Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
AULA 79 54/0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TRE Z ZA Presidente Dott. Alberto SPAN' Consigliere R.G.N.00420/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.18273 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD. 21.03.2001 da NG AN GE rapp.to e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con i quali elett.te domicilia in Roma, via Mentegazza, n. 24, presso il sig. GI Gardin, giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente
contro
U. S. L. N. 37 Unità Sanitaria Locale di Napoli, 1282 - intimata per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 06374/97 del 14.11/20.12.1997, R.G. n. 44373/93. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Adriano Casellato, in virtù di delega degli avv. ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, per NG GE;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Vincenzo Nardi, che ha concluso per la Dott. inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 17 dicembre 1993 il Pretore di Napoli accoglieva la domanda proposta da GE NG, medico convenzionato con la medicina fiscale, contro la Unità Sanitaria Locale n. 37 di Napoli (in appresso Usl 37), diretta al riconoscimento in suo favore delle le visite differenze dei compensi percepiti per fiscali dal settembre 1983 all'agosto 1986 come da D. M. 15 lugliotariffe istituite (tardivamente) con 1986 ed applicate dalla Usl 37 solo dall'agosto dello stesso anno senza adeguamenti dei compensi arretrati. I l Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello della Usl 37, rigettava la domanda del 2 NG sull'adeguamento dei compensi arretrati De ( condannava il NG stesso alla restituzione delle a tale titolo percepite in esecuzione della somme sentenza pretorile;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale: nel D. M. 15 luglio 1986 non era rinvenibile alcuna disposizione intesa all'effetto retroattivo delle tariffe con esso approvate per il periodo antecedente all'agosto 1986; in realtà, con il detto decreto era stata novellamente regolamentata la materia, sicché i nuovi compensi non potevano essere anche logicamente applicabili in senso retroattivo allorché non erano previsti i maggiori oneri di prestazione introdotti;
era pacifica la natura autonoma del rapporto convenzionale dei detti sanitari con la Usl;
inconferenti erano i riferimenti all'art. 36 della Costituzione, atteso che non era neanche stata dedotta la insufficienza del trattamento, essendo informata la domanda alle sole differenze scaturite per effetto delle nuove tariffe, e al principio di parità di trattamento con i sanitari che avevano epoca successiva all'agosto 1986 applicare visto in tariffe, atteso che le differenze erano le nuove giustificate dai maggiori oneri previsti dal decreto 3 ministeriale invocato;
detti compensi trovavano la lorc disciplina nelle relative convenzioni e non erano suscettibili di modifica per effetto di successive leggi regionali;
all'accoglimento dell'appello seguiva l'obbligo di restituzione da percepite in parte del sanitario delle somme esecuzione della sentenza di primo grado con gli interessi dalla data dell'erogazione, non operando, in tema di riforma della sentenza impugnata, il principio di irripetibilità per effetto di buona fede di utilizzo delle somme per esigenza di vita;
il e giurisprudenziale in materia giustificava contrasto la compensazione delle spese del doppio grado. NG GE propone avversO la predetta sentenza ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo di censura. L'Usl 37 non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso NG GE denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 r.d. n. 463 del 12 settembre 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, in relazione al D.M. del 15 luglio 1986, error in judicando e in procedendo, manifesta illogicità, omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la delibera n. 916 del 17 4 ottobre 1983 della Usl 37 а seguito di assunzione di sanitari in regime di convenzionamento per lo svolgimento dei controlli fiscali Inps, disponeva che essi avrebbero goduto delle medesime tariffe previste per gli adempimenti ex art. 5 della legge n. 300 del 1970; tale delibera recepiva ed estendeva ai medici fiscali convenzionati i trattamenti previsti per i medici convenzionati Inps;
le tariffe di cui 15 luglio 1986, applicabili, ancorché nonal D. M. direttamente, ma per effetto di richiamo, ai medici in convenzionamento, dovevano essere adeguate per effetto del d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83. Il motivo è inammissibile. Da quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, non risulta che nei giudizi di merito il NG abbia indicato come fondamento del proprio diritto la delibera della U.S.L. del 17 ottobre 1983, e, anzi, il Tribunale ha espressamente rilevato che nella specie risulta, da quanto esposto nel ricorso introduttivo, che la USL 37 avrebbe ritenuto di applicare i nuovi compensi solo con decorrenza dall'agosto 1986 (in attuazione della delibera regionale richiamata) sicché non risulta (né è dedotta) l'esistenza di un atto amministrativo di ricezione capace di confortare le richieste del ricorrente per il periodo precedente all'entrata in vigore del d.m. 1986. 5 На ancora aggiunto il Tribunale che anche il rinvio a provvedimenti della Giunta Regionale (nella specie sicuramente intervenuti solo in epoca successiva a quella per la quale si discute) non potrebbe costituire sufficiente fondamento ai fini dell'accoglimento della domanda, dovendo pur sempre valutarsi la concreta disciplina del rapporto quale risultante dalla convenzione con il sanitario. Pertanto, il sanitario, con l'invocare la citata delibera della U.S.L. n.37, della quale non trascrive che poche e non significative parole (così contravvenendo al fondamentale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e non consentendo di apprezzare la decisività dell'allegazione) introduce inammissibilmente in sede di legittimità una questione di fatto del tutto nuova. Il ricorso, pertanto, assorbito ogni altro motivo di censura, va dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale l'Ente intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La C orte dichiara inammissibile il ricorso, e non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 marzo 2001. Il Consigliere est. 6 Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparilla Vincenzo Trezza ACSLUERE Localieria PR I D A , 0 S 1 S 3 O L 3 . A L T T 5 , O R . A B A ' S I N L E D L P 3 S E A 7 I D T - N S 8 I - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E O D 7