Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2001, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
314 9 6 0 1 S.U. RE UBE ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente Dott. Andrea VELA - R.G.N. 19522/99 Cron. 14934 AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco Rep. 2410 FINOCCHIARO-Presidente di sezione- Dott. Alfio Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 19/01/01 Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere dal Sig.. per diritti L.3000 Consigliere Dott. Roberto PREDEN 14 MAG. 2001 IL CANCELLIERE Dott. Ugo VITRONE Consigliere - ha pronunciato la seguente LIRE 3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA D'ITALIA, ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO, in CG512706 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso il Servizio legale dell'Istituto stesso, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO LUCIANI, GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO, giusta delega in calce al 2001 ricorso;
- ricorrente 11 -1-
contro
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA CONSOB, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
controricorrente nonchè
contro
NA, IV NI, INTAGLIATA domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi GIUSEPPE TINTO, giusta delega a marginedall'avvocato del controricorso;
- controricorrenti -
nonchè
contro
RA FALLIMENTO DI CARRUBBA CE, RA DEL FALLIMENTO DI FINCAPITAL HOLDING S.R.L., SOCIETA' INTERBANCARIA INVESTIMENTI SIM S.P.A. (OGGI BNL INVESTIMENTI SIM S.P.A.), AREA BANCA S.P.A., EFIBANCA S.P.A.; - intimati giurisdizione in per regolamento preventivo di relazione al giudizio pendente n. 459/99 del Tribunale di CALTAGIRONE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica -2- udienza del VITTORIA;
uditi gli GENTILI, dell' udito il P.M. Giovanni LO giurisdizione 19/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo avvocati Giuseppe Leonardo CARRIERO, Avvocatura Generale dello Stato;
in persona dell'Avvocato Generale Dott. CASCIO che ha concluso per la dell'A.G.O.. -3- Svolgimento del processo 1. NT AL e TE AT hanno convenuto in giudizio il fallimento di Francesco BB, il fallimento della Fincapital Holding, le società Investimenti SIM s.p.a. (già Interbancaria Investimenti SIM s.p.a), Area AN s.p.a. ed Efibanca s.p.a., la Commissione nazionale per la società e la borsa e la AN d'IA. con la citazione a comparire davanti alGli attori, tribunale di Caltagirone, notificata il 25.8.1999 ai primi due convenuti ed agli altri mediante spedizione a mezzo del servizio postale eseguita nella stessa data, hanno proposto una domanda di condanna al risarcimento del danno. I fatti e le ragioni di diritto esposte dagli attori sono i seguenti. Tra il 1995 ed il 1996, Francesco BB si era fatto consegnare certificati relativi al deposito presso la Efibanca di una somma dell'ammontare di L. 298.301.850, rilasciando di ciò ricevuta da lui sottoscritta a nome di una società Italcontar;
si era fatto inoltre consegnare le somme di L. 23.500.000 e 14.000.000, a fronte delle quali aveva rilasciato certificati di partecipazione nella Fincapital Holding e una distinta di versamento Area AN da lui firmata. BB, d'altra parte, con vari mezzi, aveva creato l'apparenza e così ingenerato in loro il convincimento, di poter svolgere attività di promotore di servizi finanziari, mentre era stato radiato dal relativo albo. Del suo comportamento dovevano rispondere oltre agli altri convenuti, la CO e la AN d'IA, queste ultime per non avere svolto in modo appropriato le attività di vigilanza ed ispezione ad esse demandate, neppure in confronto della Finacapital Holding, rendendo possibile che BB creasse la falsa apparenza di un legittimo esercizio della propria attività.
2. La AN d'IA, con ricorso notificato a tutte le parti del processo, ha chiesto che le sezioni unite di questa Corte risolvano la questione di giurisdizione, statuendo che decidere sulla domanda proposta in suo confronto spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. 3. - La CO, con controricorso notificato alla sola AN d'IA, dopo aver considerato che nel ricorso di quest'ultima si è chiesto sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche sulla domanda proposta nei suoi confronti, ha chiesto che su tale domanda sia invece dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. - Gli attori, con controricorso notificato a tutte le 4. altre parti, hanno chiesto sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande che hanno proposto in confronto sia dalla AN d'IA sia della CO.
5. Il tribunale ha sospeso il giudizio pendente davanti a sé.
6. La AN d'IA ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. Gli attori hanno proposto una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.). La AN d'IA, quanto alla domanda proposta in suo confronto, ha sollevato una questione di giurisdizione ed ha chiesto sia risolta dalle sezioni unite nel senso che conoscere della domanda spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata, nel ricorso, sulla base dell'art. 33 del D. Lgs. nella memoria, sulla base della31 marzo 1998, n. 80; stessa disposizione, nel testo risultante dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205. La tesi svolta dalla AN d'IA è questa. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la vigilanza ad essa demandata sul credito e sul mercato mobiliare costituisce un servizio pubblico. controversie in materia di servizi pubblici Tra le giurisdizione del giudice amministrativo devolute alla rientra una domanda proposta contro la AN d'IA, da parte di chi, entrato in rapporto con soggetti sottoposti secondo la legge alla vigilanza della stessa AN, sostenga d'avere subito un danno per il modo in cui tale attività è stata esercitata. L'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, è stato bensì dichiarato illegittimo (Corte cost. 17 luglio 2000 n. 292), ma l'art. 7 della legge 205 del 2000 ha dettato una disposizione dello stesso contenuto e la legge 205 si applica nei giudizi iniziati davanti al giudice ordinario prima della sua entrata in vigore, purché dopo il 1° luglio 1998, com'è avvenuto nel caso. - La Corte non ritiene di dover verificare se la prima e 2. la seconda delle proposizioni in cui si articola la tesi esposta dalla AN d'IA siano esatte. Considera infatti che non lo è la terza. La decisione sul regolamento deve essere presa in base alle seguenti ragioni. Le disposizioni in materia di giurisdizione dettate dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205 non hanno efficacia retroattiva e perciò non si applicano nei processi che alla data della sua entrata in vigore pendono davanti al giudice ordinario. Prima della entrata in vigore della legge 205 del 2000 ha avuto vigore, rispetto ai giudizi iniziati dopo il 1° 6 luglio 1998, la norma risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 33.1. del decreto legislativo 80 del 1998, norma per la quale, nelle controversie in precedenza devolute alla sua giurisdizione, di legittimità о esclusiva, nella materia dei servizi poteva pronunciare pubblici, il giudice amministrativo condanna al risarcimento del danno. risarcimento del danno proposta in La domanda di questo processo non è riconducibile né alle norme che legittimità delconfigurano la giurisdizione generale di giudice amministrativo, perché non vi è chiesto l'annullamento di alcun atto, né alla giurisdizione esclusiva dettata in materia di concessione di servizi pubblici dall'art. 5 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, né preesistente figura di giurisdizione ad alcuna altra esclusiva. Le ragioni che sono alla base di queste affermazioni sono state esposte nella motivazione della sentenza deliberata nella stessa udienza sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, iscritto al n. 19521 del R.G. 1999, proposto dalla AN d'IA nel processo iniziato in suo confronto dai signori PR Di Stefano e IS AL.
3. In relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta in confronto della AN d'IA davanti al 7 giudice ordinario, non si può quindi individuare una norma, vigente nel momento in cui la domanda è stata proposta о che l'abbia devoluta al retroattivamente applicabile, giudice amministrativo. La conclusione è che il regolamento è inammissibile, perché stabilire se spetta al giudice ordinario pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno proposta per istituzionali nei confronti dellaviolazione di funzioni AN d'IA e dalla CO in data successiva al 30 giugno 1998, ma prima del 10 agosto 2000, è questione di di giurisdizione, secondo il principio merito e non enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza 22 agosto 1999 n. 500, in luogo del quale non possono essere invocati, con riferimento a quel periodo rilevante a Lnorma dell'art. 5 cod. proc. civ., nuovo testo in favore della devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa, né l'art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, perché dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con 292 del 2000, né l'art. 7 della legge 205 delsentenza n. 2000, perché privo di efficacia retroattiva. Merita aggiungere che una questione di giurisdizione non si sarebbe potuta profilare nei rapporti tra gli attori e gli altri convenuti.
4. Le spese di questa fase del processo possono essere dichiarate compensate tra le parti. 8
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso il giorno 19 gennaio 2000, in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Il Presidente. Il relatore ed estensore/ ר Anderstell Pos Collaboratore or Cancellerie Sam Depositato in Cancelleria Roma, lì 4 MAG. 2001. COLLABORATORE DI CANCELLERIA Deeme 60000 L. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 31 DIC 2001 56579 Me 4 al n. verso la 0.010.000 (Hire Recentodiecimila p. Il Dirigentel (Dott.ssa Mari Svizi Responsabile Giudiziari (Dr. MRCCICHINI) OTROWE 9