Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 39432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39432 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39432/2025 Roma, li, 05/12/2025
Composta da HE ROMANO
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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- Presidente -
Sent. n. sez. 1412/2025 UP - 19/11/2025 R.G.N. 28383/2025
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- Relatore -
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
NZ IE nato a [...] ed Uniti il 21/01/1957
avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Brescia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria DA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che, riportandosi alla memoria in atti, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e ai benefici di legge e ha chiesto di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Ilaria Ceriali che ha depositato conclusioni, alle quali si è riportata, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Luca Curatti che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (aggravato dalla commissione del fatto nei confronti di una persona alla quale era stato legato da una relazione affettiva).
QUALIFIED CA 1 Serial:
Firmato Da: HE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO 2b7e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: IA RD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
2. Avverso la richiamata sentenza lo NZ ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
2.1. Con il primo, deduce assenza di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra le condotte accertate e l'evento del reato. Al riguardo l'imputato premette che le decisioni di merito, rispetto alla più ampia perimetrazione temporale della condotta, hanno ritenuto che la stessa si è dipanata dal 19 giugno 2020 al gennaio dell'anno 2021. A fronte di ciò, lamenta che la Corte territoriale, pur sollecitata con specifico motivo sul punto, non avrebbe chiarito come l'evento del reato si sarebbe determinato in detto limitato lasso temporale.
2.2. Il ricorrente denuncia, inoltre, manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta integrazione degli eventi del reato (costituiti dalla modifica delle abitudini di vita e allo stato d'ansia della persona offesa). Contesta, in proposito, la valutazione delle risultanze istruttorie (e, in particolare, delle dichiarazioni dei testi esaminati), anche rispetto all'individuazione del momento nel quale gli stessi si sarebbero verificati, con riferimento al limitato periodo nel quale era stata affermata la sua responsabilità penale rispetto a quello più ampio indicato nella prospettazione accusatoria.
2.3. Con il terzo motivo l'imputato assume violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificare il reato ascritto in quello di cui all'art. 660 cod. pen.
2.4. Mediante il quarto motivo lo NZ deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ai benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2b7e1e8000fc62f4-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae
Firmato Da: HE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: IA RD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
1. I primi tre motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario, perché pongono, essenzialmente, il problema della sussistenza dell'evento del reato e, comunque, della correlazione dello stato d'ansia della vittima alle condotte dell'imputato rispetto alla circostanza che esse sono state ritenute accertate per il «<limitato>> periodo che intercorre dal 19 giugno 2020 al gennaio dell'anno 2021, non sono fondati, per le ragioni di seguito indicate. Occorre innanzi tutto precisare che, a differenza di quanto dedotto dall'imputato, sin dalla sentenza di primo grado, le sue condotte persecutorie in danno della OC sono state accertate rispetto all'intero anno 2021, e, dunque, sono perdurate per oltre un anno e mezzo, periodo assolutamente congruo, anche
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per la peculiare aggressività e intrusività delle stesse, a incidere sia sulle abitudini di vita della vittima che a provocare alla stessa uno stato d'ansia. Circostanza, quest'ultima, peraltro documentata da una certificazione medica e confermata, unitamente alla modifica delle abitudini di vita, dalle propalazioni della stessa persona offesa e da quelle dei numerosi testimoni esaminati che le hanno corroborate. In particolare, attesa la contestazione del ricorrente in ordine al momento cui si riferiscono i fatti da essi narrati, occorre considerare che, in maniera puntuale, come evidenziato già dalla pronuncia di primo grado, i testi RI, ON e OL hanno fatto riferimento a condotte dell'imputato, consistite in pedinamenti, appostamenti, nel farsi ritrovare presso i luoghi frequentati dalla persona offesa, anche per averne avuto diretta contezza, per tutto l'anno 2021. Hanno inoltre riferito sulla conseguente ansia della stessa vittima e sull'esigenza di modificare alcune abitudini di vita, in considerazione degli appostamenti dell'imputato. D'altra parte, la congrua motivazione, frutto di un'analisi coerente delle risultanze processuali, in ordine all'esistenza del reato di atti persecutori impediva la richiesta riqualificazione giuridica del fatto sotto l'egida delle molestie di cui all'art. 660 cod. pen. Vi è, infatti, che come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di molestie consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino a infastidire la vittima del reato (tra le altre, Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, [...], Rv. 281029; Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, [...], Rv. 279601). A fronte della congrua motivazione ritraibile dalle conformi decisioni di merito, le cui argomentazioni si integrano l'una con le altre trattandosi di una c.d. doppia conforme (ex ceteris, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595), le censure sottese ai primi tre motivi di ricorso si risolvono, a ben vedere, in un'inammissibile richiesta di valutazione delle risultanze istruttorie, che non è consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944).
2. Il quarto motivo deve, invece, essere accolto, poiché la Corte d'Appello ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle doglianze formulate dal ricorrente con la
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Firmato Da: HE ROMANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2b7e1e8000fc6214 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae Firmato Da: IA RD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d
proposizione del gravame in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
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4. Poiché l'annullamento con rinvio è stato disposto ai soli fini della rideterminazione della pena e della concessione dei richiesti benefici, si è formato c.d. giudicato progressivo sull'accertamento del reato responsabilità dell'imputato (ex ceteris, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, [...], Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, [...], Rv. 246616).
5. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OC GR, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
6. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, considerati la natura del reato e i rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OC GR, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Rosaria DA
HE OM
Firmato Da: HE ROMANO
267e1e8000fc6214-Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 57dd17884999b2ae
Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: IA RD Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2ccc93684303989d