Sentenza 24 giugno 1997
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nel caso in cui sia stato provocato uno sversamento di gasolio da insediamento sul suolo - nella specie a seguito di concorso di cause colpose indipendenti imputato a titolare di ristorante, che aveva riempito le cisterne oltre il consentito e aveva mantenuto su un serbatoio un tappo rotto che aveva permesso la fuoriuscita sul suolo e nel sottosuolo di novemila litri del combustibile, ed al titolare della ditta installatrice dell'impianto termico, che aveva male configurato l'impianto, omesso di apporre le indicazioni sui tubi e disegnato uno schema di funzionamento errato - si è nell'ambito dell'art.1 della Legge 10 maggio 1976, n. 319 ed è irrilevante che non vi sia stato pericolo di inquinamento delle falde idriche, perché lo scarico nei corpi ricettori deve essere sempre autorizzato, a prescindere dal pericolo d'inquinamento, come pure è erroneo ritenere la contravvenzione di scarico senza autorizzazione, di cui all'art. 21, primo comma, citata Legge n. 319 del 1976, esclusivamente dolosa, inferendo ciò dalla necessaria autorizzazione che presuppone la volontarietà del fatto: invero l'autorizzazione, nella struttura della fattispecie, è sì nel fatto, ma nei presupposti della condotta, ed è questa che deve essere colpevole, sia per dolo che per colpa, trattandosi di contravvenzione la cui condotta non è specificamente dolosa per sua propria essenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/1997, n. 8049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8049 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuliano Angelo Presidente del 24/6/1997
1. Dott. Pioletti Giovanni Consigliere SENTENZA
2. Dott. De Maio Guido " N. 1658
3. Dott. Onorato Pierluigi " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Grillo Carlo " N. 1817/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
1) IN MO n. a Ragoli (TN) il 7 giugno 1948;
2) NI SI n. a Pinzolo (TN) il 12 maggio 1947;
Avverso la sentenza del Pretore di Trento, Sezione distaccata di Tione di Trento, del 31 maggio 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Pioletti;
Udito, per la parte civile, l'avv. Dott. Appello Paolo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna a favore della parte civile Comunità delle Regole. Rigetto dei ricorsi nel resto.
Udito il difensore Pisani Maria Anita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Pretore di Trento Sezione distaccata di Tione di Trento, del 5 maggio 1996, IN MO, legale rappresentante dell'omonima società in regime collettivo e gerente il ristorante "BO" di Madonna di Campiglio e NI LI, titolare della ditta installatrice dell'impianto termico del ristorante, sono stati condannati ciascuno alla pena di L.
4.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 21 co. 1 l. n. 319/76 perché, concorrendo con cause colpose indipendenti, avevano provocato lo sversamento di litri 9.000 circa di gasolio da riscaldamento nel suolo e nel sottosuolo circostante il ristorante BO.
Il primo aveva riempito le cisterne oltre il consentito e aveva mantenuto su un serbatoio un tappo rotto che aveva consentito la fuoriuscita del combustibile;
il secondo aveva configurato l'impianto con ritorno del gasolio non utilizzato a cisterna diversa da quella di provenienza, non aveva apposto indicazioni sulle tubazioni che facevano capo al collettore ed aveva disegnato uno schema di funzionamento errato.
Fatto commesso in Ragoli tra il 14 novembre e il 29 dicembre 1993. Ha ritenuto il Pretore che, poiché il gasolio prelevato dal bruciatore in una cisterna e non bruciato ritornava nell'altra, questa seconda avendo il tappo rotto si riempiva e tracimava nel pozzetto e, attraverso il foro passacavi, percolava nel sottosuolo, inibendolo per circa 700 mc, mentre, se il tappo avesse tenuto, l'anomalia si sarebbe notata all'esterno dal troppopieno. Entrambi gli imputati, infine, sono stati condannati al risarcimento solidale dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche con riferimento al c.d. danno ambientale, e a favore delle parti civili Provincia autonoma di Trento e Comunità delle Regole di Spinale-Monez, con una provvisionale immediatamente esecutiva a favore di entrambe.
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione ritenendo che nella specie doveva applicarsi la normativa speciale di cui al d.lgv. 27 gennaio 1992, n. 132 (di attuazione di direttiva CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose) con conseguente loro assoluzione per non essersi verificato l'evento; che comunque lo scarico non era stato volontario perché la richiesta autorizzazione presuppone la volontarietà del fatto, fatto che, peraltro, nella specie non aveva avuto il requisito della pericolosità per le falde idriche;
inoltre, sostengono gli imputati, la sentenza del pretore manca di motivazione nel nesso causale tra gli addebiti mossi e l'evento.
Il IN, poi, si duole del difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata posta a suo carico la manovra errata dell'impianto di riscaldamento;
la mancanza di titolo della provincia autonoma di Trento a costituirsi parte civile e, per quanto concerne la Comunità delle regole, che aveva locato il rifugio BO con contratto con clausola compromissoria, l'incompetenza del giudice a conoscere questioni civili nascenti da tale rapporto.
A sua volta il NI deduce l'inammissibilità della Costituzione di parte civile della Provincia per difetto di procura speciale validamente conferita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. Innanzitutto non si applica il d.lgv. 27 gennaio 1992, n. 133 perché questo concerne gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque interne superficiali, nelle acque marine territoriali, nelle acque interne del litorale;
nella specie trattasi, come in precedenza esposto, di scarico non industriale - secondo le definizioni di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) d.lgv. cit. - ma di scarico da insediamento sul suolo, sicché si è nell'ambito dell'art. 1 della l. 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
È poi irrilevante che non vi sia stato pericolo di inquinamento delle falde idriche, perché lo scarico nei corpi ricettivi deve essere sempre autorizzato, a prescindere dal periodo d'inquinamento (Cass. Sez. II, 24 settembre 1987, n. 2055, Marino, 177635); È erroneo ritenere, come fanno i ricorrenti, la contravvenzione di scarico senza autorizzazione esclusivamente dolosa, inferendo ciò dalla necessaria autorizzazione che presuppone la volontarietà del fatto: invero la autorizzazione, nella struttura della fattispecie, è sì nel fatto ma nei presupposti della condotta, ed è questa che deve essere colpevole, sia per dolo che per colpa, trattandosi di contravvenzione la cui condotta non è specificamente dolosa per sua propria essenza.
Sussiste poi la motivazione sul nesso causale tra condotta ascritta ed evento perché, al IN, gerente il ristorante "BO" di Madonna di Campiglio, è stato addebitato di aver riempito la cisterna dell'impianto di riscaldamento oltre il limite consentito e di aver mantenuto il tappo di un serbatoio rotto, per negligente manutenzione, da cui era uscito il gasolio che aveva imbibito il terreno (e quindi non vi è stata alcuna immutazione del fatto perché a suo carico non è stata posta l'errata configurazione dell'impianto); mentre al NI, installatore dell'impianto è stato ascritto di averlo male configurato perché il gasolio non utilizzato dal bruciatore tornava a cisterna diversa da quella di provenienza, che si riempiva, con fuoriuscita del gasolio dal tappo rotto, per non aver messo idonee indicazioni sui tali e per aver disegnato uno schema di funzionamento errato. Questi sono fatti acclarati e ampiamente motivati dal giudice di merito che correttamente sono stati ritenuti fatti colposi indipendenti che hanno concorso a determinare l'evento inquinante, perché se l'impianto non avesse restituito il gasolio non utilizzato a cisterna diversa da quella del prelievo questa non avrebbe traboccato e se non vi fosse stato il tappo rotto l'anomalia sarebbe stata immediatamente visibile dal troppopieno esterno e vicino al ristorante.
Per quanto concerne, infine, le censure circa le parti civili non sussiste il difetto forma speciale dedotta dal NI e dal IN per la Provincia Autonoma di Trento perché in proposito vi è delibera di Giunta dell'8/5/96 e successiva procura speciale, e ciò ancorché il provvedimento di ammissione della costituzione di parte civile sia inoppugnabile e precluda ogni contestazione in ordine alla "legittimatio ad processum" (Cass. Sez. VI, 6 ottobre 1993, n. 192, Marangon, 196119; Sez. I,13 novembre 1986, n. 3694 c.c., Narrone, 174651; Sez. I, 13 maggio 1987, n. 9811, Mazzari,
176651); infine è manifestamente infondato il difetto di competenza del giudice a conoscere questioni civili vantate dalla Comunità delle Regole di Spinale-Monez, che il IN deduce in virtù della clausola compromissoria relativa al contratto di locazione del ristorante "BO" da parte della Comunità, perche tale clausola è riferibile a liti civili per violazione di clausole contrattuali e non a fatti extracontrattuali lesivi di interessi diversi e costituenti reato.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento in solido.
Devono essere altresì condannati in solido alla rifusione delle spese alle parti civili che si liquidano, a favore della Provincia di Trento in L.
1.600.000 di cui L. 100.000 per spese e a favore della Comunità delle Regole di Spinale-Monez in L.
1.540.000 di cui L. 40.000 per spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento;
li condanna altresì in solido alla rifusione delle spese alle parti civili che liquida, a favore della Provincia di Trento in L.
1.600.000 di cui L. 100.000 per spese e a favore della Comunità delle Regole di Spinale-Monez in L.
1.540.000 di cui L. 40.000 per spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1997.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 1997