Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Qualora, nel corso del dibattimento, il fatto risulti diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio e appartenga alla competenza per materia di un giudice superiore, non potendo il P.M. modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento per il reato contestato, ma deve disporre la trasmissione degli atti al P.M. perché, dopo avere emendato l'imputazione, promuova l'azione penale dinanzi al giudice competente. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice di pace, investito della cognizione del reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998, rilevato la configurabilità, nel fatto, del delitto di cui all'art. 14, comma quinto, stesso decreto e dichiarato non luogo a procedere in ordine al reato ascritto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2010, n. 27212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27212 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 607
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3719/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello dell'Aquila;
avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice di Pace di Pescara il 17 settembre 2009;
nei confronti di:
AN BR;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. MURA Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione atti al pubblico ministero di Pescara. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice di pace di Pescara, avanti al quale AN BR è comparso per rispondere della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis rilevato che dagli atti emergeva la sussistenza del più grave reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter, D.Lgs. cit., pronunciava sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale il quale denuncia la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., assumendo che il giudice a quo, una volta accertato che il fatto era diverso da quello contestato, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al pubblico ministero, astenendosi dall'emettere una sentenza avente efficacia preclusiva rispetto al successivo giudizio in ordine al fatto di reato diverso.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Invero, dal combinato disposto dell'art. 516 c.p.p., comma 1, e art.521 c.p.p., comma 2, applicabili al procedimento davanti al giudice di pace in forza del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 si ricava che, nell'ipotesi che nel corso del dibattimento il fatto risulti diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e appartenga inoltre alla competenza di un giudice superiore, non potendo il pubblico ministero modificare l'imputazione e procedere alla relativa contestazione, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale, dopo avere emendato l'imputazione, promuoverà l'azione penale avanti al giudice competente. L'inosservanza dell'anzidetta disciplina è sanzionata, a norma dell'art. 522 c.p.p., comma 1, da nullità e, pertanto, la sentenza impugnata, essendo affetta dalla denunciata violazione di legge, dev'essere annullata con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'azione penale.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010