Articolo 428 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 427Articolo 429
Versione
6 maggio 1952
Art. 428.
(Annotazione dei movimenti di sbarco)


Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l'ultimo sbarco, l'autorita' marittima mercantile, possibilmente prima, di procedere all'arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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