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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/11/2025, n. 35956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35956 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IU LF nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 1/04/2025 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IU LF in ordine al reato ex artt. 65 e 72 del DPR 380/01 perché estinto per prescrizione, confermandola nel resto, con rideterminazione della pena finale in ordine a reati edilizi, paesaggistici, e di cui agli artt. 64, 71, 93 e 95 del DPR 380/01. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35956 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/09/2025 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione IU LF mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di illogicità della motivazione, essendo congetturale la tesi della corte di appello per cui il sottotetto realizzato sarebbe stato destinato ad abitazione. Inoltre, non si sarebbero valutati adeguatamente i risultati istruttori dimostrativi della ultimazione dell'opera anteriormente al sopralluogo del 2020, con conseguente prescrizione dei reati. La corte, altresì, non avrebbe risposto alla domanda subordinata di limitare la demolizione alla sola scala interna che conduce al sottotetto, con chiusura del corrispondente foro nel solaio. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto applicazione del principio della valutazione unitaria dell'abuso edilizio, laddove ha rilevato che il piano rialzato del manufatto - denominato sottotetto - era in realtà destinato a fini abitativi a fronte, oltre che della presenza di balconi, non ultimati, anche della sua suddivisione in 5 ambienti ancora allo stato grezzo, incompatibili con la asserita, dalla difesa, destinazione a mero ambiente di isolamento termico e acustico della sottostate abitazione oltre che di allocazione di apparecchiature tecnologiche. In altri termini, la corte con piena ragionevolezza ha ricostruito la presenza di un'abitazione composta di piano terra e rialzato con relativi lavori i quali, a fronte di tale inequivoca destinazione e della loro incompletezza, non potevano ritenersi interrotti al momento del sopralluogo del 2020 ma dovevano reputarsi ancora diretti al loro completamento e quindi sottratti alla configurabilità di qualsivoglia definitiva interruzione. Si tratta di una ricostruzione che appare in linea con il principio, è opportuno ribadirlo, inerente la natura giuridica dell'abuso edilizio, la quale è di tipo "permanente", per cui l'ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell'opera (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201 - 01; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153 - 01) la quale, in tali casi, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento, tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione, posto che la permanenza di esso cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture (cfr. Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Amatucci, Rv. 280575 - 02; Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01). Va altresì precisato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il 2 completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001 Rv. 220351 - 01) e, coerentemente con tale ultima massima, la corte ha sottolineato come, alla luce dei dati istruttori prima sintetizzati, si dovesse ritenere che i lavori al piano rialzato non potevano reputarsi "definitivamente interrotti" ma "solamente in attesa di essere ultimati dovendosi rinviare sul punto all'esaustiva motivazione del giudice di prime cure". Peraltro, trattandosi di cd. "doppia conforme", non può trascurarsi anche l'ulteriore motivazione formulata in proposito dal primo giudice, per cui grava sull'interessato la dimostrazione della precisa data di inizio della prescrizione rispetto ad un contesto probatorio in cui la dichiarazione del teste del comune, puramente di tipo valutativo e riferita ad un lasso temporale alquanto indefinito ed ampio, per cui l'opera sarebbe stata realizzata tra il 2016 e il 2019, non determina un dies a quo incluso in tale intervallo temporale, siccome in contrasto, come già osservato, con un contesto strutturale, al momento del sopralluogo del 2020, in realtà ancora del tutto incompleto e nel contempo chiaramente diretto a realizzare integrali scopi abitativi. Manifestamente infondata è la censura, altresì formulata in termini di mancata risposta in ordine alla richiesta di una demolizione solo parziale, siccome giuridicamente erronea ed incompatibile rispetto alla corretta valutazione, unitaria, dell'abuso, con conseguente necessaria estensione dell'ordine di demolizione all'intera opera illecita. Trattandosi di un profilo giuridico, nulla osta che lo stesso venga evidenziato direttamente da questa Corte. In proposito si rammenta che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emnnanuele). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 3 ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/09/2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IU LF in ordine al reato ex artt. 65 e 72 del DPR 380/01 perché estinto per prescrizione, confermandola nel resto, con rideterminazione della pena finale in ordine a reati edilizi, paesaggistici, e di cui agli artt. 64, 71, 93 e 95 del DPR 380/01. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35956 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 23/09/2025 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione IU LF mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di illogicità della motivazione, essendo congetturale la tesi della corte di appello per cui il sottotetto realizzato sarebbe stato destinato ad abitazione. Inoltre, non si sarebbero valutati adeguatamente i risultati istruttori dimostrativi della ultimazione dell'opera anteriormente al sopralluogo del 2020, con conseguente prescrizione dei reati. La corte, altresì, non avrebbe risposto alla domanda subordinata di limitare la demolizione alla sola scala interna che conduce al sottotetto, con chiusura del corrispondente foro nel solaio. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto applicazione del principio della valutazione unitaria dell'abuso edilizio, laddove ha rilevato che il piano rialzato del manufatto - denominato sottotetto - era in realtà destinato a fini abitativi a fronte, oltre che della presenza di balconi, non ultimati, anche della sua suddivisione in 5 ambienti ancora allo stato grezzo, incompatibili con la asserita, dalla difesa, destinazione a mero ambiente di isolamento termico e acustico della sottostate abitazione oltre che di allocazione di apparecchiature tecnologiche. In altri termini, la corte con piena ragionevolezza ha ricostruito la presenza di un'abitazione composta di piano terra e rialzato con relativi lavori i quali, a fronte di tale inequivoca destinazione e della loro incompletezza, non potevano ritenersi interrotti al momento del sopralluogo del 2020 ma dovevano reputarsi ancora diretti al loro completamento e quindi sottratti alla configurabilità di qualsivoglia definitiva interruzione. Si tratta di una ricostruzione che appare in linea con il principio, è opportuno ribadirlo, inerente la natura giuridica dell'abuso edilizio, la quale è di tipo "permanente", per cui l'ultimazione edilizia coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni dell'opera (Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201 - 01; Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153 - 01) la quale, in tali casi, deve ritenersi ancora in fase di realizzazione e di completamento, tanto che il reato urbanistico versa in una fase di perdurante consumazione, posto che la permanenza di esso cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture (cfr. Sez. 3, n. 33821 del 17/09/2020, Amatucci, Rv. 280575 - 02; Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Martina, Rv. 275900 - 01). Va altresì precisato che il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta "ex auctoritate", o nella ultimazione dei lavori per il 2 completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001 Rv. 220351 - 01) e, coerentemente con tale ultima massima, la corte ha sottolineato come, alla luce dei dati istruttori prima sintetizzati, si dovesse ritenere che i lavori al piano rialzato non potevano reputarsi "definitivamente interrotti" ma "solamente in attesa di essere ultimati dovendosi rinviare sul punto all'esaustiva motivazione del giudice di prime cure". Peraltro, trattandosi di cd. "doppia conforme", non può trascurarsi anche l'ulteriore motivazione formulata in proposito dal primo giudice, per cui grava sull'interessato la dimostrazione della precisa data di inizio della prescrizione rispetto ad un contesto probatorio in cui la dichiarazione del teste del comune, puramente di tipo valutativo e riferita ad un lasso temporale alquanto indefinito ed ampio, per cui l'opera sarebbe stata realizzata tra il 2016 e il 2019, non determina un dies a quo incluso in tale intervallo temporale, siccome in contrasto, come già osservato, con un contesto strutturale, al momento del sopralluogo del 2020, in realtà ancora del tutto incompleto e nel contempo chiaramente diretto a realizzare integrali scopi abitativi. Manifestamente infondata è la censura, altresì formulata in termini di mancata risposta in ordine alla richiesta di una demolizione solo parziale, siccome giuridicamente erronea ed incompatibile rispetto alla corretta valutazione, unitaria, dell'abuso, con conseguente necessaria estensione dell'ordine di demolizione all'intera opera illecita. Trattandosi di un profilo giuridico, nulla osta che lo stesso venga evidenziato direttamente da questa Corte. In proposito si rammenta che il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emnnanuele). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il 3 ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23/09/2025.