Sentenza 8 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2002, n. 6579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6579 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 O ) L 3 E L C k O , B A A 1 E P 9 I 9 1 N D - O 1 I E 1 REPUBBLICA ITALIANA Z - C 1 A I A CORT06579 /02 2 R D T . S L U I I G 9 G E 3 R E E A 6 N D 4 Oggetto T . E S T I Grt. 375 cpc. ( T E P SEZIONE TERZA CIVILE S A E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11639/00 Dott. ZO CARBONE - Presidente ww Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron.18780 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud.29/01/02 - Rel. Consigliere- Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE PRESTA NICOLA MASSIMO, elettivamente domiciliato in Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ROMA VIA AUGUSTO AUBRY 2, presso lo studio per diritti € 2,77 il 8 MAG, 2002. dell'avvocato TIBERIO PASSERANI, difeso dall'avvocato IL CANCELLIERE VINCENZO PRESTA, giusta delega in atti;
ricorrente CANCELLERIA
contro
ELLE SNC, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato COSIMO LECCE, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 278 avverso la sentenza n. 50/99 del Giudice di pace di SAN GIORGIO IONICO, emessa e depositata il 24/11/99 (R.G. 182/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. Rilevato che OL ES propone ricorso per cas- sazione avverso la sentenza con la quale il giudice di S. Giorgio Ionico ha rigettato l'opposizionepace di dallo stesso proposta avverso il decreto con il quale, su ricorso della S.n.c. Elle, gli era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 1.754.464, oltre inte- ressi, per merci fornite;
che l'intimata non ha svolto difese;
che con l'unico motivo di ricorso il ES deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 113 c.p.c., non- ché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Giudice di pace avendo ritenuto ed affermato in motivazione che la sottoscrizione per ri- cezione delle merci portata dalle fatture accompagnato- rie non fosse dell'opponente...bensì di ES ZO, e che quest'ultimo, e non ES OL fosse l'effettivo esercente del ristorante>> avrebbe dovuto 2 conseguentemente accogliere l'opposizione. viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse dal giudice di pace secondo equità, ha chiesto a questa Corte di dichiarare, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugnabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- ri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della costi- tuzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- re a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716); 97.
ritenuto che
le doglianze contenuti nei motivi del ricorso non rientrano tra le dette violazioni e che non si riscontra alcuna violazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, essendo le censure ri- volte direttamente al convincimento espresso dal giudi- ce di pace in modo difforme dalle aspettative, mentre la motivazione della sentenza impugnata non appare né inesistente né apparente, essendo chiaramente compren- sibile la ratio decidendi adottata;
ritenuto, in conclusione, che il ricorso appare ma- nifestamente infondato e, conseguentemente, va rigetta- to con sentenza pronunziata in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che sussistono giusti moti- vi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per cassazione;
visti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti. O 4 L Così deciso in Roma il 29 gennaio 2002 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E IL CONSIGLIERE EST. Муиسولو IL PRESIDENTE A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 C S I I . G D L E IL CANCELLERE C1 U 9 R I 3 Dotted Malia Aiello A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A Depositata in Cancelleria Oggi, 08.05.02 İLG VERE C1 Dott.ssa Maria Ajello