Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6454 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
0062606 REPUBBLICA 06 454 / 02 IN NOME DEL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 177/99 Dott. Michele Cantillo Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 18416 Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere Cons. Rel. Ud. 10/01/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 62606 Amministrazione delle Finanze dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghes CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dello Stato, che Richiesta copla studio 12, presso l'Avvocatura Generale IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 455 rappresenta e difende per legge;
- ricorrente 118 MAG 2002 IL CANCELLIERE
contro
LA GR, elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano 42, presso lo studio Lo Giudice CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Richiesta copia-studio dal Sig. PS Adalberto Gueli di Roma;
per diritti € 1.55 controricorrente¡|- - 18 MAG. 2002 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 17/3/98, depositata il 12/3/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. OGGETTO: Imposta di registro. Ordinanza di liquidazione dei compensi degli arbitri. Trattamento tributario. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato De Stefano, nonché l'avv. Lo Giudice, che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive richieste;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, La Corte, Cosserva quanto segue. Con atto notificato il 16/12/1998, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato proponeva ricorso contro la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato la nullità dell'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio del Registro di Frosinone aveva preteso di assoggettare all'imposta proporzionale del 3% l'ammontare dei corrispettivi corrisposti a LA GR a titolo di compenso per la partecipazione ad un collegio arbitrale in qualità di segretaria. 2 Esponeva la ricorrente che i giudici a quo avevano ritenuto di poter risolvere la causa ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Simile decisione risultava, tuttavia, viziata da violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché da difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, perché la norma sopra citata riguardava l'ipotesi della registrazione in caso d'uso dei contratti di lavoro autonomo, mentre nel caso in esame si discuteva di una liquidazione fatta con ordinanza dal Presidente del Tribunale di Frosinone. La Commissione Tributaria Regionale si era dilungata a spiegare le ragioni per cui gli onorari pagati ai componenti del collegio arbitrale dovevano ricondursi nel novero dei redditi di lavoro autonomo e, cioè, all'interno di una categoria che oltre a presupporre il possesso di un particolare status soggettivo (di cui la LA era priva), poteva venire invece in rilievo ai fini delle imposte dirette, ma non di quella di registro, in relazione alla quale si trattava unicamente di verificare se la prestazione eseguita dall'interessato rientrasse о meno nel campo di 3 applicazione dell'Iva. Ma su tale punto, i giudici di appello non avevano svolto nessuna indagine e pur dichiarando di voler assicurare lo stesso trattamento a situazioni oggettivamente analoghe, avevano sostanzialmente componenti finito per esentare da ogni tributo che non svolgevano alcuna libera professione, privilegiandoli senza motivo rispetto agli altri che erano al contrario obbligati a conteggiare anche l'Iva sui propri onorari. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva pertanto per la cassazione della sentenza impugnata con ogni correlata statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che LA GR, all'epoca dipendente della P.A., si è rivolta assieme ad altri al Presidente del Tribunale di Frosinone per ottenere la quantificazione dei compensi а lei dovuti per la partecipazione ad un collegio arbitrale in qualità di segretaria. Il giudice adito ha provveduto in conformità e la 4 relativa ordinanza è stata registrata a tassa fissa ad Iva di sul presupposto dell'assoggettamento tutte le prestazioni in essa contemplate. dell'errore, l'Ufficio ha provveduto a Accortosi liquidare l'imposta nella misura del 3% e la LA ha impugnato il conseguente avviso davanti alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Frosinone. Quest'ultima ha rigettato, però, il ricorso e la appellata alla Commissionecontribuente si è Tributaria Regionale, che dopo aver classificato i compensi in questione come redditi di lavoro autonomo, ha ricordato che la fonte dell'obbligo di pagarli andava ricercata nell'avvenuta esecuzione della prestazione d'opera e non nella liquidazione fattane dagli arbitri o, in difetto di accordo, dal presidente del tribunale, il cui provvedimento poteva venire perciò in considerazione soltanto quale "indicatore del contenuto economico del rapporto stesso". Alla luce di quanto sopra, hanno proseguito i giudici a quo, non v'era dunque motivo per non riconoscere anche alla LA (pacificamente fuori dal campo di applicazione dell'Iva), il trattamento contemplato dall'art. 10 della parte seconda della 5 Tariffa allegata al DPR n. 131/1986 che, per l'appunto, prevedeva l'imposta fissa per la registrazione dei contratti di lavoro autonomo. L'Amministrazione ha, come si è visto, censurato la predetta decisione con due motivi a proposito dei quali conviene anzitutto premettere che in mancanza un'apposita pattuizionedi contrattuale, gli arbitri possono provvedere direttamente alla liquidazione dei compensi dovuti al collegio (art. 814 cpc), formulando al riguardo una proposta che ove accettata dalle parti, dà vita ad una convenzione assolutamente distinta dall'iniziale compromesso (C.Cass. 1998/04741 e 1999/03945). Se invece le parti non aderiscono alla proposta, gli arbitri debbono rivolgersi al competente presidente del tribunale, il quale procede alla determinazione dei compensi di tutti i componenti del collegio, ivi compreso il segretario (C.Cass. 1987/04722 e 1994/03839) con ordinanza che lungi dal presentare un carattere meramente esecutivo ha, in realtà, natura di sentenza in quanto destinata a d'interessi così creatosi risolvere il conflitto 1998/04548, 1999/12146, fra le parti (C. Cass. 2000/06513 e 2001/03035) Consegue da ciò che ai fini dell'imposta di 6 registro, anche il provvedimento di cui all'art. 814 срс rientra fra quelli che definendo una controversia civile, vanno assoggettati al regime di cui all'art. 8, parte prima, della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986. Tale norma prevede, fra l'altro, le diverse aliquote dell'uno e del tre per cento a seconda che i provvedimenti si riducano ad accertare un diritto a contenuto patrimoniale ovvero rechino il trasferimento o la costituzione di un diritto reale oppure la condanna al pagamento di somme, valori od altre prestazioni. Ed è proprio a questo secondo gruppo di atti appartiene puregiudiziari che, in definitiva, l'ordinanza di liquidazione di cui all'art. 814 cpc, atteso che con la medesima il presidente del tribunale non si limita ad accertare un fatto giuridico o la reale situazione esistente fra le parti, ma determina le spettanze dei componenti del collegio arbitrale con un provvedimento che potendo formare anche oggetto di esecuzione forzata, equivale, sostanzialmente, ad una vera e propria pronuncia di condanna (v., in tal senso, anche C.T.C., Sez. 21, dec. n.1992/01868). sostenuto dalla Conformemente а quanto 7 Amministrazione, va pertanto riconosciuto che la liquidazione di cui si discute non avrebbe dovuto essere assoggettata all' imposta fissa, bensì a quella proporzionale del 3%, ovverossia proprio al con l'avviso oggetto tributo preteso dall'Ufficio del presente giudizio. accoglimento del primo motivo del ricorso e In dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va pertanto cassata senza necessità di nessun rinvio degli atti perché non occorrendo alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso presentato dalla LA alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Frosinone. Non varrebbe in contrario obiettare che nelle deduzioni depositate nel corso delle precedenti fasi, l'Ufficio ha sempre giustificato la sua pretesa con riferimento all'art. 9 anziché all'art. 8, lett. c) della parte prima della Tariffa. Simile obiezione non sarebbe infatti decisiva perché anche a prescindere dalla circostanza che liquidazione non contiene alcunal'avviso di indicazione in tal senso, ma soltanto l'enunciazione dell'atto su cui pagare l'imposta, non potrebbe in ogni caso trascurarsi che 8 l'individuazione della norma esattamente applicabile rientra nel potere-dovere del giudice, che qualora non operi nessuna immutazione del fatto, può discostarsi dalle valutazioni delle parti senza con ciò travalicare dai limiti dei poteri a lui attribuiti. All'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione consegue la condanna della LA al pagamento delle spese del presente giudizio e di quello di appello, che si liquidano in complessivi 250,00 euro per il giudizio di secondo grado ed in 600,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate a debito, per quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata merito, rigetta il ricorso e, decidendo nel LA, che condanna al introduttivo della pagamento delle spese del presente giudizio e di quello di appello, che si liquidano in complessivi 250,00 euro per il giudizio di secondo grado ed in 600,00 euro, 100,00 dei quali per esborsi, oltre le spese prenotate а debito, per quello di legittimità. Roma, il 10/1/2002 IL CONSIGLIEREpoucer filt. 6 IL PRESIDENTEJuly E 8 9 N A 1 I O / I 4 R 5 Z / . 6 A A 2 N R T . T - U R S . I B B P . I . G D L E R L IM ALE L R T E A D . A B I D S A A I N T E E R S 1 T E 3 I N 1 T A E . S A IL CANCELAERE C1 E N M NZ TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 MAG. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NT TI 10