Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
La norma di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, intende riferirsi non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle dichiarazioni. Ne deriva che tale inutilizzabilità non può colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto, nè poteva in concreto assumere, la qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, posto che l'imputato non può sindacare la scelta del P.M. di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste.
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2005, n. 6380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6380 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 27/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 00088
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 018259/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ME AR, N. IL 21/04/1977;
avverso SENTENZA del 04/02/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI E.;
Udito il difensore Avv. Visconti Gregorio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 4 febbraio 2002, la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio disposto a seguito dell'annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 22 giugno 2000 della sentenza della medesima Corte di appello del 30 novembre 1999, con la quale ME MI era stato assolto dall'imputazione di spaccio di sostanza stupefacente perché il fatto non sussiste, ha confermato la sentenza pronunciata il 3 marzo 1999, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale lo stesso ME era stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi otto di reclusione e lire 4.000.000 di multa.
Propone ricorso per Cassazione il difensore il quale deduce vari motivi. Nel primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto erroneamente i giudici del merito avrebbero disatteso la eccepita inutilizzabilità, a norma dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da tale EN, asserito acquirente dello stupefacente, in quanto costui avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio come indagato;
ne', sottolinea il ricorrente, potrebbe valere l'assunto che nella specie si è proceduto con le forme del giudizio abbreviato, in quanto anche in quella sede possono essere dedotti i vizi di inutilizzabilità c.d. patologica. Si contesta poi l'assunto secondo il quale risulterebbe improprio il richiamo, evocato dal ricorrente, relativo alla pretesa violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., in quanto - sostiene il ricorrente - le dichiarazioni del EN sarebbero pur sempre contenute in "verbali redatti da agenti di polizia giudiziaria". Si lamenta, infine, violazione di legge e omessa motivazione in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ed in merito alla mancata riduzione della pena. Il ricorso è palesemente infondato. A proposito dei primi due motivi di gravame, infatti, va ribadito che l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, intende riferirsi, con la richiamata espressione testuale, non all'inizio del procedimento ma solo - come è evidente - all'inizio della attività di assunzione delle dichiarazioni. L'inutilizzabilità di queste ultime, quindi, tradizionalmente raccordata alla garanzia del nemo tenetur se detegere, da un lato, non può che essere limitata al singolo atto nel quale le dichiarazioni medesime vengono ad essere contenute, dall'altro, postula che l'assoggettamento alle indagini del dichiarante derivi non da una delibazione potenziale ed ipotetica, ma da un apprezzamento che presenti i caratteri della concretezza e della attualità. Ne deriva, pertanto, che la inutilizzbilità prevista dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., non può colpire le dichiarazioni rese da un soggetto che non abbia mai assunto, ne' poteva in concreto assumere, la qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, restando al tempo stesso escluso che l'imputato possa sindacare la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale nei confronti di chi sia stato escusso in qualità di teste;
sicché - si è affermato - le dichiarazioni rese da costui sono utilizzabili, non essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 63 cod. proc. pen., che avrebbero imposto la interruzione dell'esame (Cass., Sez. 4^, 4 maggio 2004, Bragantini;
Cass., Sez. 2^, 14 ottobre 2003, Di Capua;
Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2002, Azzena). D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, in tema di stupefacenti, poiché la destinazione ad uso di terzi costituisce elemento essenziale del reato, la persona trovata in possesso di sostanza stupefacente va considerata, almeno fino a che nei suoi confronti non siano emersi concreti elementi indicativi della finalità di spaccio o non sia stata effettuata l'iscrizione nel registro degli indagati, persona informata sui fatti, le cui dichiarazioni pertanto possono essere utilizzabili contro i terzi ai sensi dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen (Cass., Sez. 4^, 24 febbraio 2001, Fontana;
Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2003, Fabrizio;
Cass., Sez. 6^, 30 marzo 2004, Dentale). Del tutto inconferente si rivela, poi, il richiamo che il ricorrente opera all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., posto che la documentazione recante le dichiarazioni rese dal EN, in sè utilizzabile in sede di giudizio abbreviato, non presenta alcun tipo di correlazione con il divieto evocato e, quindi, correttamente disatteso da parte dei giudici a quibus. Tanto il terzo che il quarto motivo di ricorso, infine, sono palesemente inammissibili per assoluta genericità delle relative doglianze.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005