Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
Integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso lo studio del difensore di fiducia ex art. 161, quarto comma, cod. proc. pen., qualora l'imputato non ha compiuto alcuna precedente elezione o dichiarazione di domicilio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2014, n. 7747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7747 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IANNELLI Enzo - Presidente - del 04/11/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 2481
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 23902/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE AR N. IL 27/04/1973;
avverso la sentenza n. 6797/2003 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IE IO, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 27.4.2006 con la quale la Corte d'Appello di Roma lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e 600,00 Euro di multa per la violazione dell'art. 648 c.p.. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.. p.1.) violazione di legge e nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato emessa all'udienza del 27 aprile 2006. La difesa rileva che l'imputato non ha mai eseguito alcuna elezione o dichiarazioni di domicilio così come rilevato dal tribunale di Latina in funzione di giudice dell'esecuzione con ordinanza numero 91/2013 depositata il 4 marzo 2014, dichiarando la nullità della notifica dell'estratto conto commerciale della sentenza d'appello siccome notificata negativamente in Latina, via Tagliamento n. 15 e successivamente al difensore ex art. 161 c.p.p.. La difesa rileva ancora che il decreto di citazione avanti alla corte d'appello è stato notificato proprio all'indirizzo su indicato, che l'atto non è stato ricevuto da nessuno perché al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario i genitori dell'imputato hanno dichiarato che il destinatario si era trasferito all'estero. La predetta notifica pertanto, conclude la difesa, doveva essere rinnovata previo il compimento degli adempimenti previsti dall'art. 157 c.p.p.. RITENUTO IN DIRITTO
Dalla lettura degli atti emerge che l'imputato successivamente alla esecuzione della sentenza del 27 aprile 2006 della Corte d'Appello di Roma, ha proposto incidente, avanti il giudice competente dolendosi della ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza siccome effettuata in Latina, v. Tagliamento 15, e successivamente al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4. Il giudice dell'esecuzione accogliendo il ricorso dell'imputato, revocando l'efficacia esecutiva della sentenza ha restituito in termini l'imputato ex art. 175 c.p.p. L'imputato in questa sede che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza con la quale la corte di appello ha affermato la contumacia dell'imputato, trattandosi di un provvedimento fondato su un presupposto erroneo e cioè su un giudizio di regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto;
dalla lettura dell'ordinanza del tribunale di Latina in funzione del giudice dell'esecuzione del 4 marzo 2014 deve darsi atto che l'imputato non ha eletto ne' dichiarato alcun domicilio in via Tagliamento n. 15 Latina, con la conseguenza che a fronte di una notificazione "negativa" era onere del giudice dell'appello, a fronte di una notificazione negativa del decreto di citazione a giudizio, disporre le ricerche dell'imputato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 2 non potendo procedere secondo le regole stabilite dall'art. 161 codice di rito, comma 4. L' inosservanza della disposizione relativa alla notificazione, in questo caso integra una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. che investe l'ordinanza con la quale è stata dichiarata la contumacia dell'imputato nel giudizio di appello, nonché gli atti processuali da questa dipendenti, ivi compresa la sentenza qui impugnata. Pertanto, accogliendo anche le conclusioni formulate dal procuratore generale in udienza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Roma per un nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015