Sentenza 15 marzo 2007
Massime • 1
In tema di corruzione, ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione ad un soggetto pubblico di un bene, il profitto del reato non è costituito dall'intero corrispettivo e quindi dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene, di cui il corruttore aveva già prima la proprietà, ma dalla sola plusvalenza che il privato venditore ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al valore normale di mercato. (Fattispecie in cui, previo accordo corruttivo con i pubblici ufficiali rappresentanti di un Comune, un intero complesso immobiliare era stato venduto, per un corrispettivo superiore al reale valore di mercato, al Comune medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2007, n. 15082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15082 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 15/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 402
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 43392/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER CC, N. IL 15/05/1942;
2) SC AG, N. IL 02/09/1950;
avverso ORDINANZA del 10/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IANNELLI MARIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori Avv. CAMASSA Giancarlo per entrambi i ricorrenti;
Avv. MASTASI Oreste per RR RO, e Avv. MANFRIDA Massimo per SC AG, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 2.2.2006 il GIP del Tribunale di Brindisi disponeva il sequestro preventivo delle "somme rappresentanti il corrispettivo della vendita al Comune di Brindisi del complesso immobiliare sito in Brindisi Saturano via Rossigni da parte della Brindisi 2 s.r.l. di importo pari ad Euro 5.244.104,00 (L. 10.154.000.000) oltre IVA"; in particolare la misura veniva adottata nei confronti di RR RO e AL AG in relazione ai reati di: a) truffa ai danni del Comune di Brindisi;
b) tentativo di truffa nei confronti della DEBIS s.p.a.; c) corruzione (dazione di Euro 45.000,00 - 50.000,00); d) finanziamento illecito ai partiti (medesima operazione ed importo sub c).
Il Tribunale del riesame, adito dagli indagati, con provvedimento in data 31.8.2006, rigettava l'istanza di revoca - totale o parziale - dagli stessi avanzata e, dopo aver escluso la sussistenza, anche a livello di fumus, del reato di cui al capo a), stabiliva che il sequestro si legittimava pienamente in relazione ai reati di cui ai capi b) e c).
Avverso tale provvedimento proponevano impugnazione gli odierni indagati.
Con ordinanza in data 10.10.2006 il Tribunale del riesame di Brindisi rigettava l'appello proposto.
Avverso quest'ultimo provvedimento gli indagati propongono, per mezzo dei difensori, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la difesa, in relazione all'ipotesi di violazione degli artt. 56 e 640 c.p., lamenta errata applicazione dell'art. 322 ter c.p. nonché dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 240 c.p., nonché mancanza di motivazione. In particolare rileva la difesa che il richiamo all'art. 322 ter c.p. deve ritenersi improprio ed incongruo atteso che la norma è non applicabile all'art. 640 c.p.; di conseguenza potrebbe trovare applicazione l'art. 321 c.p.p.
in relazione al quale, essendo la fattispecie rimasta alla stadio di tentativo e non versandosi nell'ipotesi disciplinata dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, il sequestro sarebbe esperibile solo per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, questione sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi. Rileva comunque la difesa che nel caso di specie difetterebbero anche le condizioni per la adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, in quanto il sequestro vanifica la concreta attuabilità
dell'accordo transattivo già raggiunto tra le parti. Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta, in relazione all'ipotesi di violazione dell'art. 319 c.p., la errata applicazione ed interpretazione dell'art. 322 ter c.p., nonché dell'art. 240 c.p. in relazione al concetto di profitto e/o prezzo del reato. In particolare rileva la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto che tutta la somma oggetto della compravendita costituisse profitto del reato, atteso che il profitto deve intendersi limitato all'utile ricavato dalla commissione del delitto che non coincide chiaramente con il prezzo della vendita, e pertanto ben poteva essere accolta la richiesta di dissequestro parziale avanzata dalla difesa.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, rileva il Collegio che chiaramente erroneo si appalesa, in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 640 c.p., il richiamo all'art. 322 ter c.p. posto che lo stesso, per la chiara formulazione e la collocazione sistematica nel codice penale, deve ritenersi riferibile esclusivamente ai reati previsti dagli artt. 314 - 320 c.p.. Da ciò consegue che la suddetta misura cautelare non può essere adottata con riferimento al reato di truffa tentata contestata al capo b) della rubrica, essendo il riferimento operato alla disposizione di cui all'art. 322 ter c.p. del tutto estraneo all'ipotesi delittuosa di cui sopra.
Per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso, rileva il Collegio che senz'altro condivisibili si appalesano i rilievi di parte ricorrente circa la non corretta interpretazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione al concetto di profitto o prezzo del reato.
Il problema che la presente vicenda giudiziaria pone consiste nello stabilire se, considerato che il complesso immobiliare alienato dagli indagati al Comune di Brindisi costituisce un bene realmente esistente e quindi dotato di un suo valore economico, l'intera somma oggetto della compravendita può essere considerata profitto del reato.
A tale quesito deve darsi senz'altro risposta negativa. Ed invero, argomentando dalla circostanza che la ratio della norma di cui all'art. 322 ter c.p. è quella di rendere suscettibili di confisca i beni o le somme di cui il soggetto abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso, ne deriva che tale profitto non può identificarsi, nel caso di alienazione di un bene a seguito di accordo corruttivo, nella somma che costituisce il controvalore del bene di cui il corruttore aveva già in precedenza la proprietà, bensì in quella plusvalenza che costituisce il profitto dell'accordo illecito intervenuto tra le parti: ed invero solo tale somma costituisce il profitto conseguente all'opera di corruzione del soggetto, e cioè il di più che il soggetto è riuscito a lucrare rispetto al normale valore di mercato. Alla stregua di quanto sopra appare evidente che il sequestro dell'intero prezzo di vendita dell'immobile in questione si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 322 ter c.p. e con la ratio ispiratrice di tale norma, atteso che il profitto della attività corruttiva deve intendersi limitato all'utile ricavato dalla commissione del delitto, che non coincide chiaramente con l'intero prezzo della vendita ma solo con quella plusvalenza che costituisce il frutto dell'accordo corruttivo.
Va di conseguenza disposto l'annullamento della impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al Tribunale di Brindisi che si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007