CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16913 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18936/2020 R.G. proposto da: RI GE e RI NC, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Cremona, con domicilio digitale in atti. RICORRENTI contro OG BE, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Antonucci, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE e RI LA, rappresentata e difesa dall'avvocato CO Mazzotta, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE e AURORA SOCIETA' IMMOBILIARE SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato Aureliano Chiodo, con domicilio digitale in atti. CONTRORICORRENTE\RICORRENTE INCIDENTALE e RI AR, RI NA, RI IT, Civile Sent. Sez. 2 Num. 16913 Anno 2026 Presidente: AS NA Relatore: TU IU Data pubblicazione: 29/05/2026 2 di 12 RI ON, rappresentati e difesi dall'avvocato RO Masi, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTI- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 648/2020, depositata il 05/06/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale RO Maria DEER, che ha chiesto di respingere il ricorso principale e i ricorsi incidentali. Uditi gli avv.ti. Barbara Cremona, Maria Antonucci e Cristina Centanni. FATTI DI CAUSA 1. CO e ROnna RR hanno evocato in giudizio la RE EL RR, affinché venisse disposta la riduzione della donazione che la convenuta aveva ricevuto del comune genitore ON ZZ in data 11.10.2001. Con sentenza non definitiva n. 1509/2007 il Tribunale di Cosenza ha ridotto la donazione, quantificando la quota indisponibile in € 6.552,82; con sentenza definitiva n. 2568/2009, ha attribuito in quota indivisa a CO e ROnna RR i seguenti immobili siti in Castiglione Cosentino: 1) piena proprietà del terreno di cui al fg. 2, particelle 90, 376, 379, 2) il 66,66% del terreno al fg. 2, particella 380, oltre un conguaglio di € 871 posto a carico di RR EL, titolare del restante del 33,33%. Successivamente, in data 21.7.2010, il coniuge di EL RR, RO GN, ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 2568/2009, nella parte in cui aveva attribuito a CO e ROnna RR il 66,66% della part. 380, sostenendo di aver acquistato la quota di 4/8 dell’immobile con atto di compravendita dell’11.10.2001, trascritto anteriormente alla trascrizione della sentenza n. 2568/2009. 3 di 12 Nelle more EL RR e il coniuge RO GN avevano permutato con OR Immobiliare S.r.l. i terreni di cui erano divenuti proprietari in forza della sentenza n. 2568/2009, ottenendo in cambio l’appartamento con locale box ubicato nel Comune di Torano Castello, alla via Abramo Cariati, in catasto fabbricati al foglio di mappa 14, particella 1508, sub 8 (appartamento) e, sub 16 (garage), oggetto di un fondo patrimoniale costituito in data 9.11.2010. Con autonoma citazione ROnna RR e gli eredi di CO RR hanno chiesto al Tribunale di Cosenza di dichiarare la nullità, o inefficacia del contratto di permuta e di disporre la restituzione dei terreni;
in subordine, di accertare la simulazione assoluta e l’inefficacia della permuta e dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ovvero, revocare entrambi gli atti ai sensi dell’art. art. 2901 c.c.. I beni ricevuti in permuta sono stati successivamente alienati dalla S.r.l. OR Immobiliare a IO OR FR e RR, che sono intervenuti nei diversi giudizi riuniti, assumendo di aver acquistato in buona fede gli immobili e chiedendo, nel caso di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell’OR Immobiliare S.r.l., la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo, oltre accessori, alle spese sostenute per il rogito notarile e al risarcimento danni oltre al risarcimento del danno. Il tribunale, con sentenza del 20.3.2017, ha accolto l’opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 2568/2009 e ha dichiarato RO GN titolare di ¼ della part. 380, acquistata in epoca anteriore all’inizio del giudizio di divisione cui non era stato chiamato a partecipare;
ha disposto una nuova divisione, escludendo i beni ceduti in permuta all’OR immobiliare, ha reintegrato la legittima per equivalente e ha condannato EL RR al pagamento di €. 6552,82 in favore di ROnna RR e degli eredi di CO RR;
ha respinto la domanda di simulazione della permuta e ha 4 di 12 revocato il fondo patrimoniale sui beni in relazione al debito di EL Spizzini derivante dalla riduzione della donazione;
ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente opposizione all’esecuzione sulla part. 380 proposta da EL RR, respingendo tutte le altre domande, incluse quelle proposte dagli OR verso l’OR Immobiliare. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello. Secondo la Corte distrettuale il primo giudice non poteva disporre una nuova divisione ma avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare l’inefficacia della sentenza di divisione n. 2568/2009 relativamente alla part. 380. In particolare, poiché, riguardo a detta porzione, la sentenza dell’11.11.2009 non aveva previsto la divisione ma il mantenimento della comunione tra i tre germani CO, ROnna e EL RR (in misura di un terzo ciascuno), una volta affermato che RO GN era proprietario di ¼ della part. 380, occorreva procedere unicamente alla esatta individuazione delle quote spettanti ai legittimari su detta porzione. Quindi, considerato che NA e CO RR avevano chiesto di lasciare i cespiti ad essi spettanti in comunione indivisa, la Corte di merito ha diviso il restante 75% della part. 380 (detratta la quota di RO GN), assegnando a EL il 37,5% del bene e il restante 37,5% agli altri coeredi, con conferma dell’attribuzione in favore di questi ultimi delle restanti partt. 90, 376 e 379. Ha ordinato la restituzione dei beni sul rilievo che l’accoglimento dell’opposizione di terzo non aveva fatto venir meno la sentenza n. 2568/2009, che era passata in giudicato il 30.3.2010, prima della permuta stipulata da EL RR e GN RO con la società OR Immobiliare S.r.l., osservando che i beni erano stati ceduti alla società allorquando EL RR non ne era più proprietaria. 5 di 12 Ha dichiarato parzialmente inefficace anche la successiva vendita ai coniugi RR\OR, poiché stipulata il 4.11.2011 dopo la trascrizione della sentenza n. 2586/2009 (in data 4.2.2011) che aveva disposto l’assegnazione dei beni agli attori. Il giudice distrettuale ha infine asserito che la restituzione degli immobili non era preclusa, poiché l’obbligo restitutorio derivava, ai sensi dell’art. 2909 c.c., direttamente dalla sentenza 2568/2009 passata in giudicato, indipendentemente dall’anteriorità della trascrizione. Ha infine respinto gli appelli incidentali dei coniugi OR RR relativamente alla revocatoria del fondo patrimoniale, ritenendo generiche le contestazioni riguardo all’eventus damni e all’intento fraudolento, nonché l’opposizione all’esecuzione proposta da EL RR per far valere i diritti di comproprietà sulla particella 380; ha compensato per un terzo le spese del doppio grado di giudizio nei soli confronti di RO GN, ponendo a carico di quest’ultimo la restante quota di due terzi, e ha condannato EL RR, OR Immobiliare S.r.l., FR RR e IO OR al rimborso in favore degli appellanti delle spese di causa che ha liquidato, per il primo grado, in complessivi euro 10.356,00 e per il secondo grado in complessivi euro 8.804,00. La cassazione della sentenza è chiesta con autonome impugnazioni da IO OR e FR RR con ricorso basato su tre motivi, da GN RO con ricorso affidato a due motivi, da RR EL con ricorso affidato a tre motivi e dalla OR Società immobiliare S.R.L., che ha formulato un unico motivo di ricorso. Hanno resistito RI RR, NA RR, ON RR e RI RR con tre distinti controricorsi e con ulteriore controricorso in replica ai ricorsi incidentali. Con ordinanza interlocutoria n. 22917/2025 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. 6 di 12 Le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dei coniugi RR OR è stato notificato per primo e ha natura di impugnazione principale;
gli altri ricorsi hanno natura incidentale. 2. E’ preliminare l’esame del ricorso di EL RR che, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 111, 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost.. La ricorrente sostiene che l’accoglimento dell’opposizione rendeva necessario procedere alla fase rescissoria e disporre una nuova divisione al fine di determinare le quote di riserva spettanti a ciascun legittimario alla luce della nuova situazione determinata dalla riconosciuta appartenenza di ¼ della part. 380 in capo a RO GN. Evidenzia che il valore delle part. 90, 376, 379 e 380 corrispondeva parzialmente alla somma pari al valore della legittima (€ 6552,82), tanto che il giudice di primo grado aveva disposto il pagamento di un conguaglio di € 847,00, e lamenta che, una volta sottratta dalla part. 380 la superficie pari al 25% di proprietà di GN, le siano pervenuti beni di valore inferiore alla legittima. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deducendo che la Corte territoriale abbia fatto discendere dalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dalla riduzione dei diritti spettanti a ROnna RR e agli eredi di CO RR al 37,50% in luogo del 66,66 % anche l’inefficacia parziale dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulata dai ricorrenti, occorrendo procedere ad una nuova divisione con attribuzione dell’equivalente della quota spettante ai singoli coeredi, facendo salvi la permuta e i successivi trasferimenti. 7 di 12 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 6, L. 247/2012, per aver la Corte d’appello omesso di considerare, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della lite corrispondeva a quello delle due quote di legittima attribuite agli eredi pretermessi, compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00. 2.1. I primi due motivi sono fondati, il terzo è assorbito. L’originaria sentenza definitiva n. 2568/2009, sul presupposto che con la donazione ricevuta da EL RR fosse stata lesa la quota di riserva degli altri due coeredi CO e ROnna RR (cui competevano beni di valore pari ad € 11.252,06), aveva disposto la divisione ed aveva assegnato le part. 90, 376 e 379 ai suddetti due legittimari, unitamente al 66% della part. 380, oltre a un conguaglio a ricevere di € 871,40. La decisione, passata in giudicato, era stata oggetto di opposizione di terzo da parte di RO GN, che aveva rivendicato ¼ della part. 380 per averla acquistata da terzi, unitamente alla moglie EL RR, prima che quest’ultima ricevesse la donazione paterna. Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva riconosciuto OB GN proprietario di ¼ e aveva proceduto ad una nuova divisione per equivalente, liquidando a ciascun coerede a titolo di legittima l’importo di €. 6552,00, facendo salvi i successivi trasferimenti dei beni donati. La Corte di appello ha riformato la pronuncia, limitandosi a redistribuire tra i tre coeredi la sola quota residua della part. 380, reputando di non poter rivalutare, all’esito dell’accoglimento dell’opposizione di terzo, l’assetto dell’originaria divisione e se fosse necessario ricalcolare le quote di legittima, tenendo conto della minor consistenza dell’asse e alla luce del valore di stima assegnato a ciascun cespite, ciò sul presupposto di un insussistente vincolo della domanda proposta dall’GN. 8 di 12 Secondo l’insegnamento delle SU nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alios" non deve solo provvedere eventualmente all'accoglimento dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo e su quella originaria. Anche nell’opposizione del terzo, titolare di un diritto incompatibile con quello originariamente azionato, la struttura del giudizio in una fase rescindente, diretta ad accertare l’esistenza del diritto del terzo, e di una fase rescissoria, volta a stabilire l’incidenza di tale diritto sul giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta, comporta la necessità di una nuova decisione sulla domanda oggetto del giudizio in cui venne pronunciata la sentenza opposta. Se l'opposizione viene accolta e la sentenza inter alios caducata, non permane neppure l'efficacia della sentenza stessa fra le parti originarie;
il rapporto sostanziale tra tali parti è regolato dalla nuova decisione rescissoria sulla domanda originaria, considerando l'incidenza del diritto del terzo opponente. Il medesimo effetto si produce quando l'opposizione, ritenuta ammissibile per esser stata dedotta una situazione legittimante, sia poi rigettata nel profilo rescissorio, negando la prevalenza del diritto del terzo: in tale secondo caso la nuova decisione di rigetto dell'opposizione, poiché accerta il diritto fra le parti originarie nel contraddittorio del terzo e, dunque, anche per l'esclusione della prevalenza su di esso del diritto fatto valere da quest’ultimo, si concreta in un accertamento nuovo, vincolante anche per il terzo (Cass. SU. 1238/2015, par. 17). Quindi, la rivalutazione dell’assetto della divisione non era affatto preclusa, poiché l'accoglimento dell'opposizione di terzo, anche se 9 di 12 normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione (Cass. 6261/2009; Cass. 833/1993). Il Collegio di merito non poteva ravvisare un ostacolo nel fatto che la domanda di opposizione era volta solo ad ottenere il riconoscimento del diritto spettante a RO GN sulla part. 380, ma doveva stabilire se, per effetto della sottrazione della massa di ¼ di tale cespite, non fosse venuta meno la stessa lesione della quota di riserva già accertata con la sentenza n. 1509/2007, tenendo conto del valore di stima delle restanti particelle, o se fosse necessario rimodulare la reintegra o l’entità dei conguagli. Sussiste, sotto tale profilo, l’interesse di EL RR a dolersi della pronuncia, intendendo ottenere un nuovo accertamento volto a verificare la sussistenza della lesione o a diversamente reintegrare la riserva alla luce della nuova situazione determinata dall’accoglimento dell’opposizione di terzo. Il giudice di rinvio terrà conto che, quando viene meno il giudicato opponibile ai terzi aventi causa dai donatari ai sensi dell’art. 2909 c.c., la soluzione del conflitto con i legittimari resta affidata al disposto dell’art. 2652 n. 8 c.c., secondo cui la trascrizione della domanda di riduzione (non della sentenza, che resta irrilevante a tale effetto) effettuata entro dieci anni dall’apertura della successione, prevale sulle trascrizioni anteriori;
in mancanza di trascrizione della domanda entro tale termine, è fatto salvo il diritto dell’avente causa fondato su atto trascritto anteriormente. È assorbita ogni altra questione. 3. Con il primo motivo di ricorso proposto da RO GN si censura la violazione degli artt. 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello proceduto ad una revoca parziale della sentenza n. 2568/2009, dovendo invece disporre una nuova 10 di 12 regolazione delle successione e dovendo liquidare le quote di legittima per equivalente, facendo salva la permuta dei suoli. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 324 c.p.c. e gli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia sia dell’atto di permuta che dell’atto di compravendita e per aver accolto la domanda di restituzione svolta dagli appellanti sui beni attribuiti dalla sentenza 2568/2009, privando illegittimamente il ricorrente della proprietà del proprio immobile e del diritto di disporne liberamente. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. 115/2002, per aver la Corte d’Appello omesso di regolare le spese di lite sulla base del valore delle due quote di legittima attribuite agli eredi pretermessi, compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00. Il ricorrente si duole che la pronuncia lo abbia condannato al pagamento di due terzi delle spese processuali, pur non essendo egli soccombente, ed abbia omesso di considerare che gli appellanti beneficiavamo del patrocinio a spese dello Stato. Con l’unico motivo del ricorso incidentale della OR Società Immobiliare S.r.l. si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia dell’atto di permuta e della successiva compravendita dei beni controversi e per aver disposto la restituzione, in luogo di far salvi i diritti acquistati dei terzi in buona fede in assenza di trascrizione della domanda di riduzione, essendo la sentenza inopponibile ai terzi aventi causa dai donatari. Con il primo motivo di ricorso di IO OR e FR RR si denuncia la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, contestando alla Corte territoriale di aver fatto discendere dalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dalla diversa modulazione dei diritti spettanti a ROnna RR e agli eredi di CO RR, ridotti al 37,50% anche l’inefficacia parziale 11 di 12 dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulato dai ricorrenti, senza procedere ad una nuova reintegra per equivalente della quota di riserva, in violazione del principio del giusto processo e realizzando un’illegittima ingerenza dello Stato nella proprietà e nella vita privata dei ricorrenti, privati della casa di abitazione. Il secondo motivo denuncia sotto altro profilo la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sostenendo che la Corte di appello abbia illegittimamente dichiarato l’inefficacia degli atti di trasferimento di beni controversi sull’errato convincimento di non poter procedere ad un nuovo esame delle domande di riduzione, mentre il riconoscimento dei diritti spettanti a RO GN sulla part. 380 rendeva necessario operare una diversa distribuzione dei cespiti caduti in successione. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. 115/2002, per aver la Corte d’Appello, nel regolare le spese di lite, omesso di considerare il valore delle quote di riserva, rientrante nello scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. I ricorsi sono assorbiti, essendo il loro esito dipendente dalla rivalutazione delle statuizione adottate dalla sentenza impugnata riguardo alla sussistenza e alle modalità di reintegra della quota di legittima spettante a ROnna RR e agli eredi di CO RR e alla soluzione del conflitto con i legittimari. Sono accolti i primi due motivi del ricorso incidentale di EL RR, è assorbito il terzo;
sono inoltre assorbiti il ricorso principale e i restanti i ricorsi incidentali, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale di EL RR, dichiara assorbito il terzo motivo nonché il ricorso principale e i restanti ricorsi incidentali;
12 di 12 cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026. Il Consigliere IU TU La Presidente NA AS
in subordine, di accertare la simulazione assoluta e l’inefficacia della permuta e dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, ovvero, revocare entrambi gli atti ai sensi dell’art. art. 2901 c.c.. I beni ricevuti in permuta sono stati successivamente alienati dalla S.r.l. OR Immobiliare a IO OR FR e RR, che sono intervenuti nei diversi giudizi riuniti, assumendo di aver acquistato in buona fede gli immobili e chiedendo, nel caso di accoglimento delle domande formulate nei confronti dell’OR Immobiliare S.r.l., la condanna di quest’ultima alla restituzione del prezzo, oltre accessori, alle spese sostenute per il rogito notarile e al risarcimento danni oltre al risarcimento del danno. Il tribunale, con sentenza del 20.3.2017, ha accolto l’opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 2568/2009 e ha dichiarato RO GN titolare di ¼ della part. 380, acquistata in epoca anteriore all’inizio del giudizio di divisione cui non era stato chiamato a partecipare;
ha disposto una nuova divisione, escludendo i beni ceduti in permuta all’OR immobiliare, ha reintegrato la legittima per equivalente e ha condannato EL RR al pagamento di €. 6552,82 in favore di ROnna RR e degli eredi di CO RR;
ha respinto la domanda di simulazione della permuta e ha 4 di 12 revocato il fondo patrimoniale sui beni in relazione al debito di EL Spizzini derivante dalla riduzione della donazione;
ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente opposizione all’esecuzione sulla part. 380 proposta da EL RR, respingendo tutte le altre domande, incluse quelle proposte dagli OR verso l’OR Immobiliare. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello. Secondo la Corte distrettuale il primo giudice non poteva disporre una nuova divisione ma avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare l’inefficacia della sentenza di divisione n. 2568/2009 relativamente alla part. 380. In particolare, poiché, riguardo a detta porzione, la sentenza dell’11.11.2009 non aveva previsto la divisione ma il mantenimento della comunione tra i tre germani CO, ROnna e EL RR (in misura di un terzo ciascuno), una volta affermato che RO GN era proprietario di ¼ della part. 380, occorreva procedere unicamente alla esatta individuazione delle quote spettanti ai legittimari su detta porzione. Quindi, considerato che NA e CO RR avevano chiesto di lasciare i cespiti ad essi spettanti in comunione indivisa, la Corte di merito ha diviso il restante 75% della part. 380 (detratta la quota di RO GN), assegnando a EL il 37,5% del bene e il restante 37,5% agli altri coeredi, con conferma dell’attribuzione in favore di questi ultimi delle restanti partt. 90, 376 e 379. Ha ordinato la restituzione dei beni sul rilievo che l’accoglimento dell’opposizione di terzo non aveva fatto venir meno la sentenza n. 2568/2009, che era passata in giudicato il 30.3.2010, prima della permuta stipulata da EL RR e GN RO con la società OR Immobiliare S.r.l., osservando che i beni erano stati ceduti alla società allorquando EL RR non ne era più proprietaria. 5 di 12 Ha dichiarato parzialmente inefficace anche la successiva vendita ai coniugi RR\OR, poiché stipulata il 4.11.2011 dopo la trascrizione della sentenza n. 2586/2009 (in data 4.2.2011) che aveva disposto l’assegnazione dei beni agli attori. Il giudice distrettuale ha infine asserito che la restituzione degli immobili non era preclusa, poiché l’obbligo restitutorio derivava, ai sensi dell’art. 2909 c.c., direttamente dalla sentenza 2568/2009 passata in giudicato, indipendentemente dall’anteriorità della trascrizione. Ha infine respinto gli appelli incidentali dei coniugi OR RR relativamente alla revocatoria del fondo patrimoniale, ritenendo generiche le contestazioni riguardo all’eventus damni e all’intento fraudolento, nonché l’opposizione all’esecuzione proposta da EL RR per far valere i diritti di comproprietà sulla particella 380; ha compensato per un terzo le spese del doppio grado di giudizio nei soli confronti di RO GN, ponendo a carico di quest’ultimo la restante quota di due terzi, e ha condannato EL RR, OR Immobiliare S.r.l., FR RR e IO OR al rimborso in favore degli appellanti delle spese di causa che ha liquidato, per il primo grado, in complessivi euro 10.356,00 e per il secondo grado in complessivi euro 8.804,00. La cassazione della sentenza è chiesta con autonome impugnazioni da IO OR e FR RR con ricorso basato su tre motivi, da GN RO con ricorso affidato a due motivi, da RR EL con ricorso affidato a tre motivi e dalla OR Società immobiliare S.R.L., che ha formulato un unico motivo di ricorso. Hanno resistito RI RR, NA RR, ON RR e RI RR con tre distinti controricorsi e con ulteriore controricorso in replica ai ricorsi incidentali. Con ordinanza interlocutoria n. 22917/2025 la causa è stata rimessa in pubblica udienza. 6 di 12 Le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dei coniugi RR OR è stato notificato per primo e ha natura di impugnazione principale;
gli altri ricorsi hanno natura incidentale. 2. E’ preliminare l’esame del ricorso di EL RR che, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 111, 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost.. La ricorrente sostiene che l’accoglimento dell’opposizione rendeva necessario procedere alla fase rescissoria e disporre una nuova divisione al fine di determinare le quote di riserva spettanti a ciascun legittimario alla luce della nuova situazione determinata dalla riconosciuta appartenenza di ¼ della part. 380 in capo a RO GN. Evidenzia che il valore delle part. 90, 376, 379 e 380 corrispondeva parzialmente alla somma pari al valore della legittima (€ 6552,82), tanto che il giudice di primo grado aveva disposto il pagamento di un conguaglio di € 847,00, e lamenta che, una volta sottratta dalla part. 380 la superficie pari al 25% di proprietà di GN, le siano pervenuti beni di valore inferiore alla legittima. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deducendo che la Corte territoriale abbia fatto discendere dalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dalla riduzione dei diritti spettanti a ROnna RR e agli eredi di CO RR al 37,50% in luogo del 66,66 % anche l’inefficacia parziale dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulata dai ricorrenti, occorrendo procedere ad una nuova divisione con attribuzione dell’equivalente della quota spettante ai singoli coeredi, facendo salvi la permuta e i successivi trasferimenti. 7 di 12 Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13, comma 6, L. 247/2012, per aver la Corte d’appello omesso di considerare, ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della lite corrispondeva a quello delle due quote di legittima attribuite agli eredi pretermessi, compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00. 2.1. I primi due motivi sono fondati, il terzo è assorbito. L’originaria sentenza definitiva n. 2568/2009, sul presupposto che con la donazione ricevuta da EL RR fosse stata lesa la quota di riserva degli altri due coeredi CO e ROnna RR (cui competevano beni di valore pari ad € 11.252,06), aveva disposto la divisione ed aveva assegnato le part. 90, 376 e 379 ai suddetti due legittimari, unitamente al 66% della part. 380, oltre a un conguaglio a ricevere di € 871,40. La decisione, passata in giudicato, era stata oggetto di opposizione di terzo da parte di RO GN, che aveva rivendicato ¼ della part. 380 per averla acquistata da terzi, unitamente alla moglie EL RR, prima che quest’ultima ricevesse la donazione paterna. Il tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva riconosciuto OB GN proprietario di ¼ e aveva proceduto ad una nuova divisione per equivalente, liquidando a ciascun coerede a titolo di legittima l’importo di €. 6552,00, facendo salvi i successivi trasferimenti dei beni donati. La Corte di appello ha riformato la pronuncia, limitandosi a redistribuire tra i tre coeredi la sola quota residua della part. 380, reputando di non poter rivalutare, all’esito dell’accoglimento dell’opposizione di terzo, l’assetto dell’originaria divisione e se fosse necessario ricalcolare le quote di legittima, tenendo conto della minor consistenza dell’asse e alla luce del valore di stima assegnato a ciascun cespite, ciò sul presupposto di un insussistente vincolo della domanda proposta dall’GN. 8 di 12 Secondo l’insegnamento delle SU nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alios" non deve solo provvedere eventualmente all'accoglimento dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo e su quella originaria. Anche nell’opposizione del terzo, titolare di un diritto incompatibile con quello originariamente azionato, la struttura del giudizio in una fase rescindente, diretta ad accertare l’esistenza del diritto del terzo, e di una fase rescissoria, volta a stabilire l’incidenza di tale diritto sul giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza opposta, comporta la necessità di una nuova decisione sulla domanda oggetto del giudizio in cui venne pronunciata la sentenza opposta. Se l'opposizione viene accolta e la sentenza inter alios caducata, non permane neppure l'efficacia della sentenza stessa fra le parti originarie;
il rapporto sostanziale tra tali parti è regolato dalla nuova decisione rescissoria sulla domanda originaria, considerando l'incidenza del diritto del terzo opponente. Il medesimo effetto si produce quando l'opposizione, ritenuta ammissibile per esser stata dedotta una situazione legittimante, sia poi rigettata nel profilo rescissorio, negando la prevalenza del diritto del terzo: in tale secondo caso la nuova decisione di rigetto dell'opposizione, poiché accerta il diritto fra le parti originarie nel contraddittorio del terzo e, dunque, anche per l'esclusione della prevalenza su di esso del diritto fatto valere da quest’ultimo, si concreta in un accertamento nuovo, vincolante anche per il terzo (Cass. SU. 1238/2015, par. 17). Quindi, la rivalutazione dell’assetto della divisione non era affatto preclusa, poiché l'accoglimento dell'opposizione di terzo, anche se 9 di 12 normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione (Cass. 6261/2009; Cass. 833/1993). Il Collegio di merito non poteva ravvisare un ostacolo nel fatto che la domanda di opposizione era volta solo ad ottenere il riconoscimento del diritto spettante a RO GN sulla part. 380, ma doveva stabilire se, per effetto della sottrazione della massa di ¼ di tale cespite, non fosse venuta meno la stessa lesione della quota di riserva già accertata con la sentenza n. 1509/2007, tenendo conto del valore di stima delle restanti particelle, o se fosse necessario rimodulare la reintegra o l’entità dei conguagli. Sussiste, sotto tale profilo, l’interesse di EL RR a dolersi della pronuncia, intendendo ottenere un nuovo accertamento volto a verificare la sussistenza della lesione o a diversamente reintegrare la riserva alla luce della nuova situazione determinata dall’accoglimento dell’opposizione di terzo. Il giudice di rinvio terrà conto che, quando viene meno il giudicato opponibile ai terzi aventi causa dai donatari ai sensi dell’art. 2909 c.c., la soluzione del conflitto con i legittimari resta affidata al disposto dell’art. 2652 n. 8 c.c., secondo cui la trascrizione della domanda di riduzione (non della sentenza, che resta irrilevante a tale effetto) effettuata entro dieci anni dall’apertura della successione, prevale sulle trascrizioni anteriori;
in mancanza di trascrizione della domanda entro tale termine, è fatto salvo il diritto dell’avente causa fondato su atto trascritto anteriormente. È assorbita ogni altra questione. 3. Con il primo motivo di ricorso proposto da RO GN si censura la violazione degli artt. 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello proceduto ad una revoca parziale della sentenza n. 2568/2009, dovendo invece disporre una nuova 10 di 12 regolazione delle successione e dovendo liquidare le quote di legittima per equivalente, facendo salva la permuta dei suoli. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 324 c.p.c. e gli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia sia dell’atto di permuta che dell’atto di compravendita e per aver accolto la domanda di restituzione svolta dagli appellanti sui beni attribuiti dalla sentenza 2568/2009, privando illegittimamente il ricorrente della proprietà del proprio immobile e del diritto di disporne liberamente. Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. 115/2002, per aver la Corte d’Appello omesso di regolare le spese di lite sulla base del valore delle due quote di legittima attribuite agli eredi pretermessi, compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00. Il ricorrente si duole che la pronuncia lo abbia condannato al pagamento di due terzi delle spese processuali, pur non essendo egli soccombente, ed abbia omesso di considerare che gli appellanti beneficiavamo del patrocinio a spese dello Stato. Con l’unico motivo del ricorso incidentale della OR Società Immobiliare S.r.l. si deduce la violazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 2909 e 563 c.c., per aver la Corte d’Appello dichiarato l’inefficacia dell’atto di permuta e della successiva compravendita dei beni controversi e per aver disposto la restituzione, in luogo di far salvi i diritti acquistati dei terzi in buona fede in assenza di trascrizione della domanda di riduzione, essendo la sentenza inopponibile ai terzi aventi causa dai donatari. Con il primo motivo di ricorso di IO OR e FR RR si denuncia la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, contestando alla Corte territoriale di aver fatto discendere dalla revoca parziale della sentenza n. 2568/2009 e dalla diversa modulazione dei diritti spettanti a ROnna RR e agli eredi di CO RR, ridotti al 37,50% anche l’inefficacia parziale 11 di 12 dell’atto di permuta e dell’atto di compravendita stipulato dai ricorrenti, senza procedere ad una nuova reintegra per equivalente della quota di riserva, in violazione del principio del giusto processo e realizzando un’illegittima ingerenza dello Stato nella proprietà e nella vita privata dei ricorrenti, privati della casa di abitazione. Il secondo motivo denuncia sotto altro profilo la violazione dell’artt. 111, 324 c.p.c. e artt. 2909 e 563 c.c., 111 Cost., 8 CEDU e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, sostenendo che la Corte di appello abbia illegittimamente dichiarato l’inefficacia degli atti di trasferimento di beni controversi sull’errato convincimento di non poter procedere ad un nuovo esame delle domande di riduzione, mentre il riconoscimento dei diritti spettanti a RO GN sulla part. 380 rendeva necessario operare una diversa distribuzione dei cespiti caduti in successione. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. 115/2002, per aver la Corte d’Appello, nel regolare le spese di lite, omesso di considerare il valore delle quote di riserva, rientrante nello scaglione ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. I ricorsi sono assorbiti, essendo il loro esito dipendente dalla rivalutazione delle statuizione adottate dalla sentenza impugnata riguardo alla sussistenza e alle modalità di reintegra della quota di legittima spettante a ROnna RR e agli eredi di CO RR e alla soluzione del conflitto con i legittimari. Sono accolti i primi due motivi del ricorso incidentale di EL RR, è assorbito il terzo;
sono inoltre assorbiti il ricorso principale e i restanti i ricorsi incidentali, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale di EL RR, dichiara assorbito il terzo motivo nonché il ricorso principale e i restanti ricorsi incidentali;
12 di 12 cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026. Il Consigliere IU TU La Presidente NA AS