, perché lo scarico nei corpi ricettori deve essere sempre autorizzato, a prescindere dal pericolo d'inquinamento, come pure è erroneo ritenere la contravvenzione di scarico senza autorizzazione, di cui all'art. 21, primo comma, citata Legge n. 319 del 1976, esclusivamente dolosa, inferendo ciò dalla necessaria autorizzazione che presuppone la volontarietà del fatto: invero l'autorizzazione, nella struttura della fattispecie, è sì nel fatto, ma nei presupposti della condotta, ed è questa che deve essere colpevole, sia per dolo che per colpa, trattandosi di contravvenzione la cui condotta non è specificamente dolosa per sua propria essenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/1997, n. 8049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8049
    Data del deposito : 24 giugno 1997

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