Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2002, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA02825/02 IN NO DEL POPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE EREDITARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18521/99Dott. Mario - Presidente SPADONE Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 6586 771 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.10/01/02 Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti € sul ricorso proposto da: 26 FEB. 2002 il IL CANCELLIERE AN ST, IN MI, IN RI, IN BI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA €1,55 L.3000 F.CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CANCELLERIA MANZI, che li difende unitamente all'avvocato MARCO MARCHI, giusta delega in atti;
3310 ricorrenti - - contro elettivamente domiciliato in ROMA AN SPARTACO, FERRATELLA 41, presso lo studio VIA DELLA --- lo difendedell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che unitamente all'avvocato GUSTAVO MONTINI, giusta delega 2002 2 26 in atti;
6 -1- - controricorrente nonchè
contro
AN ON in PASQUETTI;
intimata -- avverso la sentenza n. 210/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Marco MARCHI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ET ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AN ON e AN NA convenivano in giudizio i propri fra- telli SP e JO esponendo che, morto il comune padre AN ET, non si era proceduto alla divisione del patrimonio mobiliare ereditato dal de- funto genitore comprensivo di un libretto bancario cointestato a SP e ET AN. Gli attori sostenevano che le somme depositate su tale li- bretto bancario provenivano da un altro libretto intestato al solo ET per cui doveva ritenersi superata la presunzione di comproprietà derivante dalla cointestazione di quello esistente al momento della morte del padre: da ciò la conseguente divisione del relativo integrale importo tra tutti gli eredi. AN SP si costituiva deducendo che il 50% delle somme depo- sitate sul libretto bancario in questione era di sua esclusiva proprietà. Con sentenza 11/10/1995 l'adito tribunale di Pordenone distribuiva tra tutti gli eredi l'intera somma contenuta nel libretto bancario cointestato rite- nendo provata la proprietà esclusiva di tale somma in capo al de cuius e, quindi, superata la presunzione di appartenenza ad entrambi i cointestatari. Avverso la detta sentenza AN SP proponeva appello al quale resistevano AN ON e gli eredi di AN NA. AN JO, come in primo grado, non si costituiva e rimaneva contumace. Con sentenza 12/4/1999 la corte di appello di Torino, in riforma dell'impugnata decisione, accertava la comproprietà di AN ET e del figlio SP in relazione ai beni in questione. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, dovendosi presumere la proprietà in parte eguale in capo ai cointestatari delle somme depositate su un libretto bancario cointestato, spettava agli appellati dimostrare il titolo 3 attribuente al solo padre la proprietà del danaro in contestazione;
che tale prova non era stata fornita e ciò indipendentemente dalla dimostrazione da parte dello SP di essere proprietario esclusivo della metà del danaro in questione;
che, come acquisito agli atti, vi era stato un “travaso” di danaro da un libretto intestato al solo padre al libretto cointestato;
che tale circo- stanza non era sufficiente per ritenere provata l'appartenenza al solo cointe- statario AN ET di tutta la somma depositata sul libretto cointestato;
che i versamenti su tale libretto erano in gran parte successivi al "travaso"; che lo SP aveva dimostrato di aver svolto attività artigianale in comu- nione con il padre e di aver così agevolato la raccolta di risparmio defluito nel libretto cointestato;
che, quindi, la prova si risolveva non in danno bensì in favore dello SP e della sua tesi di comproprietà del detto risparmio. La cassazione della sentenza della corte di appello di Torino è stata chie- sta, con ricorso affidato ad un motivo, da AN ON, AR Miche- le, AR AR e AR AB. AN SP ha resistito con controri- corso. AN JO non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso AN ON ed i AR denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa e con- traddittoria motivazione, in relazione agli articoli 2727, 2728, 2697 c.c. e 116 c.p.c. Deducono i ricorrenti che, al contrario di quanto affermato dalla corte di appello, il libretto cointestato fu alimentato solo con il danaro di provenienza dal libretto intestato a ET e che successivamente al "travaso" vi fu solo un versamento di £ 3.800.000 che riguardava danaro di esclusiva proprietà del ET. La corte di merito, in violazione dei principi 4 che regolano l'onere della prova, ha riconosciuto efficacia probatoria pre- suntiva alla cointestazione del libretto ed ha poi sorprendentemente degra- dato a mero indizio il libretto intestato al solo ET. Tra l'altro la corte ter- ritoriale ha contraddetto la sentenza di primo grado senza motivare il pro- prio convincimento e dando per scontato che il risparmio confluito nel li- bretto al solo AN ET ( poi travasato nel libretto cointestato ) fosse originato dal reddito prodotto per la costruzione di mobili. Il ragionamento della corte torinese è quindi censurabile anche perché, sussistendo in capo allo SP un preciso onere probatorio, parte da un presupposto assolu- tamente non provato. Le dette censure sono infondate risolvendosi tutte essenzialmente, quale più quale meno e pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrasta- re valutazione ed apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindaca- bile in sede di legittimità se come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motiva- zione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argo- mentativo seguito nell'impugnata sentenza. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita 5 disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non sono ravvisabili né il lamentato difetto di motiva- zione, né le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto - nel pieno rispetto delle regole che disciplinano l'onere della prova - che la presunzione di pari ap- partenenza ai cointestatari AN ET e AN SP (padre e fi- glio delle somme depositate nel libretto bancario agli stessi cointestati non poteva ritenersi vinta da prove o da gravi, precise e concordanti presunzioni contrarie. Al riguardo il giudice di secondo grado ha fatto espresso riferi- mento alle risultanze istruttorie ed ai documenti acquisiti. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e delle prove ac- 6 quisite con particolare riferimento ai versamenti effettuati sul conto bancario in questione. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi dell'appellante AN SP, ha implicitamente espresso una valuta- zione negativa delle contrapposte tesi degli appellati. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare è inconsistente la tesi dei ricorrenti relativa alla lamentata violazione degli articoli 1168 e 2697 c.c. e del principio dell'onere della prova in tema di appartenenza delle somme depositate su un libretto banca- rio cointestato. In definitiva, poiché resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ri- correnti pretendere il riesame del merito sol perché la valutazione delle ac- certate circostanze di fatto come operata dalla corte torinese non collima con le sue aspettative e confutazioni. 7 Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trat- tasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperi- bile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). Per quanto riguarda infine la asserita violazione degli articoli 2727 e 2728 c.c. è appena il caso di evidenziare che, come è pacifico nella giuri- sprudenza di questa Corte in tema di prova presuntiva, è incensurabile in se- de di legittimità l'apprezzamento discrezionale del giudice del merito circa lo stesso ricorso a tale mezzo di prova nonché circa la valutazione della ri- correnza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione: l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione ( sentenze 14/9/1999 n. 9782; 27/8/1999 n. 9015; 4/5/1999 n. 4406 ). Nella fattispecie in esame la corte di appello ha convenientemente moti- vato il procedimento logico di deduzione tenendo conto del complesso degli indizi e della pluralità dei fatti accertati in istruttoria coordinati e sottoposti 8 a valutazione critica globale e sintetica, nel loro insieme, alla stregua di ca- noni di ragionevole probabilità e verosimiglianza nonché nel rispetto di re- gole di comune esperienza e della possibilità di trarre illazioni derivanti dal principio dell'id quod plerumque accidit. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente AN SP, 129.11 delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in di- 45- 30PP spositivo. TOT 160,10
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del resistente AN SP, delle spese del giudizio di cassa- zione che liquida in complessivi euro $2,00 oltre euro 500,00 a titolo " I di onorari. Roma 10 gennaio 2002 Il presidente Il consigliere estensore Арийси CH ELLERE C1 Do Donatella D'Anna AGENZIA ENTRATE ROMA 1 200% 37760 26 FEB. Origente e ttsso Mana Responsabile Sa 9