Sentenza 9 dicembre 2009
Massime • 1
Sono impugnabili mediante appello davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen. i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive, posto che incidono sul grado di privazione della libertà personale. (Conf. Sez. I 9 dicembre 2009 n. 48832, Cozzolino, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2009, n. 48831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48831 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 09/12/2009
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3300
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 24243/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RO PE N. IL 22/08/1977;
avverso l'ordinanza n. 31/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di MODENA, del 03/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. TINDARI chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Magistrato di sorveglianza di Modena revocava le licenze concesse a Di TR GI in modo continuativo per svolgere attività lavorativa di carattere subordinato a tempo indeterminato osservando che, contro una prassi ventennale di quell'ufficio, la Procura generale della Cassazione, gli aveva contestato l'illegittimità di quei provvedimenti, per cui in attesa che si chiarisse la questione interpretativa dell'art. 53 O.P. era necessario revocare dette licenze. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in quanto i provvedimenti di licenza potevano essere revocati dal magistrato solo in caso di violazione delle prescrizioni da parte dell'internato e non anche per motivi di opportunità inerente ad una contrasto interpretativo, per altro non condiviso dal magistrato stesso.
La Corte rileva che i provvedimenti inerenti le licenze previste dall'art. 53 O.P., attengono ad una modalità esecutiva della misura di sicurezza detentiva applicata agli internati e i provvedimenti di revoca incidono sul grado di privazione della libertà personale dell'internato inasprendone il grado di afflittività ( vedasi la decisione n. 3237 assunta alla udienza dell'1 dicembre 2009 dalla Prima Sezione penale della Corte, ric. Alfano, non ancora depositata) e, pertanto, le decisioni del magistrato di sorveglianza sul punto non sono sottratte alle garanzie giurisdizionali. In merito può essere richiamata la decisione della Corte Costituzionale n. 53 del 1993 che ha ritenuto possibile estendere le garanzie giurisdizionali previste per l'esecuzione della pena anche alle misure di sicurezza, vista l'ampia accezione dell'art. 2, n. 96, della legge delega per il codice di procedura penale n. 81 del 1987.
Non sussiste contrasto con altra decisione assunta da Sez. 1^ il 13 dicembre 2002 n. 15684 n. 15684, rv. 224016, che ha statuito l'inoppugnabilità dei provvedimenti emessi in materia di licenze al detenuto in stato di semilibertà; la decisione si riferisce alle misure alternative alla detenzione e non alle misure di sicurezza, e si fonda sul principio che la licenza in tal caso non incide sul contenuto effettivo della misura alternativa, è solo una modalità di fruizione di uno spazio di libertà già concesso e per questo non è soggetta alle medesime garanzie giurisdizionali, ad esempio, dei permessi premio.
Ne discende che ai sensi dell'art. 680 c.p.p. contro le decisioni del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza, o comunque alcune delle sue modalità esecutive, quali la revoca delle licenze, è consentito proporre appello al tribunale di sorveglianza;
in virtù del principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti debbono essere trasmessi al tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
La Corte qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009