Sentenza 11 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/04/2003, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto05722/03 LA CORTE, MA DLCASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 25156/00 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Cron.12773 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 1564 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 11/12/02 RAGONESI Rel. ConsigliereDott. Vittorio ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: FILATI MACLODIO SPA, in persona dell'Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato ENRICO GABRIELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE ONOFRI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO FISAC SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 SARDEGNA 29, presso l'avvocato GIORGIO VASI, che lo 2337 rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO -1- NAHMIAS, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1548/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARINI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato VASI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 26 aprile 1995, il Fallimento IS S.r.l. citava, dinanzi al Tribunale di Como, la Filati Maclodio S.p.A., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 67 secondo comma della legge fallimentare, pagamenti per il complessivo ammontare di £. 347.152.653 che la IS S.r.l. aveva eseguito a favore della Filati Maclodio S.p.A. nell'anno antecedente il fallimento (dichiarato dal Tribunale di Como con sentenza 31 gennaio 1994) e che la convenuta fosse condannata a restituire la predetta somma al Fallimento, con gli interessi legali dalla domanda al saldo. La Filati Maclodio S.p.A., costituitasi, resisteva a tale domanda, contestando di essere stata a conoscenza all'epoca dei pagamenti dello stato di decozione in cui si trovava la debitrice. Il Tribunale, con sentenza in data 11 febbraio 15 aprile 1997, accoglieva la domanda della Curatela fallimentare e, dichiarata la inefficacia dei pagamenti, condannava la Filati Maclodio S.p.A. a pagare al Fallimento £. 347.152.653, con gli interessi legali dal 28 aprile 1995 (data della domanda giudiziale) al saldo e con le spese del giudizio. Contro questa sentenza la Filati Maclodio S.p.A. proponeva appello. II Fallimento IS S.r.l. resisteva al gravame. La Corte d'appello di Milano rigettava l'appello. Ricorre per cassazione la Filati Maclodio spa sulla base di due motivi di ricorso illustrati con successiva memoria. Resiste con controricorso il fallimento della IS RL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Filati Maclodio S.p.A. deduce il vizio di violazione di legge e quello motivazionale da parte della impugnata sentenza per avere ritenuto la sussistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza nonostante non ricorressero a tal fine indizi gravi precisi e concordanti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 24 cost. e del principio del contraddittorio per non avere la corte di merito preso in esame gli elementi presuntivi idonei a far escludere la conoscenza dello stato d'insolvenza presenti in atti. Il primo motivo di ricorso è infondato . In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipula dell'atto poi impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza ben possono risultare da semplici indizi, purchè ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle cosiddette presunzioni semplici (e non assolute, o legali), idonee a formare oggetto di una concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass 7064/99). Tale valutazione è stata effettuata nel caso di specie dal giudice di secondo grado che con adeguata ed ampia motivazione,ha dato conto delle ragioni per cui le presunzioni acquisite in atti consentivano di ritenere sussistente la conoscenza dell'insolvenza. In particolare, la Corte territoriale ha desunto tale conoscenza dalla ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti nell'ultimo periodo da cui ha rilevato: a) che la IS RL si era resa ripetutamente inadempiente nel pagamento delle forniture a partire dal 1992 con una esposizione debitoria al 4 agosto 1992 di lire 418 milioni;
b) che a seguito di ciò era intervenuto un accordo per la rateizzazione del debito;
si erano modificate le c) che verificatisi ulteriori inadempimenti modalità di pagamento che dovevano avvenire non più con ricevuta bancaria differita di 60/90/120 giorni ma al momento della consegna della merce;
d) che a fronte di altri inadempimenti la IS aveva proposto nel febbraio 1993 un piano di rientro mediante l'emissione di sette tratte accettate;
e) che infine nel maggio 1993 la società Maclodio aveva interrotto le forniture. Tali circostanze costituiscono elementi indiziari che derivano direttamente dai rapporti contrattuali intercorsi tra la società fallita e la ricorrente e che, come tali, erano stati percepiti necessariamente in via diretta da quest'ultima la quale non poteva in virtù dell' esperienza comune, non aver tratto l'inevitabile conclusione che la IS RL versava in una crisi di liquidità. Tale indizi rivestono quei requisiti di gravità,precisione e concordanza che li rendono idonei di per sé a ritenere la sussistenza della conoscenza dello stato d'insolvenza. In relazione a tale aspetto sono prive di fondamento le censure mosse alla motivazione della sentenza per non aver essa tenuto conto di altri elementi risultanti dalle acquisizioni processuali. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che non sono sindacabili in sede di legittimità le valutazioni del giudice di merito circa la rilevanza dei mezzi di prova se sorrette da motivazione adeguata e congrua (Cass.. 1843/95; Cass., 5211/93,). Ed in relazione alle caratteristiche di quest'ultima si è puntualizzato che giudice di merito, mentre è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la sua decisione, non è obbligato a prendere in esame e disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata, onde risultino confutati per implicito quelli non accolti o non menzionati a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati" (Cass., 6956/95;Cass 2008/96;Cass 3904/00). La sentenza impugnata appare del tutto conforme ai principi dìanzi enunciati poiché essa non solo ha indicato gli elementi posti a fondamento della propria decisione ma ha anche preso in esame e confutato le censure avanzate dalla attuale ricorrente e, segnatamente, quelle relative alle modalità di pagamento alla consegna ( sarebbero state proposte dalla IS RL e sarebbero già state attuate in un precedente periodo) alla seconda rateizzazione del debito ed alla assenza di protesti (v. pagg. da 8 a 10 della sentenza impugnata). Per il resto, le ulteriori argomentazioni contenute nel ricorso (rilevanza del debito al 1982,repentinità del crollo della IS RL,lettera di messa in mora alla data dell'1.10.93,contenuti degli accordi di rateizzazione e delle modalità di pagamento etc) presentano aspetti d'inammissibilità in quanto costituiscono per un verso, delle censure in punto di fatto con le quali si tende a far valere una diversa valutazione di merito rispetto a quella fornita dalla sentenza impugnata e,dall'altro, tendono a sollecitare un riesame da parte della Corte della documentazione in atti che è invece preclusa in questa sede di legittimità. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Alla luce di quanto in precedenza esposto risulta evidente che la Corte d'appello di Milòano ha tenuto in debito conto le doglianze della ricorrente e che pertanto nessuna violazione del diritto di difesa e del contraddittorio può essere validamente accampato. Il ricorso va pertanto respinto. La società ricorrente va in conclusione condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 di onorari oltre spese forfettarie.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 di onorari oltre spese forfettarie. Roma 11.12.02 Il Cons.est. Il Presidente Hell mis IL CANDELIERE Andre Bianchi DEF APR. 2003 IL CANCELLIERE