Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477-482 cod. pen.) la fotocopia di un permesso di parcheggio per invalidi di cui l'agente sia l'effettivo titolare. (Fattispecie in cui la titolare del permesso di parcheggio aveva esposto su un veicolo noleggiato fuori sede la fotocopia del permesso di parcheggio, custodendo l'originale nella propria abitazione per paura di smarrirlo).
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
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Integra il reato di falsità materiale - e in caso di mero uso di un siffatto documento il reato di cui all'art. 489 cod. pen. - la riproduzione fotostatica dell'originale di un permesso di parcheggio riservato ad invalidi attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica. Non integra, invero, il reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), l'esposizione sulla propria auto della fotocopia di un permesso di parcheggio riservato agli invalidi, qualora si tratti di fotocopia che appaia come tale. Solo se nell'intenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2016, n. 18961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18961 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
1 896 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 23/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2353/2016 Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE -Rel. Consigliere - N.5712/2016 SILVANA DE BERARDINIS GRAZIA LAPALORCIA EDUARDO DE GREGORIO ROSSELLA CATENA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IE NI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 05/06/2015 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere SILVANA DE BERARDINIS che ha concluso perI rigetto del wears Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO UditBirrenso A.; Care Freyiz Avv. Elli Sican Albute Jostero The chest everpliments del wearss 2 RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 5/6/2015 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo nei confronti di IE LE, ritenuta responsabile del reato previsto dagli artt. 477-482 C.P. per aver contraffatto il permesso per invalidi rilasciatole dal Comune di Roma, eseguendo una fotocopia del documento;
fatto accertato in data 25/9/2009. Avverso tale ricorso proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 477-482 C.P.; mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La difesa censurava la sentenza ove la Corte aveva aderito alla motivazione del giudice di primo grado, senza valutare il contenuto della memoria depositata dall'imputata, che era utilizzabile nel procedimento definito con rito abbreviato.
2-contrastava l'assunto accusatorio, rilevando peraltro che nella specie mancavano elementi dai quali desumere la oggettività del fatto, osservando che il documento in fotocopia non era stato utilizzato come originale e mancava la condotta tipica della falsificazione, ovvero la riproduzione di un documento inesistente, o l'alterazione di un documento autentico, dato che l'imputata era titolare di permesso di invalidità. Deduceva inoltre la mancanza dell'elemento psicologico del reato, rilevando la carenza ed illogicità della motivazione, non evidenziandosi nella sentenza quali fossero le modalità della condotta dalle quali il giudice desumeva l'esistenza del dolo. Richiamava sul punto la memoria depositata dall'imputata, che aveva chiarito le modalità del fatto.
3-censurava il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis C.P. RILEVATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Invero, secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, la contestazione di falso risulta ascritta in riferimento ad un documento costituito dalla fotocopia di un'autorizzazione al parcheggio della quale l'imputata era effettiva titolare. Tanto premesso deve evidenziarsi che in relazione al fatto dedotto in giudizio risulta fondata la censura difensiva articolata per erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 477-482 C.P. Non ignora il collegio la giurisprudenza formatasi sulla specifica situazione delle fotocopie del permesso-invalidi esposte sul veicolo al posto di quello originale regolarmente posseduto;
se è vero che la fotocopiatura a colori del tutto simile all'originale può comportare il ricorrere di una falsificazione rilevante, è altrettanto vero che, pur non costituendone il momento consumativo, l'utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo. Nel caso di specie risulta che l'originale dell'autorizzazione era detenuto dalla IE a Roma e non poteva esser utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, mentre la stessa aveva esposto la fotocopia su di un veicolo noleggiato in occasione di un suo viaggio a Milano per ragioni di lavoro. Ben plausibile è la giustificazione che la fotocopiatura ovviava al pericolo che, durante dei suoi frequenti viaggi fra Roma e Milano, per i quali non utilizzava l'autovettura lasciata a Roma, l'originale dell'autorizzazione potesse andare smarrito (e la presenza di due fotocopie nell'auto a noleggio sulla quale si trovava ben può dar conferma della plausibilità di quel timore). In definitiva l'utilizzo dell'autorizzazione da parte della titolare, accertato dalla Polizia municipale intervenuta mentre la IE si trovava impegnata per lavoro ed era attesa dal conducente ingaggiato a Milano sulla cui auto era esposta la fotocopia incriminata, qualifica nel senso preteso dalla ricorrente l'azione di fotocopiatura, non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo, non parendo in contrasto con la funzione dell'atto la mera soluzione del problema di un eventuale smarrimento di un documento fondamentale in relazione alle limitazioni fisiche di cui soffriva la prevenuta e che ne avevano giustificato il rilascio. In base a tali considerazioni deve ritenersi assorbita ogni ulteriore deduzione difensiva e va pronunziato l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in data 23 settembre 2016. consigliere estensore dee Alana de Berardin Presidente ruit DEPORTATA IN CANCELLERA addl 20 APR 2017 IL FUNCIONARIO CIUDIZIARIO Corts Va Qu ire st