Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2007, n. 15082
CASS
Sentenza 15 marzo 2007

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In tema di corruzione, ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione ad un soggetto pubblico di un bene, il profitto del reato non è costituito dall'intero corrispettivo e quindi dalla somma di denaro equivalente al controvalore del bene, di cui il corruttore aveva già prima la proprietà, ma dalla sola plusvalenza che il privato venditore ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al valore normale di mercato. (Fattispecie in cui, previo accordo corruttivo con i pubblici ufficiali rappresentanti di un Comune, un intero complesso immobiliare era stato venduto, per un corrispettivo superiore al reale valore di mercato, al Comune medesimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2007, n. 15082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15082
    Data del deposito : 15 marzo 2007

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