Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2001, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
E 1 N Udienza 25.10.2000 Oggetto: IRPEF e ILOR anno 1982 ce 61013. O I C A R T 7 6 S 2 I E G R E R.G. L R N A N N A E REPUBBLICA ITALIANA L A D CRON: 3325 E E D E I T S B OLO TA] NO NO N TA N A E E I S 1 S 3 R I 1 E E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A . T N A SEZIONE TRIBUTARIA M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dai sigg.ri Magistrati: UFFICIO COPIE Presidente Dott. Vincenzo Carbone Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. Dott. Enrico Altieri Consigliere CANCELLERIA 3000 per diritti L. 8 FEB. 2001 Dott. Eugenio Amari rel. Consigliere IL CANCELLIERE Dott. Giuseppe Falcone Consigliere Consigliere Dott. Salvatore Di Palma CORTE SUP CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMP ING CIVILE SENTENZA N. 64013 sul ricorso proposto da AN RC, elett.te dom.to in Roma, via Monte delle Gioie 24, presso lo studio dell'avv. Claudio Schwarzenberg del foro di Roma, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv.-Antonio Lovisolo del foro di Genova, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello * Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione 1, n. 149, del 3.6/17.9.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
66/OP 1766 Uditi l'avv. Lovisolo per il contribuente e l'avv. dello Stato Di Stefano per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'inammissibilità del 1° motivo, l'accoglimento del 2° e per quanto di ragione del 4°, l'assorbimento del 3°. Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Genova emetteva nei confronti di RC AN avvisi di accertamento in rettifica relativamente agli anni 1979-1983 per l'attività d'impresa avente ad oggetto l'intermediazione per la vendita e la locazione di immobili. Il reddito di impresa veniva elevato da L.
2.486.000 a L. 55.286.000 per l'anno 1979, da L.
4.104.000 a L. 36.508.000 per l'anno 1980, da L.
6.633.000 a L. 92.132.000 per l'anno 1981, da L.
8.421.000 a L. 145.523.000 per l'anno 1982, da L.
8.777.000 a L. 287.058.000 per l'anno 1983. Gli accertamenti venivano impugnati dal contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria di 1° grado di Genova, che, con decisioni del 23/06/87, li annullava perché fondati sulle risultanze di un procedimento penale acquisite senza l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 35 d.p.r. 600/1973. L'Ufficio proponeva appello alla Commissione Tributaria di 2° grado di Genova, sostenendo che la decisione dei primi giudici era errata in quanto aveva emesso i propri accertamenti in seguito ad informative della polizia giudiziaria acquisite legittimamente. Il giudice di appello confermava la decisione della Commissione Tributaria di 1° grado. Con ricorso alla Commissione Tributaria Centrale l'Ufficio lamentava che i giudici dei precedenti gradi avevano erroneamente interpretato l'art. 35 del DPR 600/73. Deduceva, infatti, di avere utilizzato per i suoi accertamenti gli elementi risultanti da indagine bancaria svolta nell'ambito di un procedimento penale e trasmessi dalla Guardia di finanza norma dell'art. 33 del d.p.r. 600/1973 ( e non del successivo art. 35). La Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 1078 dell'11.1/14.4.1994, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi dell'Ufficio riformando le precedenti decisioni e rinviando alla Commissione tributaria di 2° grado (ora Commissione regionale) per la pronuncia sulla questione di merito ' attinente alla valutazione estimativa.. La Commissione Tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della decisione di 1° grado, confermava l'accertamento dell'Ufficio per quanto riguardava la determinazione dei ricavi ma riconosceva una deduzione forfettaria per costi del 30%; conseguentemente determinava il reddito d'impresa per l'anno 1981 in L. 76.037.500. Il. AN propone ricorso per Cassazione avverso quest'ultima decisione, deducendo: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo comma, n. 2, d.p.r. 600/73, non essendo utilizzabile - per i redditi conseguiti prima del 1982- la presunzione legale introdotta dal d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463, che equipara ai ricavi i versamenti sui conti bancari. D'altra parte, tale presunzione legale era circoscritta, in base all'art. 1, comma 1°, del d.p.r. CASS 463/1982, ai soli casi in cui la notizia delle operazioni annotate nei conti correnti e non registrate nella contabilità era stata rilevata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32 n. 7 o dell'art. 33, 2° comma;
soltanto con la novella introdotta con l'art. 18 della legge 413/1991 il legislatore aveva previsto la possibilità per gli uffici di avvalersi di tali presunzioni anche in ordine ai dati bancari provenienti dalle indagini preliminari penali ed ottenuti dagli uffici, ai sensi dell'art. 33, 3° comma, ovvero previa autorizzazione del giudice penale. Inoltre, l'accertamento era illegittimo perché non era 3 stata offerta al contribuente la possibilità di dimostrare in sede pre- contenziosa, la provenienza dei versamenti risultanti dai predetti conti;
b) la violazione o falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), d.p.r. 600/73, non ricorrendo alcun caso che consentisse all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo in base a presunzioni semplici;
c) la violazione dell'art. 39, secondo comma, d.p.r. 600/1973, non ricorrendo i presupposti stabiliti da tale norma per rettificare il reddito prescindendo dalle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza;
d) il vizio di insufficiente motivazione sulla sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno degli accertamenti eseguiti;
e) la decisività e l'assorbimento nelle precedenti considerazioni della questione relativa all'applicazione delle sanzioni, irrogate dall'Ufficio nella misura massima. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Il ricorso in esame, relativo all'anno d'imposta 1982, non merita accoglimento. La Commissione tributaria centrale, con decisione dell'11.1/14.4.1994, ha ritenuto la legittimità dell'utilizzazione, in sede di accertamento tributario, dei dati ed elementi bancari emersi nel corso di accessi, ispezioni e verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza su ordine del giudice penale nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 340 c.p.p. previgente. E ciò anche nel caso in cui l'Ufficio finanziario non посевите abbia eseguito la particolare prevista dall'art. 35 d.p.r. 600/1973 (parere " dell'ispettorato compartimentale ed autorizzazione del presidente della Commissione tributaria di 1° grado competente). Conseguentemente, con la menzionata decisione la Commissione centrale ha riconosciuto la validità degli atti di accertamento sotto il profilo indicato e ha rimesso la causa all'esame di altra sezione della Commissione tributaria di 2° grado per la 4 pronuncia sulla questione di merito attinente alla valutazione estimativa del reddito d'impresa. Non avendo il contribuente proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione Centrale, si é formata una preclusione all'esame di ogni questione diversa da quella estimativa, l'unica per la quale la causa é stata rimessa alla Commissione di 2° grado ( ora Commissione regionale). Per quanto concerne la valutazione estimativa del reddito dell'impresa, ridotto dalla Commissione regionale a seguito del riconoscimento di costi nella misura del 30% dei ricavi, il contribuente non ha proposto uno specifico motivo di ricorso per cassazione, che d'altra parte sarebbe stato inammissibile concernendo un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. Il motivo di ricorso relativo alle sanzioni perché applicate nella misura massima é nuovo, oltre ad essere formulato in modo del tutto generico. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Consegue, in base al criterio della soccombenza processuale, la condanna del ricorrente alle spese, da liquidarsi come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 2.100.000, di cui lire 2.000.000 per onorari e lire 100.000 per spese, oltre le spese prenotate a debito. S N Roma, 25.10.2000 O I Z A Il PresidentePres gate R Il Consigliere est. T 4 S 2 I . G R . E quis P R L . D A . L B E A A D D T I A S E 1 I N T 3 E R 1 N S E E . I S T A N E IL CANCELLIERE C1 A Osvaldo Ascanio M DEPOSITATO IN CANCELLERIA AZIONE Oggi ->3 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E T 5