Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
FE IN 02 100 /02 REPUBBLICA ITAL EL POPOLO TALA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI Primo Presidente R.G.N. 8461/01 Cron. 5441 Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud.09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO -Consigliere- Dott. Roberto PREDEN Consigliere- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere -Rel. Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio dell'avvocato CHIARA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati LEONILDE FRANCESCONI, GIUSEPPE CIPRIANI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2001 578
contro
-1- OS MA, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 658/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e quarto motivo del ricorso, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- 7 i Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 1999 RI IA conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per gli anni 1985/1987, a seguito dell'espletamento della istruttoria ad opera del Comune di Toritto e della Provincia di Bari. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del sussistendo a favore giudice ordinario, non diritto soggettivo alla dell'attore alcun corresponsione della indennità pretesa. Il Giudice di pace di Bari, con sentenza in data 21 marzo 2000, accoglieva la domanda, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in base alle seguenti considerazioni: L'Ente Pubblico ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'A.O. G. ritenendo configurabile solo un interesse legittimo e non un diritto soggettivo del privato istante al riconoscimento dell'indennità dovuta in conseguenza delle calamità del procedimento atmosferiche, all'esito 3 amministrativo. La questione va risolta alla luce dei consolidati criteri di riparto elaborati dalla Suprema Corte che, anche di recente, ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria ogniqualvolta alla pubblica amministrazione non sia attribuito alcun potere discrezionale in ordine alla concessione di un beneficio in favore di un privato, in quanto il beneficio stesso è direttamente riconosciuto dalla legge come dovuto a soggetti predeterminati. V'è di più. Anche laddove l'attività dell'amministrazione, volta all'elargizione di un beneficio, sia connotata da un certo grado di discrezionalità, il privato beneficiario acquista ugualmente un diritto soggettivo (e, correlativamente, l'amministrazione un'obbligazione) una volta che sia intervenuto l'atto amministrativo attributivo del beneficio stesso. La legge regionale pugliese n. 19/79, come modificata dalla legge n. 38/82, prevede le condizioni cui è subordinata la concessione della indennità per calamità atmosferiche e stabilisce analiticamente i criteri oggettivi di commisurazione del beneficio, escludendo, in entrambi i complessi di disposizioni, apprezzabili margini di discrezionalità per l'amministrazione procedente. osservato che il procedimento di Va, inoltre, assegnazione del beneficio prevede che, dopo l'istruttoria, gli Enti delegati Ex lege dalla Regione, individuino i singoli beneficiari, con la misura dell'indennità а loro spettante, e trasmettano il relativo elenco alla Regione per la delibera dell'organo di governo collegiale di accreditamento delle somme occorrenti. Può dunque sostenersi che il momento determinante per il riconoscimento del diritto dell'imprenditore agricolo alla indennità si verifica con la parte degli Enti delegati,formazione, da dell'elenco dei beneficiari e la determinazione degli importi di denaro a ciascuno spettanti, ovvero in quello proceduralmente connesso della ricezione dell'elenco da parte dell'Ente delegante per gli atti della provvista finanziaria in favore del delegato, incaricato al pagamento. Va comunque ricordato che la questione è stata, in tal senso, definitivamente risolta con sentenza n. 11212/98 della Suprema Corte di Cassazione. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con quattro motivi. 5 Resiste con controricorso RI IA. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in un diritto soggettivo a materia prevede non provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti 6 all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui è causa, si trattava di un interesse legittimo, da far valere davanti al giudice amministrativo. Erroneamente il Giudice di pace di Bari ha invocato il fatto che l'istruttoria delegata al Comune di Toritto ed alla Provincia di Bari si era conclusa in senso favorevole al resistente, in quanto la Regione conservava ancora un margine di discrezionalità in ordine all'an e al quantum del contributo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere che l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..". Il successivo art. 6, ultimo comma, ha specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta a fornire alle Provincie stesse. 7 Dal complesso di tali disposizioni emerge, pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui emanazione da parte della solo a seguito della stessa di (ulteriori) formali provvedimenti di concessione dei contributi per cui causa sorgerebbe a favore degli interessati un diritto corresponsione del relativo soggettivo alla importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce con la emissione dei formali provvedimenti da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, cit. Con il quarto motivo la Regione Puglia, premesso che il Giudice di pace di Bari, come emergerebbe motivazione sopradalla parte finale della trascritta, ha confuso l'indennità per cui è causa con la c.d. indennità compensativa, deduce: A ben vedere, due ragioni essenziali concorrono al riconoscimento del diritto al contributo:la prima è costituita dall'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda eseguita dal Comune, la seconda dalla liquidazione a favore del Comune delle competenze 8 inerenti le funzioni delegate, liquidazione operata dalla Regione, che così avrebbe riconosciuto la validità dell'attività comunale. In buona sostanza, dal pagamento delle competenze relative alle funzioni delegate, il Giudice a quo ha tratto il convincimento che l'odierno resistente ha diritto al contributo. Trattasi di una conclusione aberrante, che denota una palese ingiustizia della decisione: una cosa, infatti, è il diritto a percepire il contributo, che nasce, a seguito dell'istruttoria, dopo il provvedimento di concessione, altra cosa è la provvista delle spese di organizzazione, che va fatta a favore dell'ente delegato (Comune) per lo svolgimento delle attività istruttorie a seguito dell'evento atmosferico avverso. La doglianza è infondata. Nella sentenza impugnata, infatti, la nascita del diritto al contributo non viene ricollegata al pagamento delle competenze spettanti (ai sensi dell'art. 6, terzo comma, 1. Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19) agli enti delegati per • delle pratiche, ma si afferma, adl'istruttoria abundantiam, che, con la liquidazione delle competenze in questione la Regione Puglia aveva 9 confermato la piena acquisizione ed accettazione degli atti elaborati dagli enti delegati, facendoli propri. In definitiva, vanno rigettati il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, con della giurisdizione del giudice affermazione ordinario. Gli atti vanno trasmessi alla prima sezione civile di questa S.C., per la pronunzia sul terzo motivo del ricorso, con il quale la Regione Puglia solleva una questione di legittimazione passiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo e quarto motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti alla Willamses prima sezione civile per l'ulteriore corso. Roma, 9 novembre 2001 Patent pub ров LCANCELLIERE C: Giovanni Giambattista Desogies Cancelleria 14 FEB 2002- 900! 1. RT 10