CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2023, n. 24955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24955 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TI nata a [...] il [...] avverso il decreto emesso in data 11 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta nell'interesse di NA SS, di rimessione in termini per la formulazione di tempestiva opposizione, avverso il decreto penale dì condanna n. 1028/20122, emesso nei confronti della predetta, stante l'omessa notifica all'effettivo domicilio, diverso da quello dichiarato nell'atto formale, nonché al difensore di fiducia, in assenza di mandato conferito all'avv. Elisabetta Candidi destinataria della notifica effettuata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24955 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 Il provvedimento di inammissibilità fonda sulla considerazione che il difensore, avv. E. Candidi, era stato nominato di ufficio, che la dichiarazione di domicilio risulta da un verbale sottoscritto dalla SS, personalmente, cinque anni prima e che il plico postale, concernente il decreto penale, risulta essere stato immesso nella cassetta postale intestata all'interessata, con restituzione per compiuta giacenza. 2. Avverso detto decreto ha proposto tempestivo ricorso l'interessata, per il tramite del difensore avv. C. Busca, denunciando tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e si contesta la ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza. Si sarebbe trascurata la documentazione prodotta dalla difesa, concernente la certificazione della residenza storica dell'interessata, con indicazione, quale civico, del n. 8 e non n. 9, ove, invece, si è compiuta la giacenza relativa alla notifica dell'atto. In ogni caso, si sottolinea che le modalità di notificazione, in uno alla certificazione storica prodotta, costituiscono motivo per reputare, quanto meno, l'incertezza della conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, non suscettibile di essere sanata sulla base della rilevata immissione in cassetta dal plico, da parte dell'incaricato alla notifica e dall'apposizione della sottoscrizione, in calce al verbale di dichiarazione di domicilio, indicate dal giudice. Infine, si rileva che la SS si sarebbe limitata ad indicare, come luogo dove ricevere le notifiche, quello di sua residenza. 2.2.Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. quanto all'individuazione del termine per la richiesta di restituzione. La data di effettiva conoscenza dell'atto è quella del 22 giugno 2021; sicché l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, depositata in data 5 luglio 2021, deve essere considerata tempestiva, decorrendo il dies a quo dei trenta giorni dalla data in cui l'istante ebbe a ritirare, tramite un terzo, il fascicolo processuale (22 giugno 2021), richiesto in data 8 giugno 2021. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della documentazione allegata per provare la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al medesimo Giudice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si osserva che l'esame degli atti, necessario in relazione alla qualità delle questioni devolute (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, quando la censura prospettata si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U., n. 42792 del 31/20/2001, Policastro, Rv. 220092), ha consentito di acclarare che la notifica alla SS del decreto penale di condanna è avvenuta tramite invio dell'atto alla Via Spirito Santo n. 9, di Cave (Rm,) luogo — evidentemente effettivamente esistente — ove risulta immesso avviso in cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo, con plico che non è stato ritirato nei dieci giorni successivi (con restituzione al mittente, per compiuta giacenza) perfezionandosi, pertanto, la procedura in data 22 marzo 2016 secondo le modalità di notifica a mezzo servizio postale (cfr. disp. artt. 157, comma 8, cod. proc. pen. e 8, commi 4 e 5, legge n. 890 del 1982). A ciò si deve aggiungere che nel verbale con dichiarazione di domicilio resa dalla medesima dinanzi al Carabinieri di Colleferro, l'indirizzo espressamente indicato, ove la SS ha dichiarato domicilio, corrisponde a quello in cui è stata tentata la notifica, sito in Via Santo Spirito, civico n. 9 (Cave), mentre dal certificato di residenza storica reperito in atti, risulta che la predetta era residente dal 30 gennaio 2012 al 28 novembre 2016 (cioè in epoca coeva alla data della notifica), al civico n. 8 della medesima via. Tanto premesso, si deve rilevare che, a differenza ad esempio dell'art. 159 cod. proc. pen. (notificazioni in caso di irreperibilità), il concetto di residenza anagrafica non trova menzione nell'art. 157 cod. proc. pen., che disciplina la prima notificazione all'imputato non detenuto;
quel che rileva, infatti, in caso di mancata notifica a mani proprie, è in prima battuta la casa di abitazione e in seconda il luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa (comma 1); seguono la temporanea dimora o un qualsiasi recapito (comma 2) presso cui sia reperibile. L'ordine dei luoghi dove può essere effettuata la prima notificazione può essere, però, derogato nel caso in cui il destinatario dell'atto dichiari o elegga altrove il luogo di domicilio (art. 161 cod. proc. pen.). Per "dichiarazione" si intende la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati, e implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra il destinatario della notifica e il luogo dichiarato, al contrario dell'elezione che rappresenta, invece, la manifestazione di un potere di autonomia di indicare un luogo diverso (da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona 3 (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, atto negoziale ricettizio di natura costitutiva (tra le altre, Sez. 3, sent. n. 22844 del 26/03/2003, Barbiera, Rv. 224870). Sia elezione che dichiarazione postulano, tuttavia, un sufficiente grado di specificazione atto a consentire il superamento della presunzione di collegamento fra destinatario della notificazione e sua residenza anagrafica (Sez. 1, n. 33233 del 15/06/2004, Saccenti, Rv. 229919), presunzione che resta rilevante quando non siano noti i luoghi di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e che può corrispondere all'effettività della situazione ove la stessa venga positivamente accertata (Sez. 4, n. 55168 del 05/10/2016, Ferrara, Rv. 268723). 1.2.0rbene, nella specie risulta in atti un verbale di dichiarazione di domicilio, sottoscritto dalla parte, redatto previa identificazione, a mezzo carta di identità da parte dei militari operanti, in cui il civico del luogo ove la SS ha dichiarato domicilio è espressamente indicato (n. 9) e risulta corrispondere a luogo effettivamente esistente, nel quale è stata tentata la (valida) notifica a mezzo servizio postale, con immissione in cassetta dello stabile in indirizzo del plico e non con l'annotazione dell'irreperibilità, in loco, della destinataria. Non ignora il Collegio l'indirizzo di questa Corte secondo il quale in caso di indicazione del luogo del domicilio dichiarato o eletto, con generico riferimento a quello di abitazione, questa deve considerarsi riferita alla residenza anagrafica (Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850, in motivazione, ove si è rilevato che essendosi limitato l'imputato ad eleggere domicilio presso "l'abitazione" senza specificare il soggetto deputato a ricevere l'atto, la notifica era stata correttamente tentata presso la residenza anagrafica, ubicata in una via diversa da quella dichiarata dall'imputato). Tuttavia, l'esame degli atti evidenzia che, nel caso al vaglio, vi è stata espressa indicazione di un indirizzo e di un civico, come luogo di domicilio dichiarato presso il quale, correttamente, si è tentata la notifica a mezzo del servizio postale perfezionata a seguito di compiuta giacenza, risultando mera deduzione non dimostrata quella che vuole assistito da mero errore materiale nell'annotazione del civico del luogo, da parte dei Carabinieri operanti. È noto, infine, il principio secondo il quale sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della notifica, nonostante la sua regolarità formale, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, certezza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere collegata, di per sé, alla mera procedura di compiuta giacenza (in tema di notifica della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, a seguito di procedura di compiuta giacenza con la quale era stata perfezionata la notifica della vocatio in ius, Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313). 4 1.3. Con riferimento, poi, al profilo dell'effettiva conoscenza del provvedimento che viene contestata dalla ricorrente (che assume, peraltro, ai fini della tempestività della richiesta di rimessione in termini per l'opposizione, che si è avuto conoscenza del decreto penale di condanna soltanto in data 22 giugno 2021), che il ricorso non espone alcuna specifica e puntuale deduzione in ordine alla totale assenza di contatti con il difensore presso il quale la notifica è stata eseguita e che le avrebbe impedito di conoscere l'esito del procedimento, nemmeno nel momento in cui questo era stato concluso con emissione del decreto penale di condanna. Sul punto si rileva, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, d. I. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione juris tantum di conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica (come, ad esempio, quella eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio), non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219; Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281). Inoltre, va rimarcato che, nel caso di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, va rilevato che grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva ed effettiva cognizione dello stesso. Si è, dunque, sostenuto, che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato donniciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, salvo che detta conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare l'assistito e ad intrecciare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901; Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630, Zamfir). 5 Il Presidente Sennonché, nel caso al vaglio, risulta dagli atti la rituale notifica a mezzo posta, conclusa con compiuta giacenza presso il domicilio dichiarato dall'imputata in regolare verbale dalla stessa sottoscritto, non indicato come oggetto di querela di falso;
né vi sono allegazioni di alcun tipo, devolute con il ricorso o con la richiesta di rimessione in termini, rispetto alla mancanza di effettività del rapporto professionale con il difensore di ufficio, onde definitivamente dedurre che neanche questo sia riuscito, in ossequio al proprio mandato, a rintracciare l'assistita a seguito dell'intervenuta notifica al medesimo difensore del provvedimento conclusivo del procedimento per decreto. Residua, dunque, la deduzione relativa alla qualità della notifica effettuata che, di per sé e, comunque, per le ragioni esposte, non può che condurre a condividere la conclusione quanto alla effettiva conoscenza del decreto penale di condanna emesso a carico dell'imputata, cui è giunto il Giudice dell'esecuzione. 1.4.È, infine, appena il caso di osservare che è assorbita, alla stregua di quanto sin qui affermato, in ordine all'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, la questione relativa alla dedotta tempestività della richiesta di rimessione in termini, che la difesa riconnette alla data di effettiva consegna di copia degli atti (22 giugno 2021). Tanto, peraltro, non potendosi non rimarcare che vi è assenza di puntuale indicazione delle ragioni dell'accesso agli atti processuali e del motivo per il quale questo sia avvenuto, secondo la stessa ricorrente, in data 8 giugno 2021, a distanza, dunque, di oltre cinque anni dal decreto penale di condanna (notificato il 22 marzo 2016) adottato all'esito degli accertamenti urgenti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 186 CdS, svolti alla presenza della SS, di cui rende conto il verbale contenente la dichiarazione di domicilio in atti. 2.Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, F. Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. RITENUTO IN FATTO 1.Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta nell'interesse di NA SS, di rimessione in termini per la formulazione di tempestiva opposizione, avverso il decreto penale dì condanna n. 1028/20122, emesso nei confronti della predetta, stante l'omessa notifica all'effettivo domicilio, diverso da quello dichiarato nell'atto formale, nonché al difensore di fiducia, in assenza di mandato conferito all'avv. Elisabetta Candidi destinataria della notifica effettuata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24955 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 24/01/2023 Il provvedimento di inammissibilità fonda sulla considerazione che il difensore, avv. E. Candidi, era stato nominato di ufficio, che la dichiarazione di domicilio risulta da un verbale sottoscritto dalla SS, personalmente, cinque anni prima e che il plico postale, concernente il decreto penale, risulta essere stato immesso nella cassetta postale intestata all'interessata, con restituzione per compiuta giacenza. 2. Avverso detto decreto ha proposto tempestivo ricorso l'interessata, per il tramite del difensore avv. C. Busca, denunciando tre vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e si contesta la ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza. Si sarebbe trascurata la documentazione prodotta dalla difesa, concernente la certificazione della residenza storica dell'interessata, con indicazione, quale civico, del n. 8 e non n. 9, ove, invece, si è compiuta la giacenza relativa alla notifica dell'atto. In ogni caso, si sottolinea che le modalità di notificazione, in uno alla certificazione storica prodotta, costituiscono motivo per reputare, quanto meno, l'incertezza della conoscenza effettiva del decreto penale di condanna, non suscettibile di essere sanata sulla base della rilevata immissione in cassetta dal plico, da parte dell'incaricato alla notifica e dall'apposizione della sottoscrizione, in calce al verbale di dichiarazione di domicilio, indicate dal giudice. Infine, si rileva che la SS si sarebbe limitata ad indicare, come luogo dove ricevere le notifiche, quello di sua residenza. 2.2.Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. quanto all'individuazione del termine per la richiesta di restituzione. La data di effettiva conoscenza dell'atto è quella del 22 giugno 2021; sicché l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione, depositata in data 5 luglio 2021, deve essere considerata tempestiva, decorrendo il dies a quo dei trenta giorni dalla data in cui l'istante ebbe a ritirare, tramite un terzo, il fascicolo processuale (22 giugno 2021), richiesto in data 8 giugno 2021. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione della documentazione allegata per provare la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, F. Baldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio al medesimo Giudice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Si osserva che l'esame degli atti, necessario in relazione alla qualità delle questioni devolute (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, quando la censura prospettata si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U., n. 42792 del 31/20/2001, Policastro, Rv. 220092), ha consentito di acclarare che la notifica alla SS del decreto penale di condanna è avvenuta tramite invio dell'atto alla Via Spirito Santo n. 9, di Cave (Rm,) luogo — evidentemente effettivamente esistente — ove risulta immesso avviso in cassetta corrispondente allo stabile in indirizzo, con plico che non è stato ritirato nei dieci giorni successivi (con restituzione al mittente, per compiuta giacenza) perfezionandosi, pertanto, la procedura in data 22 marzo 2016 secondo le modalità di notifica a mezzo servizio postale (cfr. disp. artt. 157, comma 8, cod. proc. pen. e 8, commi 4 e 5, legge n. 890 del 1982). A ciò si deve aggiungere che nel verbale con dichiarazione di domicilio resa dalla medesima dinanzi al Carabinieri di Colleferro, l'indirizzo espressamente indicato, ove la SS ha dichiarato domicilio, corrisponde a quello in cui è stata tentata la notifica, sito in Via Santo Spirito, civico n. 9 (Cave), mentre dal certificato di residenza storica reperito in atti, risulta che la predetta era residente dal 30 gennaio 2012 al 28 novembre 2016 (cioè in epoca coeva alla data della notifica), al civico n. 8 della medesima via. Tanto premesso, si deve rilevare che, a differenza ad esempio dell'art. 159 cod. proc. pen. (notificazioni in caso di irreperibilità), il concetto di residenza anagrafica non trova menzione nell'art. 157 cod. proc. pen., che disciplina la prima notificazione all'imputato non detenuto;
quel che rileva, infatti, in caso di mancata notifica a mani proprie, è in prima battuta la casa di abitazione e in seconda il luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa (comma 1); seguono la temporanea dimora o un qualsiasi recapito (comma 2) presso cui sia reperibile. L'ordine dei luoghi dove può essere effettuata la prima notificazione può essere, però, derogato nel caso in cui il destinatario dell'atto dichiari o elegga altrove il luogo di domicilio (art. 161 cod. proc. pen.). Per "dichiarazione" si intende la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati, e implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra il destinatario della notifica e il luogo dichiarato, al contrario dell'elezione che rappresenta, invece, la manifestazione di un potere di autonomia di indicare un luogo diverso (da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona 3 (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, atto negoziale ricettizio di natura costitutiva (tra le altre, Sez. 3, sent. n. 22844 del 26/03/2003, Barbiera, Rv. 224870). Sia elezione che dichiarazione postulano, tuttavia, un sufficiente grado di specificazione atto a consentire il superamento della presunzione di collegamento fra destinatario della notificazione e sua residenza anagrafica (Sez. 1, n. 33233 del 15/06/2004, Saccenti, Rv. 229919), presunzione che resta rilevante quando non siano noti i luoghi di cui all'art. 157 cod. proc. pen. e che può corrispondere all'effettività della situazione ove la stessa venga positivamente accertata (Sez. 4, n. 55168 del 05/10/2016, Ferrara, Rv. 268723). 1.2.0rbene, nella specie risulta in atti un verbale di dichiarazione di domicilio, sottoscritto dalla parte, redatto previa identificazione, a mezzo carta di identità da parte dei militari operanti, in cui il civico del luogo ove la SS ha dichiarato domicilio è espressamente indicato (n. 9) e risulta corrispondere a luogo effettivamente esistente, nel quale è stata tentata la (valida) notifica a mezzo servizio postale, con immissione in cassetta dello stabile in indirizzo del plico e non con l'annotazione dell'irreperibilità, in loco, della destinataria. Non ignora il Collegio l'indirizzo di questa Corte secondo il quale in caso di indicazione del luogo del domicilio dichiarato o eletto, con generico riferimento a quello di abitazione, questa deve considerarsi riferita alla residenza anagrafica (Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, D'Antino, Rv. 279850, in motivazione, ove si è rilevato che essendosi limitato l'imputato ad eleggere domicilio presso "l'abitazione" senza specificare il soggetto deputato a ricevere l'atto, la notifica era stata correttamente tentata presso la residenza anagrafica, ubicata in una via diversa da quella dichiarata dall'imputato). Tuttavia, l'esame degli atti evidenzia che, nel caso al vaglio, vi è stata espressa indicazione di un indirizzo e di un civico, come luogo di domicilio dichiarato presso il quale, correttamente, si è tentata la notifica a mezzo del servizio postale perfezionata a seguito di compiuta giacenza, risultando mera deduzione non dimostrata quella che vuole assistito da mero errore materiale nell'annotazione del civico del luogo, da parte dei Carabinieri operanti. È noto, infine, il principio secondo il quale sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della notifica, nonostante la sua regolarità formale, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto, certezza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non può essere collegata, di per sé, alla mera procedura di compiuta giacenza (in tema di notifica della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, a seguito di procedura di compiuta giacenza con la quale era stata perfezionata la notifica della vocatio in ius, Sez. 5, n. 31992 del 05/03/2018, Ianne, Rv. 273313). 4 1.3. Con riferimento, poi, al profilo dell'effettiva conoscenza del provvedimento che viene contestata dalla ricorrente (che assume, peraltro, ai fini della tempestività della richiesta di rimessione in termini per l'opposizione, che si è avuto conoscenza del decreto penale di condanna soltanto in data 22 giugno 2021), che il ricorso non espone alcuna specifica e puntuale deduzione in ordine alla totale assenza di contatti con il difensore presso il quale la notifica è stata eseguita e che le avrebbe impedito di conoscere l'esito del procedimento, nemmeno nel momento in cui questo era stato concluso con emissione del decreto penale di condanna. Sul punto si rileva, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, che in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1, d. I. n. 17 del 2005, conv. in L. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione juris tantum di conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'eventuale esistenza di una prova positiva da cui possa desumersi l'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica (come, ad esempio, quella eseguita ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio), non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015, N., Rv. 264219; Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi, Rv. 237281). Inoltre, va rimarcato che, nel caso di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, va rilevato che grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento, mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva ed effettiva cognizione dello stesso. Si è, dunque, sostenuto, che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna la notificazione dello stesso decreto effettuata al difensore di ufficio nominato donniciliatario in fase preprocessuale non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, salvo che detta conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio sia riuscito a rintracciare l'assistito e ad intrecciare un effettivo rapporto professionale con lui (Sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, dep. 2014, Auci, Rv. 257901; Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630, Zamfir). 5 Il Presidente Sennonché, nel caso al vaglio, risulta dagli atti la rituale notifica a mezzo posta, conclusa con compiuta giacenza presso il domicilio dichiarato dall'imputata in regolare verbale dalla stessa sottoscritto, non indicato come oggetto di querela di falso;
né vi sono allegazioni di alcun tipo, devolute con il ricorso o con la richiesta di rimessione in termini, rispetto alla mancanza di effettività del rapporto professionale con il difensore di ufficio, onde definitivamente dedurre che neanche questo sia riuscito, in ossequio al proprio mandato, a rintracciare l'assistita a seguito dell'intervenuta notifica al medesimo difensore del provvedimento conclusivo del procedimento per decreto. Residua, dunque, la deduzione relativa alla qualità della notifica effettuata che, di per sé e, comunque, per le ragioni esposte, non può che condurre a condividere la conclusione quanto alla effettiva conoscenza del decreto penale di condanna emesso a carico dell'imputata, cui è giunto il Giudice dell'esecuzione. 1.4.È, infine, appena il caso di osservare che è assorbita, alla stregua di quanto sin qui affermato, in ordine all'effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, la questione relativa alla dedotta tempestività della richiesta di rimessione in termini, che la difesa riconnette alla data di effettiva consegna di copia degli atti (22 giugno 2021). Tanto, peraltro, non potendosi non rimarcare che vi è assenza di puntuale indicazione delle ragioni dell'accesso agli atti processuali e del motivo per il quale questo sia avvenuto, secondo la stessa ricorrente, in data 8 giugno 2021, a distanza, dunque, di oltre cinque anni dal decreto penale di condanna (notificato il 22 marzo 2016) adottato all'esito degli accertamenti urgenti di cui all'art. 354, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 186 CdS, svolti alla presenza della SS, di cui rende conto il verbale contenente la dichiarazione di domicilio in atti. 2.Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore