Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2025, n. 34639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34639 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Composta da
CO OC
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
MI RE MI AR GR ZONCU MA AR ON MI US ha pronunciato la seguente
PRIMA SEZIONE PENALE
- Presidente -
- Relatore -
Sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34639/2025 Roma, li, 23/10/2025
Sent. n. sez. 2541/2025 CC - 17/09/2025 R.G.N. 18177/2025
AR ED nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da ED AR, attualmente in detenzione domiciliare in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Corte d'appello di Napoli, relativo all'esecuzione della pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione. Il Tribunale, dopo avere dato atto del favorevole parere espresso dalla D.D.A. di Napoli, in ragione della pregnanza della collaborazioneprestata, e in virtù del ravvedimento del condannato, nonché del parere contrario formulato dalla D.N.A., è pervenuto al rigetto dell'istanza evidenziando come la perdurante mancanza di iniziative riparatorie, quali volontariato o attività socialmente utili, non consentissero di ritenere completato il percorso di rieducazione e recupero del condannato.
2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato per il tramite del difensore, avv. Antonio Di Micco, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991. L'ordinanza, nel respingere la richiesta di beneficio, non ha valorizzato il processo graduale intrapreso dal condannato a partire dall'inizio del percorso collaborativo, il 14/03/2012, la sua sottoposizione a misura alternativa, e la prolungata esperienza lavorativa. L'art. 176 cod. pen., secondo il ricorrente, deve essere armonizzato con la specifica disciplina prevista dall'articolo 16-nonies cit. avendo quest'ultimo previsto, espressamente, la possibilità di concessione del beneficio anche in deroga ai limiti di pena sanciti dal codice penale nonché agli obblighi relativi all'adempimento dell'attività di volontariato e di solidarietà
sociale.
Nel caso di specie, occorreva solo valutare tale disciplina derogatoria, unitamente agli
Firmato Da: CO OC Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: MI RE MI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0
altri presupposti, quali la correttezza e utilità della collaborazione prestata all'Autorità giudiziaria, la tipologia dei reati e delle pene in esecuzione, la misura della pena espiata, la partecipazione ad attività lavorativa. Il Tribunale ha anche omesso di valutare correttamente le informazioni provenienti dalServizio centrale di protezione, attestanti la regolare condotta serbata in costanza di detenzione domiciliare, e lo svolgimento di attività lavorativa. Superabili erano poi le riserve espresse nel parere della D.N.A., che di fatto, comunque, attestavano essere stato rispettato il necessario criterio della gradualità nell'ammissione al beneficio. Non vi è stata una compiuta analisi degli atteggiamenti concretamente assunti dal prevenuto nel corso dell'esecuzione della pena, mentre svolgeva attività lavorativa, nonostante le gravissime patologie di cui è affetto. Errato è poi il richiamo al mancato svolgimento di attività di volontariato dal momento che esso, per costante giurisprudenza, non costituisce causa ostativa all'accoglimento della domanda.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, Simonetta Ciccarelli, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
2.L'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che, nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale è disposta, su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a norma dell'art. 11 dello stesso d.l. o il procuratore nazionale antimafia. La stessa norma stabilisce, al comma 4, che il tribunale di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione, sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen. (provvedimento che è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo abbiano espresso parere sfavorevole). È pacifico approdo giurisprudenziale che la liberazione condizionale possa essere, quindi, concessa al collaboratore non solo in deroga ai limiti di pena di cui all'art. 176 cod. pen. espressamente richiamati, ma anche alla generale previsione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordina la concessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv. 277141). La facoltà di concedere la suddetta liberazione condizionale o ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma del d.l. n. 8 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non siestende, invece, ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano - fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità -che si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e che comunque l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, consenta
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Firmato Da: CO OC Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
3738af50f3b26321- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
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di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, non solo alla gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, Del Vecchio, Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002).
3. L'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo degli esposti principi ed è affetto dal vizio motivazionale denunciato dal ricorrente. Nel caso di specie, il rigetto si fonda sulla «perdurante mancanza di iniziative riparatorie quali volontariato o attività socialmente utili che manifestino una presa di consapevolezza da parte dello stesso dei danni e dele sofferenze cagionante con le proprie condotte e la volontà di riconciliarsi con la società civile». In tal modo, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza, oltre a nulla riferire in ordine alle condizioni di salute del condannato ed alla possibile incidenza delle stesse sulla possibilità di svolgere attività socialmente utili, ha valorizzato e ritenuto decisivo uno dei plurimi elementi potenzialmente idonei ad illustrare il sicuro ravvedimento dell'odierno, trascurando di verificarne l'interazione con i numerosi dati di segno positivo, evincibili dagli atti, dai quali avrebbero potuto trarsi affidabili ed oggettivi elementi di valutazione in merito al requisito in oggetto;
elementi afferenti, tra l'altro, in armonia con quanto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, alla durata ed ai risultati della collaborazione, al lungo periodo trascorso in detenzione domiciliare, alla prolungataesperienza lavorativa, ed alla complessiva evoluzione della personalità, così finendo per assegnare a quell'elemento negativo valenza ostativa all'accesso alla liberazione condizionale, in contrasto tanto con la lezione ermeneutica sopra evocata, che vuole che esso sia considerato unitamente agli altri indici di valutazione, quanto con la lettera della legge, che non fa assurgere alcuno di quegli elementi a condizione ostativa alla concessione della misura. Al riguardo va infatti ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell'istante, deve tener conto di più indici sintomatici quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione» e non può attribuire rilievo determinante alla sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021Rv. 281360, Celona;
Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata Rv. 279321).
4. Per le ragioni sopra esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto dei principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così è deciso, 17/09/2025
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Firmato Da: CO OC Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3738af50f3b26321- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: MI RE MI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0
MI RE MI Il Consigliere estensore
CO OC Il Presidente
Firmato Da: CO OC Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3626321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: MI RE MI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0