Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche da utilizzare in altri procedimenti, le limitazioni probatorie di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non si applicano quando la comunicazione intercettata costituisca essa stessa condotta delittuosa, divenendone pertanto "corpo di reato", ma non quando essa ne rappresenti solo un frammento, non esaurendosi la fattispecie criminosa con le conversazioni intercettate (fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., in quanto la fattispecie di millantato credito si era realizzata, oltre che con le richieste telefoniche di danaro, con il successivo accordo per l'interessamento presso i pubblici funzionari e con la consegna del danaro).
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- 1. L'intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recintoElisa Lorenzetto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2005, n. 25128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25128 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2005
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 827
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 13723/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO NE, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 29 settembre 2003 della Corte d'appello di Roma. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- NE TO propone ricorso contro la sentenza 29 settembre 2003 della Corte d'appello di Roma con la quale è stata confermata la decisione 11 gennaio 2002 del Tribunale di Roma che lo dichiarò responsabile del delitto di millantato credito, per avere ottenuto la corresponsione e la promessa di danaro da stranieri, millantando credito in più occasioni presso pubblici ufficiali della polizia di Stato e, in particolare, presso NZ NG, agente della polizia di Stato addetta all'ufficio stranieri del Commissariato di Campo Marzio in Roma, vantando la possibilità di ottenere il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno senza il rispetto della regolare procedura amministrativa.
Ad avviso della Corte d'appello, il fatto oggetto della imputazione è provato da numerose intercettazioni telefoniche dalle quali è risultato che l'odierno ricorrente aveva rapporti con persone interessate direttamente o indirettamente al rilascio di permessi di soggiorno a extracomunitari e, in particolare, nel corso di una conversazione intercettata è emerso che TO spendeva il nome della moglie NZ NG, agente della polizia di Stato addetta all'ufficio stranieri del Commissariato di Campo Marzio in Roma, assicurando l'interessamento della stessa per il rilascio del permesso.
La Corte territoriale ha respinto la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate per violazione dell'art. 270 c.p.p., che impedisce l'utilizzo di intercettazione disposte in procedimento diverso ad eccezione che per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato. Per il giudice d'appello, le intercettazioni de quibus non costituivano mezzo di prova, bensì "corpo del reato" posto che mediante le conversazioni telefoniche TO millantava credito nei confronti della moglie ed esigeva il pagamento di somme di danaro come controprestazione. Ne conseguiva che, in virtù del principio di diritto affermato da Sez. 6^ 27 marzo 2001, n. 14345, l'acquisizione al processo delle predette intercettazioni avrebbe dovuto essere inquadrata nella disciplina che regola l'uso processuale del corpo del reato e non era, invece, soggetta alle limitazioni ex art. 270 c.p.p. invocate dalla difesa. 2.1. - Il ricorrente con un primo motivo, deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 266, 270 e 271 c.p.p. e rileva che le intercettazioni ab origine erano state disposte per i delitti di associazione per delinquere e ricettazione e non avrebbero potuto essere utilizzate per i fatto diverso di millantato credito emerso dalle stesse, in quanto per tale reato non è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
2.2.- Con secondo motivo, il ricorrente deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto le condotte, come risultanti dagli atti processuali, non configuravano il delitto di millantato credito.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il primo motivo di ricorso è fondato.
Non è corretto l'argomento giuridico posto a fondamento del rigetto della dedotta inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. delle intercettazioni telefoniche disposte ab origine per ipotesi criminose diverse rispetto a quella oggetto del procedimento a carico di NE TO.
Questo collegio condivide il principio di diritto evocato dal giudice d'appello, però tale principio non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente procedimento.
La fattispecie concreta, cui la regola enunciata da Sez. 6^, 27 marzo 2001, Cagnette, rv. 218784 è stata applicata, riguardava il delitto di violazione di segreto di ufficio che esauriva la sua condotta nella comunicazione intercettata, senza ulteriori e diversi comportamenti necessari per integrare il reato oggetto del procedimento. La regola in questione, dunque, va applicato allorquando la comunicazione intercettata costituisce essa stessa condotta delittuosa che, imprimendosi contestualmente alla commissione sul supporto magnetico registrante, lo rende corpo di reato.
La fattispecie criminosa oggetto del presente procedimento, invece, si è tutt'altro che esaurita con le conversazioni intercettate, in quanto soltanto un frammento della condotta è stato commesso mediante la conversazione che, in ogni caso, non è da ritenere mezzo esclusivo mediante il quale in concreto è stato commesso la malversazione. Altri e diversi comportamenti, quali la consegna del danaro e l'accordo definitivo per l'interessamento presso i pubblici funzionati competenti hanno completato la fattispecie de qua. In altri termini, il principio in questione configura una deroga alla disciplina generale al divieto posto dall'art. 270 c.p.p., e, come tale, è soggetto ai limiti rigorosi innanzi descritti, altrimenti si tradurrebbe in una generalizzata elusione delle norme in tema di utilizzo di intercettazioni in diversi procedimenti. Le conversazione sintetizzate nella decisione impugnata si inquadrano, dunque, nell'ambito dei mezzi di prova e a essi avrebbe dovuto essere applicata la disciplina processuale in materia di intercettazioni.
Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto attenersi alla regola posta nell'art. 270 c.p.p. nel rigettare la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni de quibus, compiendo una specifica valutazione di merito in ordine alla diversità sostanziale o meno del procedimento di provenienza dell'intercettazione rispetto a quello di utilizzo della stessa.
Nel compiere tale valutazione il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto secondo cui ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, ne' tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma riferibile al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale (Sez. 1^, 4 novembre 2004, Kunsmonas, rv. 230505).
2.- Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
In realtà, il ricorrente denuncia un difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto riguardante il complessivo quadro probatorio posto a fondamento del giudice d'appello per affermare la sussistenza del delitto de quo.
In particolare, manca la indicazione del valore probatorio degli altri elementi che, sebbene indicati nella esposizione in fatto della sentenza d'appello e valutati dal giudice di primo grado, sono stati trascurati nella motivazione della decisione impugnata. Il giudice d'appello riporta unicamente e per sintesi le risultanze delle intercettazioni, senza peraltro argomentare sugli ulteriori elementi di prova e fornire una complessiva valutazione del quadro probatorio che possa o meno prescindere dalle conversazioni registrate. 3.- In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà attenersi, nel nuovo giudizio, ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2005