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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1283.
(Anatocismo).
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
(Anatocismo).
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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- 1. Anatocismohttps://www.studiocataldi.it/ · 94.0852
[…] Attenzione però, l'anatocismo è consentito solo in relazione a debiti di valuta, ossia che si riferiscono a debiti in denaro. L'art. 1283 cc. è infatti una norma di carattere del tutto eccezionale, che non trova applicazione ad esempio in caso di debiti di valore, […] il nostro ordinamento, all'articolo 1283 del codice civile, […] Ecco cosa hanno sancito alcune pronunce della Cassazione: Cassazione n. 28018/2022 Non è dubbio che gli interessi anatocistici – nei limiti di quanto disposto dall'art. 1283 cod. civ. – possano essere richiesti anche in relazione ai crediti tributari, […] dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Perugia, sentenza 13/03/2026, n. 144Provvedimento: […] Con l'unico motivo di impugnazione è stato criticato il rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna del Controparte_1 al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori riconosciuti sulla sorte capitale e sugli ulteriori interessi di mora portati dalle note di debito interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c., in quanto era stato statuito che la norma non prevede un automatismo nella capitalizzazione e che, in mancanza di uno specifico titolo negoziale, la domanda sarebbe incompatibile con quella di corresponsione degli stessi sugli interessi moratori maturati e maturandi. […]Leggi di più...
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