Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7213
CASS
Sentenza 26 gennaio 2006

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In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, rientra nell'ambito delle ipotesi di superfluità del rinvio e di possibilità per la Corte di cassazione di dare i provvedimenti necessari (art. 620 lett. l) cod. proc. pen.), il caso in cui la parte civile abbia proposto ricorso, ex art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale il giudice di appello - rilevata erroneamente la violazione del "bis in idem" e di conseguenza erroneamente ritenuta inoperante la prescrizione - abbia pronunciato sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, considerato più favorevole all'intervenuta prescrizione del reato. (La Corte ha osservato che, in tal caso, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado che devono essere confermate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7213
    Data del deposito : 26 gennaio 2006

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