Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
E 6 8 N 9 E O 1 I R / Z 4 2 A / A . 6 N R 2 N I 10392/01 EPUBBLICA ITALIANA T . L - S R P . I I B P . G . C E D L IN NOME DE PODIO I ALIA S L R I L A E D A . D B I D ORTE SUPR M A B Öggetto O T E R I Respo sobitit_ E T S 7 R 3 N I SEZIONE TERZA CIVILE E 1 E A T S . chisciplicity. E A N de Veterinar0 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 24927/00 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Cron. 23008 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Ud.11/05/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BE RA, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL I, presso 10 studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, difesa dagli avvocati GIOVANNI IZZI, CORRADO OLIVIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del presidente dott. ES AR, legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA 921 PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO -1- CONTALDI, che 10 difende unitamente all'avvocato ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
COMMCENTRES PROFSAN, MIN SANITA', PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE TORINO;
PREF TORINO;
intimati avversO la decisione n. 54/00 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, emessa il 10/4/2000, depositata il 28/09/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato OLIVIERO CORRADO;
udito l'Avvocato ROBERTO LONGHIN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con decisione adottata il 19 aprile 1999 e depositata il 6 settembre 1999, il Consiglio direttivo dell'Ordine del medici veterinari della Provincia di Torino dichiarava la dott.ssa LA RT responsabile dei seguenti due addebiti disciplinari: 1) avere, "nel prestare la propria opera professionale, dichiarato e fatto credere alla sig.ra LI proprietaria del cane IL femmina, di averla sottoposta ad intervento chirurgico di "isterectomia" con asportazione dell'utero che risulta invece non essere mai stato asportato, come accertato in sede di visita fatta eseguire presso altro professionista e confermato dall'esame necroscopico eseguito presso l'Università di Torino"; 2) "avere prestato } la propria attività professionale a copertura dell'attività veterinaria erogata all'Associazione Animalcity corrente in Torino, via Oslavia 19, ciò nell'esclusivo fine di indebito procacciamento di clientela, favorito dal rapporto all'indiretta, dall'impossibilità di controllo del rispetto del tariffario, della illusorietà di promesse commerciali e della violazione delle regole che informano la professione. Con la recidiva specifica nella infrazione" (nel capo di incolpazione n.2 le due parole qui scritte in corsivo "della" vanno corrette, per chiare ragioni sintattiche, in "dalla”). In conseguenza di tale dichiarazione di responsabilità lo stesso Consiglio direttivo infliggeva alla dott.ssa RT la sanzione della radiazione. La RT proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale, con la decisione depositata il 20 settembre 2000, accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione disciplinare alla sospensione dall'esercizio della professione per 3 4 mesi sei. In particolare la detta Commissione, in relazione ai motivi del ricorso della RT: a) affermava che correttamente il Consiglio direttivo dell'Ordine di Torino aveva respinto l'istanza di ricusazione del suo presidente proposta dall'incolpata; b) riteneva sussistente il primo dei due illeciti disciplinari sopra trascritti;
c) in ordine al secondo illecito disciplinare escludeva che fossero state raggiunte “prove evidenti di colpevolezza” in ordine allo “addebito relativo al procacciamento di clientela". Avverso la decisione della Commissione per gli esercenti le professioni sanitarie la dott.ssa LA RT ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sette motivi, ai quali ha resistito con controricorso l'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Torino. کی Motivi della decisione. 1.- Il primo motivo del ricorso concerne la "ricusazione del Giudice di primo grado: artt. 51 e 52 c.p.c.". Con esso si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondato il rigetto dell'istanza di ricusazione del presidente del Consiglio direttivo dell'Ordine provinciale di Torino, pronunziato da detto Consiglio. La ricorrente ritiene che tale presidente, quale socio del Centro Veterinario Torinese s.r.l., avesse un interesse diretto ex art.51 n.1 c.p.c. nel procedimento disciplinare, avendo tale società "promosso azione civile avente identica questione in diritto" contro la associazione Animalopoli, a cui la RT era interessata. La ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia escluso la sussistenza di un interesse del detto presidente sulla base di argomenti in parte “errati" ed in parte "fuorvianti". 4 5 Il motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 14 marzo 1961 n.579; 15 maggio 1972 n. 1442), il potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici non si esercita attraverso un'attività giurisdizionale. Tale funzione disciplinare ha natura amministrativa, in quanto svolta nei confronti di appartenenti ad un gruppo organizzato, da un organo che di questo è diretta emanazione, e nell'interno del gruppo, per violazione di interessi propri di questo. L'intervento della giurisdizione avviene dopo l'esercizio del potere del gruppo, a garanzia dei singoli;
ed ha luogo mediante } l'esame del provvedimento amministrativo che ha posto termine al procedimento sanzionatorio. Pertanto, non vi è doppio grado di giurisdizione disciplinare, ma un procedimento amministrativo, chiuso con un provvedimento, ed un processo in sede di impugnativa di questo davanti alla Commissione centrale, chiuso con sentenza. La lamentata partecipazione di un soggetto interessato alla decisione disciplinare del Consiglio dell'Ordine provinciale, pertanto, se fosse sussistente, concretizzerebbe un vizio di legittimità di tale provvedimento amministrativo, e non una violazione della normativa processuale. E', quindi, non pertinente il richiamo degli artt. 51 e 52 c.p.c. effettuato dalla ricorrente, non potendo considerarsi il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Torino un "giudice di primo grado", ma essendo esso un collegio amministrativo munito del potere di applicare in via non giurisdizionale le sanzioni disciplinari. 5 6 Il vizio di legittimità del provvedimento sanzionatorio - costituito dalla partecipazione al collegio decidente (che l'ha emanato) del presidente che, nell'istanza di ricusazione proposta allo stesso collegio dalla dott.ssa RT, si assume essere interessato all'atto è stato dedotto dalla RT nel ricorso giurisdizionale proposto alla Commissione centrale, ma è stato ritenuto insussistente dalla decisione impugnata, che ha ritenuto assente "la prova di un diretto collegamento tra il giudizio disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente e l'interesse diretto o indiretto del presidente a vedere sanzionata la ricorrente medesima". } La censura di tale decisione proposta con il ricorso per cassazione deduce un error in iudicando (e non in procedendo), perché l'accertamento sulla sussistenza o meno di un vizio di legittimità di un atto amministrativo (quale è, come si è detto, la decisione disciplinare della Commissione provinciale) costituisce un'indagine di fatto rientrante nei poteri del giudice di merito e qui sindacabile soltanto sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Così inquadrato il motivo di ricorso in esame, esso è inammissibile perché la ricorrente, per sostenere che sono errati gli argomenti sulla base dei quali è stato escluso un interesse diretto del presidente del Consiglio dell'Ordine provinciale, rinvia al contenuto degli atti del procedimento svoltosi davanti a tale Consiglio, che questa Corte non può prendere in esame per accertare la sussistenza di un error in iudicando. Anche il riferimento all'azione civile promossa dalla società di cui sarebbe socio il detto presidente, a prescindere da ogni valutazione sulla rilevanza di tale 6 7 elemento, rimane generico perché la ricorrente si limita a rinviare al “relativo atto giudiziario versato in atti”. Come argomento "fuorviante”, infine, la ricorrente critica un fatto (la deduzione del presidente di essere stato erroneamente indicato nell'istanza di ricusazione come GE, anziché come ES, AR) da cui la decisione impugnata ha affermato espressamente di volere "prescindere”. Viene, pertanto, censurato un argomento che è rimasto estraneo alla ratio decidendi della decisione impugnata. 2.- Con i motivi secondo, terzo, quarto e quinto la ricorrente censura l'affermazione di responsabilità per il primo dei due capi di incolpazione trascritti in narrativa. Tali motivi vanno, perciò, presi in ང ས་ ། esame in modo unitario. Con il secondo motivo la ricorrente deduce "violazione del diritto di difesa: art.24 della Costituzione, art.606 lettere c) e d) c.p.p., art. 184 c.p.c.", lamentando che non siano stati ammessi tre testimoni da lei indicati sul primo capo di incolpazione, uno dei quali (il dott. Gorgerino) ha assistito all'intervento chirurgico sul cane della sig.ra LI. Con il terzo motivo la ricorrente deduce "violazione di legge per totale carenza di motivazione", lamentando che nella decisione impugnata non siano state prese in considerazione le dichiarazioni scritte rilasciate dal dott. Gorgerino e dalla dott.ssa Menozzi. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che le argomentazioni della decisione impugnata non sono "idonee a rivelare la ratio decidendi", perché in tale decisione si afferma che “appare verosimile...che la ricorrente abbia proceduto ad una asportazione 7 8 parziale", in tal modo confermando la linea difensiva della ricorrente, la quale ha sostenuto che l'intervento era stato effettuato parzialmente per ragioni terapeutiche. Con il quinto motivo la ricorrente deduce "carenza e/o illogicità e/o incomprensibilità della motivazione", limitandosi però a ripetere censure già formulate con il primo, terzo e quarto motivo.
2.1. I motivi di ricorso sono infondati. - La decisione impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità della dott.ssa RT per avere dichiarato falsamente alla cliente sig.ra } LI di avere asportato l'utero dal cane di proprietà della stessa. La prova di tale illecito disciplinare è stata desunta dai referti di altri due veterinari (dott. Fogliato e dott. Bosio) che hanno successivamente operato il medesimo cane rilevando che l'utero era ancora nel suo addome e, soprattutto, dall'autopsia che sull'animale poi morto è stata eseguita dall'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Torino. La dichiarazione della dott.ssa RT di avere asportato l'utero dal cane della sig.ra LI è stata desunta, oltre dall'esposto di quest'ultima, dalle dichiarazioni della stessa sanitaria, la quale ha sostenuto di avere eseguito il detto intervento. La motivazione della decisione impugnata sulla responsabilità disciplinare per il capo di incolpazione in discorso, pertanto, sussiste, onde è infondata la censura di "totale carenza di motivazione". Per quanto attiene alle violazioni di norme processuali dedotte nel ricorso per la mancata ammissione di tre testimoni ed alla censura di mancata considerazione delle dichiarazioni scritte rilasciate da due degli 8 9 stessi tre testi, va premesso, in linea di principio, che tali doglianze possono assumere rilievo, ai sensi dell'art. 360 del codice di rito civile (essendo del tutto non pertinente il richiamo che la ricorrente fa alle norme del codice di procedura penale), soltanto in quanto comportano un vizio di motivazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito. Nel caso di specie, da un lato, la motivazione della decisione della Commissione centrale, essendo questa impugnabile ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, non è censurabile per insufficienza o incompletezza } della stessa;
dall'altro, la ricorrente non indica i fatti su cui i testimoni non ammessi avrebbero dovuto deporre, né riporta il contenuto delle dichiarazioni scritte che la decisione impugnata avrebbe omesso di prendere in esame, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed impedendo a questa Corte di valutare la decisività delle testimonianze e delle dichiarazioni per pervenire ad escludere l'illecito disciplinare. La censura formulata con il quarto motivo, infine, si riferisce all'affermazione della decisione impugnata secondo cui "appare verosimile....che la ricorrente abbia proceduto ad una asportazione parziale, rilasciando poi una ricevuta....p..per isterectomia+analisi istologica". Tale affermazione non è contraddittoria con la parte immediatamente precedente della decisione impugnata, in cui il Collegio decidente ha ritenuto provato l'illecito disciplinare contestato, ma si giustifica con la considerazione che detto Collegio ha dovuto motivare anche la sostituzione della sanzione della radiazione inflitta dall'Ordine 9 10 provinciale con la sospensione dall'esercizio professionale per mesi sei, sul presupposto che i due illeciti fossero meno gravi di quanto era stato ritenuto dal provvedimento impugnato. Ed invero il fatto contestato, se anche si fosse svolto come la decisione impugnata ha ritenuto "verosimile”, non escluderebbe il comportamento scorretto della dott.ssa RT, la quale avrebbe dovuto avvertire la cliente che l'asportazione dell'utero era soltanto parziale, in modo da evitare che si creasse l'affidamento sull'insussistenza nel cane di un organo che era invece ancora presente. } Permarrebbe pertanto, anche nella versione del fatto ritenuta "verosimile" dalla Commissione centrale, una dichiarazione falsa dell'incolpata alla cliente, pure se di entità meno grave di quella contestata nel capo di incolpazione.
3. Gli ultimi due motivi concernono il secondo degli illeciti disciplinari specificati in narrativa e vanno perciò esaminati contestualmente. Con il sesto motivo la ricorrente deduce "incomprensibilità della motivazione" relativa al detto illecito, lamentando che esso non sia stato escluso pur avendo la decisione impugnata ritenuto insussistente la finalizzazione della condotta ascrittale, contestata come "indebito procacciamento di clientela". Con il settimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 18 della Costituzione, osservando che, secondo la decisione impugnata, le si è incolpata di avere operato professionalmente “in copertura”, e cioè in 10 11 ambito associativo, fatto che non può ritenersi illecito essendo l'associazione Animalcity pienamente legittima. 3.1- I due motivi di ricorso sono infondati. La decisione impugnata ha ritenuto sussistente l'illecito nell'avere svolto l'attivitàdisciplinare contestato, consistente professionale sotto la copertura di un'associazione al fine di procacciarsi indebitamente clientela, finalità favorita dalla impossibilità di controllo del tariffario, dall'illusorietà di promesse commerciali, dalla violazione delle regole che informano la professione. A prova di tale illecito la Commissione centrale ha osservato che vi era "una coincidenza tra l'attività della ricorrente e la struttura (dell'associazione) a conduzione familiare” ed ha valutato rispondente alla realtà l'accusa che il comportamento della ricorrente era "inteso a ricondurre eventuali (sue) condotte omissive alla struttura presso la quale la stessa operava” quando ha ribadito il principio in precedenza da essa affermato "che il sanitario che svolge la sua professione in una struttura non può dichiararsi estraneo alle iniziative poste in essere impersonalmente dalla struttura medesima". Anche in ordine a questo secondo illecito disciplinare sussiste, pertanto, la motivazione della decisione impugnata. La ricorrente ritiene che tale motivazione sia "incomprensibile" perché interpreta erroneamente un passaggio della stessa, in cui la Commissione centrale, dopo avere ritenuto sussistente l'illecito, osserva che, per quanto attiene "al procacciamento di clientela, non sembra che l'Ordine abbia, su tale aspetto, raggiunto prove evidenti di colpevolezza”. Con tale affermazione la Commissione giudicante non ha inteso 11 12 escludere la contestata finalizzazione dello svolgimento della attività professionale della dott.ssa RT sotto la copertura dell'associazione, come si sostiene nel ricorso, ma ha piuttosto ritenuto non provato il conseguimento della perseguita finalità di procacciamento della clientela. La lettura del capo di incolpazione (trascritto in narrativa) rende evidente che l'illecito contestato alla ricorrente consiste nell'avere esercitato la professione sotto la copertura di un'associazione al fine di procacciarsi una indebita clientela, ma prescinde dal fatto che tale finalità sia stata effettivamente raggiunta. Né può dirsi che il capo di incolpazione comporti una violazione della libertà di associarsi perché la decisione impugnata ha considerato illecito disciplinare non il mero fatto dell'attività professionale svolta nell'ambito di un'associazione, ma l'utilizzazione di una struttura associativa per eludere le regole deontologiche. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma l'11 maggio 2001. Il Relatore-Estensore Il Presidente 282 Emma رس IL CANCELLIERE Giovanni Giambattis Depositata in Cancelleria oggi, li 30 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 12