Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
I L L O B E E N 9 8 IO nale 6 Z . A R N e T p IS , a 1 G 8 E m 9 iste R 1 - EPUBBLICA ITALIANA A 1 s D 1 l - E a T 3 2 e EN 2 ifich IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S . E T R d o A m LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 1 3 39 /03 Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE MMINISTRATIVA] Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: .N. 4859/00 Dott. Rosario DE MUS 7327/00 Consigliere. Dott. Ugo Riccardo PANEBA Cron. 23.11 Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Rep.FELICETTI Consigliere Dott. Francesco NAPPI Rel. Consigliere Ud. 16/10/2002 Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresenta nte pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'Avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMINE BATTIANTE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RL RO RI;
- intimata e sul 2° ricorso n° 07327/00 proposto da: 2002 RL RO RI, elettivamente domiciliata in 1895 ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato FRANCO SOTIS, rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO GENTILE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
REGIONE PUGLIA;
intimata avversO la sentenza n. 2/00 del Tribunale di SAN SEVERO, depositata il 07/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, sezione di San Severo, annullò l'ordinanza in data 3 gennaio 1997 con la quale la Regione Puglia aveva in- giunto a IA CO IN l'estirpazione di un vigneto impiantato senza autorizzazione nell'anno 1987, come da accertamento notificato il 19 settembre 1987. Ritenne il giudice del merito che l'illecito ammi- nistrativo contestato non ha natura permanente, in 2 quanto si esaurisce con l'impianto abusivo del vigneto, e quindi al momento dell'ingiunzione opposta era già estinto per la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Ricorre per cassazione la Regione Puglia e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricor- so IA CO IN, che ha proposto altresì ricorso incidentale. Motivi della decisione I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 28 legge n. 689 del 1981 e del re- golamento CEE n. 1208 del 10984 e seguenti. Sostiene che la prescrizione della sanzione pecuniaria prevista si estende al per l'impianto abusivo dei vigneti non potere di estirpazione dei vigneti abusivi, che può es- sere esercitato fin quando non cessi la permanenza dell'illecito. Con il secondo motivo la ricorrente principale de- duce violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando la li- quidazione in misura eccessiva delle spese del giudi- zio. Con il suo unico motivo d'impugnazione la ricorren- te incidentale deduce violazione dell'art. 28 legge n. 689 del 1981. Lamenta che il giudice del merito non ab- bia preso in considerazione la sua di sopravvenuta pe- renzione del vigneto, in quanto non più coltivato, con la conseguente cessazione ormai risalente della perma- nenza. E' fondato e assorbente il primo motivo del ricorso principale. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è in- discusso che, contrariamente a quanto sostiene la ri- corrente, il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 si riferisce allo stesso illecito amministrativo oltre che alla sanzione pecu- niaria (Cass., sez. III, 4 aprile 2000, n. 4094, m. 535306). Ma altrettanto indiscusso è che ha natura per- manente la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto, di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento CEE n. 822 del 1987, sanzionato, ai sensi della legge n. 749 del 1981, modificata dal D.L. n. 370 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987, con misura pecuniaria e ripristinatoria dello stato dei luoghi abusivamente alterato (Cass., sez. I, 21 novembre 2001, n. 14633, m. 550426). E que- sta giurisprudenza, che prescinde dall'effettiva colti- vazione del vigneto abusivo, è conforme all'orientamento espresso da questa Corte sia in mate- ria civile sia in maeria penale in relazione all'analogo illecito della costruzione edilizia abusiva (Cass., sez. I, 25 luglio 1997, n. 6967, m. 506260, Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2002, Cavallaro, m. 221399). Inammissibile è il ricorso incidentale, per carenza di interesse, perché propone censure che non sono di- rette contro una statuizione, sia pure implicita, della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice dell'opposizione non si è pronunciato, in quanto assorbite dalla decisione sulla questione ん preliminare di prescrizione (Cass., sez. I, 25 marzo 1971, n. 850, m. 350714, Cass., sez. II, 9 novembre 1974, n. 3496, m. 372011). Infatti le questioni assor- bite nella decisione del giudice dell'opposizione ri- prendono efficacia e vigore con la cassazione della sentenza di merito e si debbono ritenere riproposte di- nanzi al giudice di rinvio se non risulti una diversa volontà della parte (Cass., sez. un., 3 maggio 1971, n. 1271, m. 351442, Cass., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341, m. 544527). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rin- vio.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, la Corte, in accoglimento del S primo motivo del ricorso principale, assorbito il se- condo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidenta- le, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia anche per le spese. In Roma il 16.10.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Anielto Nappi Rosar: De,Musis uns CONFER De 29 GED 2003 مبر ThanchiAt il 16