Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A 4 / R 6 T 2 1 S . I R A . 5 G IN51 08/ 0 1 I P се E . . R R D N - A L A E T B D D B U I A S E B T N T E SUPREMA DI CASSAZIONE E 1 N S 3 E RT S 1 I S A E . E T O N A M Oggetto (2.59 c.1 lett. a) d.lgs. 4.546/92 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20196/98 Dott. Enrico PAPA Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Consigliere Cron. 10963 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Salvatore DI PALMA - Re. Consigliere Ud. 30/01/01 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO OM DI IL NU & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato ROCCO AGOSTINO, giusta mandato in calce;
ricorrente
contro
UFF. REGISTRO ATTI CIVILI FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE .160 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1 resistente avverso la sentenza n. 84/98 della Commissione regionale di FIRENZE, depositata il tributaria 06/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CAFFARELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CAPUTI AMBRENGHI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 18 aprile 1995 alla Commis- sione tributaria di I° grado di Firenze la Toscolombar- da di IL UC & C. S.n.c. impugnò il provvedimento dell'Ufficio del Registro di Firenze n.9237 del 10 feb- braio 1995, notificato il 24 febbraio 1995, con il qua- le non era stata accolta l'istanza della contribuente, volta alla definizione di controversia relativa ad in.v.im. decennale ai sensi dell'art.53 comma 9 della legge n.413 del 1991; che, con tale ricorso, la Società concluse, chie- 2 dendo l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accoglimento della domanda di definizione presentata con liquidazione del tributo, in via principale, ai sensi dell'art.53 comma 9, e, in via subordinata, ai sensi del comma 6 della stessa disposizione;
- che la Commissione adita, con decisione n.440 del 14 dicembre 1995, dichiarò il proprio difetto di giuri- sdizione, osservando che il provvedimento di diniego dell'ammissione del contribuente alla definizione delle controversie ai sensi della legge n.
4.3 del 1991 non è compreso tra gli atti impugnabili elencati nell'art.16 comma 1 del d.P.R. n. 636 del 1972; e che il diritto di difesa del contribuente non appare leso, posto che lo stesso può far valere le sue ragioni, dinanzi al giudi- ce tributario, avverso i provvedimenti impositivi, con i quali viene chiesto il pagamento dei tributi ritenuti "non condonabili", ovvero, in ipotesi di controversia pendente alla data del 1° gennaio 1992, dinanzi al giu- dice della relativa causa;
- che, avverso tale decisione, la Società Toscolom- barda propose appello dinanzi alla Commissione tributa- ria di II° grado di Firenze con attc del 14 febbraio 1996, chiedendo che, riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, nel merito, fosse accolta anche la domanda di condono;
3 che, costituitosi, l'Ufficio ribadì l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto n. 636 del 1972; eproposto nella vigenza del d. P. R. precisò che la Società aveva impugnato in separato giu- dizio la cartella esattoriale emessa in conseguenza del pronunciato diniego di ammissione al condono del 1991; - che la Commissione tributaria regionale di Firen- con sentenza n.84/30/98 del 6 luglio 1998, in par- ze, ziale riforma della decisione impugnata dichiarò la propria competenza a decidere;
e, ne merito, rigettò il ricorso introduttivo;
- che avverso tale sentenza la MB di IL UC & C. S.n.c. ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo un unico motivo di censura;
che il Ministro delle Finanze si è costituito nel presente giudizio. Considerato in diritto che, con l'unico motivo, la Società ricorrente MONE lamenta che la sentenza impugnata, decidendo nel merito il ricorso introduttivo, avrebbe violato l'art.59 comma 1 lett. a) del d.lgs. n.546 del 1992 ed avrebbe leso il diritto della contribuente al doppio grado di giurisdi- zione di merito;
che il ricorso merita accoglimento sulla base delle considerazioni che seguono: A)- E' noto che 4 l'art.59 comma 1 lett.a) del d.lgs n.546 del 1992 (che reca la rubrica: "Rimessione alla commissione provin- ciale") stabilisce, tra l'altro, che "la commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.... quando dichiara.... la giurisdizione negata dal primo giudice"; e che il secondo comma dello stesso articolo dispone, tra l'altro, che, "al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, la commissione tributaria regionale decide nel merito”; B)- E' evidente che tali disposizioni la - prima delle quali riproduce sostanzialmente quanto sta- tuito dall'art. 353 comma 1 cod. proc. civ. esprimono, come affermato da questa Corte a proposito della norma codicistica (cfr., tra le altre, sent. n. 7339 del 1998, a s.u.), una norma eccezionale, e quindi di stretta in- terpretazione, giustificata soltanto dall'esigenza di assicurare alla parte il doppio grado di giurisdizione di merito;
sicché, tale presupposto viene meno, e con esso la ratio della norma stessa, nell'ipotesi in cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente ed impropria formula del difetto di giurisdizione, conten- ga, in realtà, il rigetto della domanda;
C) - Ciò posto, non v'è dubbio che, nella specie come emerge chiara- mente dal contenuto della motivazione della decisione -di primo grado (cfr., supra, Ritenuto in fatto) tale 5 decisione esprima realmente una pronuncia di diniego della giurisdizione (l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art.53 della legge n.413 del 1991, non rien- tra nella giurisdizione delle commissioni tributarie secondo il disposto dell'art.16 comma 1 del d. P.R. n. 636 del 1972, come sost. dall'art. 7 del d.P.R. n. 739 del 1981 [cfr., ora, quanto espressamente statuito dall'art.19 comma 1 lett.h del d.lgs n.546 del 1992]); sicché, i Giudici a quibus, in applicazione del combi- nato disposto dell'art.59 commi 1 lett. a) e 2 del d.lgs. n.546 del 1992, dianzi riprodotte (cfr., supra, lett.A), nonostante la (ulteriore) domanda di decisione nel merito formulata dalla Società appellante, avrebbe- ro dovuto astenersi dal decidere il merito della con- troversia (ammissibilità, о non, nella fattispecie, della domanda di condono), limitandosi invece, una vol- ta dichiarata la giurisdizione tributaria, a rimettere la causa alla Commissione tributaria provinciale di Fi- renze;
D) - Siffatto error in procedendo in quanto in- tegrante violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione di merito, espresso dal combinato disposto delle norme più volte richiamate determina la nullità della sentenza impugnata, rile- vabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giu- dizio tributario, ivi compreso quello di legittimità; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata e -la relativa causa rinviata ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992 e 383 comma 3 cod.proc.civ. alla Com- la qualemissione tributaria provinciale di Firenze, provvederà a decidere il merito de la controversia, nonché a regolare le spese del presente grado di giudi- zio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria provinciale di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Pitar Enrico Papa Salvatore Di wall ماندویا CANCE✓LI IL CANCELLIERE C1 ONE Osvaldo Ascanio GORTE DEPOSITATO IN CANCELLERIA E Oggi - 6 APR 2001. N IO 86 IL CANCELLIERE C1 Z ANONE 19 A S / 5 R IA /4 OsvaldoAscanio S . T A IS N 26 R C - G . A E B .P.R T R . U L D L B A I A L D E R . D B T E I A T S T N SEN E 1 IA S 3 1 E I R . A E N T A M