Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, rientra nell'ambito delle ipotesi di superfluità del rinvio e di possibilità per la Corte di cassazione di dare i provvedimenti necessari (art. 620 lett. l) cod. proc. pen.), il caso in cui la parte civile abbia proposto ricorso, ex art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale il giudice di appello - rilevata erroneamente la violazione del "bis in idem" e di conseguenza erroneamente ritenuta inoperante la prescrizione - abbia pronunciato sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, considerato più favorevole all'intervenuta prescrizione del reato. (La Corte ha osservato che, in tal caso, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado che devono essere confermate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7213 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 132
Dott. DI TOMASSI AR S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 012644/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO UI, quale legale rappresentante della p.c. SO s.r.l.;
nei confronti di:
2) TA OR LB, N. IL 15/09/1958;
3) AT MA, N. IL 31/05/1964;
avverso SENTENZA del 21/12/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il S. Proc. Gen. Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
sentito inoltre, per la ricorrente parte civile, l'avv. Limantoni, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del tribunale di Monza in data 12 novembre 2003 NO AT EL e AT AR vennero condannati, con attenuanti generiche valutate come equivalenti alle aggravanti, alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuti responsabili di furto aggravato di riviste, videocassette ed altro materiale editoriale in danno della SO s.p.a., commesso il 26 giugno 1996;
- che, su appello di entrambi gli imputati, la corte d'appello di Milano, con sentenza del 21 dicembre 2004, pur rilevando l'intervenuta prescrizione del reato, dichiarò, ritenendola più favorevole, l'improcedibilità dell'azione penale per precedente giudicato, sull'assunto che per il medesimo fatto erano state pronunciate, dal pretore di Monza, nei confronti del AT, sentenza di applicazione della pena in data 5 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 1996, e nei confronti della NI sentenza di condanna, poi confermata dalla corte d'appello di Milano il 19 dicembre 2001 e divenuta esecutiva il 15 novembre 2004;
- che avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione la costituita parte civile SO s.p.a., denunciando "mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto" sull'assunto, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, non vi sarebbe identità tra il fatto di cui alle precedenti sentenze e quello di cui al presente procedimento, essendo il primo costituito da un singolo episodio di furto aggravato commesso il 27 giugno 1996, per il quale gli imputato erano stati a suo tempo tratti in arresto in flagranza, mentre il presente procedimento riguarderebbe soltanto altri episodi di furto commessi sempre in danno della SO s.p.a. per circa sei mesi fino alla data del 26 giugno 1996.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 576 c.p.p. nella parte in cui questo consente alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti civili, conio stesso mezzo previsto per il pubblico ministero, avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata, come in questo caso, nel giudizio;
- che deve anche riconoscersi la fondatezza del gravame, non tanto sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione quanto sotto quello (riconoscibile in linea di diritto sulla base della medesima prospettazione avanzata dalla parte ricorrente), dell'erronea applicazione di legge e, segnatamente, dell'art. 649 c.p.p., risultando in effetti dall'esame degli atti (consentito e doveroso atteso il carattere processuale della norma anzidetta) che le precedenti sentenze pronunciate nei confronti degl'imputati riguardavano, come chiaramente emergente dalla letterale formulazione dei capi d'imputazione, il singolo episodio di furto commesso il 27 giugno 1996 mentre la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Monza il 12 novembre 2003 riguardava, come pure è dato rilevare dall'inequivoco tenore del capo d'imputazione, una serie di altri furti commessi dagli stessi imputati in danno della stessa ditta SO in epoca precedente, per circa sei mesi, fino alla data del 26 giugno 1996;
- che, peraltro, trattandosi di ricorso i cui effetti non possono che essere limitati alle statuizioni civili, con esclusione di ogni incidenza su quelle penali, il suo accoglimento non può comportare la sostituzione - che sarebbe, oltre tutto peggiorativa - del proscioglimento degl'imputati per precedente giudicato con quella per intervenuta prescrizione del reat, ma può e deve dar luogo, comunque, all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui, essendosi erroneamente ritenuta l'inoperatività della prescrizione, non è stato con essa provveduto - come invece si sarebbe dovuto - alla decisione sull'impugnazione ai soli effetti civili;
decisione che può essere adottata, in applicazione della regola dettata dall'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), direttamente da questa Corte nel senso della integrale conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, atteso che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'appello a suo tempo proposto dagl'imputati aveva ad oggetto soltanto il trattamento sanzionatorio;
- che l'accoglimento del ricorso della parte civile comporta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, che conferma. Condanna gli imputati AT e NI al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500, comprensivi di onorari.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006